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Atto:LEGGE REGIONALE 24 luglio 2025, n. 17
Titolo:Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2020, n. 14 (Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto)
Pubblicazione:(B.U. 31 luglio 2025, n. 71)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

Sommario





1. Nel titolo della legge regionale 22 aprile 2020, n. 14 (Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto) le parole: "la rimozione e" sono soppresse.


1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 14/2020 è sostituito dal seguente:
"2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede incentivi finanziari a sostegno delle operazioni di smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.".



1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 14/2020 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione eroga contributi diretti a sostenere i costi di smaltimento di rifiuti contenenti amianto consistenti in coperture, o più in generale manufatti, presenti nel territorio regionale, prodotti nell'ambito di interventi di rimozione effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia.".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 14/2020 è sostituito dal seguente:
"2. I contributi sono concessi a fondo perduto per un importo pari al 60 per cento della spesa sostenuta per il trasporto e lo smaltimento del rifiuto, eseguiti da impresa autorizzata.".

3. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 14/2020 è sostituito dal seguente:
"3. Il contributo massimo concedibile per ogni beneficiario e per ogni intervento è pari a euro 3.000,00. In caso di frazionamento per lotti, per stralci o per diversi beneficiari di interventi unitari o di interventi tra loro funzionalmente collegati, il massimale è comunque pari in totale ad euro 3.000,00, configurandosi tali fattispecie, ai fini di questa legge, come unico intervento.".



1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 14/2020 è sostituito dal seguente:
"1. Possono accedere al contributo previsto da questa legge i soggetti privati qualificati nel formulario di identificazione del rifiuto come produttori o detentori del rifiuto contenente amianto e che abbiano provveduto al suo smaltimento, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia in tutte le fasi della gestione.".



1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/2020 è sostituito dal seguente:
"1. Sono ammissibili al beneficio del contributo regionale i costi sostenuti per il trasporto e lo smaltimento in discarica, effettuati da impresa autorizzata, dei rifiuti contenenti amianto, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 5.".

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 14/2020 sono aggiunte le seguenti:
"b bis) per la rimozione delle coperture e dei manufatti contenenti amianto;
b ter) per le pratiche tecnico amministrative.".



1. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 14/2020, dopo le parole: "dei singoli esercizi finanziari" sono aggiunte le seguenti: ", da iscrivere a carico della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa".


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.