Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 24 luglio 2025, n. 18
Titolo:Modifiche ulteriori alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalitŕ dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) e disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura
Pubblicazione:(B.U. 31 luglio 2025, n. 71)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario


Capo I Modifiche ulteriori alla l.r. 21/2011
Art. 1 (Modifiche all'articolo 14)
Art. 2 (Abrogazione dell'articolo 15)
Art. 3 (Modifica all'articolo 16)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 23)
Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 25)
Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 26)
Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 27)
Art. 8 (Sostituzione dell'articolo 28)
Art. 9 (Modifica all'articolo 29)
Art. 10 (Modifica all'articolo 30)
Art. 11 (Modifiche all'articolo 31)
Art. 12 (Sostituzione dell'articolo 32)
Art. 13 (Inserimento dell'articolo 32 bis)
Art. 14 (Inserimento dell'articolo 32 ter)
Art. 15 (Inserimento dell'articolo 32 quater)
Art. 16 (Inserimento dell'articolo 32 quinquies)
Art. 17 (Sostituzione dell'articolo 33)
Art. 18 (Modifica all'articolo 34)
Art. 19 (Sostituzione dell'articolo 35)
Art. 20 (Modifiche all'articolo 36)
Art. 21 (Inserimento dell'articolo 36 bis)
Art. 22 (Invarianza finanziaria)
CAPO II Disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura
Art. 23 (Variazioni alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2025/2027)
Art. 24 (Variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2025/2027)
Art. 25 ( Allegati)
Art. 26 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati


Capo I
Modifiche ulteriori alla l.r. 21/2011


1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), le parole: ", nonché delle tariffe esposte ai sensi dell'articolo 15" sono soppresse.
2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 21/2011 è aggiunta la seguente:
"h bis) esporre e pubblicare il codice identificativo nazionale (CIN) e disporre del codice identificativo regionale (CIR).".



1. L'articolo 15 della l.r. 21/2011 è abrogato. 


1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) e della disciplina del territorio rurale, di cui alla legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 (Norme della pianificazione per il governo del territorio) nonché di cui alla normativa regionale in materia di paesaggio, per l'esercizio delle attività di agriturismo possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa sia i fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, già esistenti nel fondo.".



1. Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 21/2011 sono abrogate.


1. L'articolo 25 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Caratteristiche)
1. Ai fini della presente legge, nel rispetto dei principi della normativa statale e in attuazione dei principi dello Statuto della Regione Marche, per agricoltura sociale si intendono le attività di cui all'articolo 27 esercitate:
a) dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, titolari di fascicolo aziendale, attraverso l'utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali;
b) dai soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora svolgano le attività di cui all'articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile valorizzando la relazione con le risorse agricole e ambientali, in conformità alle normative di settore e alla programmazione regionale e locale, nonché nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).
2. I soggetti di cui al comma 1 sono definiti fattoria sociale e gli stessi sono riconosciuti come operatori di agricoltura sociale.".



1. L'articolo 26 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Rapporto di connessione)
1. Le attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b), c) e d), esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 141/2015, attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 33, sono definiti i parametri minimi e forme di svolgimento dell'attività agricola da parte delle fattorie sociali.".



1. L'articolo 27 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Attività esercitabili)
1. Costituiscono attività di agricoltura sociale le attività dirette a realizzare:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, come definiti dall'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), di rifugiati e migranti, donne vittima di violenza, vittime di tratta, certificata dai soggetti pubblici competenti, di soggetti affidati in prova ai servizi sociali, di soggetti condannati alla pena di lavoro per pubblica utilità e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale nonché i giovani né occupati, né inseriti in un percorso di istruzione o formazione (Not Education, Employment or Training "NEET");
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali delle imprese agricole per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
2. Rientrano tra le attività di cui al comma 1:
a) i servizi educativi, didattici e ricreativi quali, in particolare, la costituzione di agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia e simili, con attività ludiche e di aggregazione finalizzate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli;
b) i servizi sociali ed assistenziali quali, in particolare, attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolte ad anziani, soggetti con disabilità, dipendenti da alcool o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti;
c) la terapia assistita con gli animali (TAA), l'educazione assistita con gli animali (EAA) e l'attività assistita con gli animali (AAA) come disciplinate dalle "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015, nonché le terapie con medicine naturali o non convenzionali.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 33, sono definiti i requisiti e le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente articolo, nonché, considerate le caratteristiche specifiche del settore agricolo, i criteri e le modalità per l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione locale degli interventi e dei servizi sociali e assistenziali, dei servizi socio-sanitari e dei servizi educativi e didattici.".



1. L'articolo 28 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Esercizio dell'attività)
1. L'attività di agricoltura sociale è svolta a favore dei soggetti sia privati che pubblici, ferma restando la necessità rispettivamente dell'autorizzazione e dell'accreditamento ove previste dalle vigenti normative di settore.
2. Le imprese agricole stipulano apposite convenzioni, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, con gli enti pubblici per la prestazione delle attività di cui al presente Capo, mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali nella disponibilità dell'azienda.
3. Le attività di agricoltura sociale di cui al presente Capo devono essere svolte regolarmente e con continuità, anche se a carattere stagionale. Con il regolamento di cui all'articolo 33 sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.".



1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 21/2011 dopo le parole: "devono possedere le specifiche qualifiche professionali relative alle attività di cui al presente Capo" è inserita la seguente: "ove".


1. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 21/2011 è aggiunto il seguente:
"3 bis. La cancellazione dall'elenco è disposta qualora l'operatore di agricoltura sociale non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi all'iscrizione e nei casi di cessazione dell'attività.".



1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 21/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: "imprenditori" è sostituita dalle seguenti: "operatori di agricoltura sociale";
b) dopo le parole: "la comunicazione relativa all'inizio dell'attività di agricoltura sociale per la quale hanno ottenuto l'autorizzazione" è inserita la seguente: "ove".



1. L'articolo 32 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Immobili per l'agricoltura sociale)
1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui alla l.r. 13/1990 e della disciplina del territorio rurale, di cui alla l.r. 19/2023 nonché di cui alla normativa regionale in materia di paesaggio, per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa, sia i fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, già esistenti nel fondo.
2. Gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo devono possedere le caratteristiche strutturali e le attrezzature previste dalle normative di settore e dal regolamento di cui all'articolo 33.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 141/2015, gli immobili destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle predette attività, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti nelle previsioni degli strumenti urbanistici e non richiedono il cambio di destinazione d'uso, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale).
4. Le attività di agricoltura sociale possono essere esercitate anche all'esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari nella disponibilità degli operatori.
5. Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.". 



1. Dopo l'articolo 32 della l.r. 21/2011, come sostituito dall'articolo 12, è inserito il seguente:
"Art. 32 bis (Recupero del patrimonio edilizio)
1. Nei fabbricati utilizzati per l'attività di agricoltura sociale sono ammessi gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione. Nel caso di interventi di ristrutturazione sono consentiti gli aumenti volumetrici previsti dalla normativa urbanistica comunale.
2. Per garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, può essere ammessa la realizzazione di nuovi manufatti o annessi agricoli secondo le caratteristiche definite nel regolamento di cui all'articolo 33.
3. I titoli abilitativi sono rilasciati a titolo gratuito, previa verifica dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30.".



1. Dopo l'articolo 32 bis della l.r. 21/2011, come inserito dall'articolo 13, è inserito il seguente:
"Art. 32 ter (Barriere architettoniche)
1. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nei fabbricati utilizzati per l'attività di agricoltura sociale, si applicano le disposizioni contenute nella Parte II, Capo III, Sezioni I e II, del d.p.r. 380/2001.
2. La conformità degli edifici destinati all'esercizio dell'attività di agricoltura sociale alle norme in materia di accessibilità, di visitabilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale. Resta fermo l'obbligo di adeguamento delle strutture esistenti alla vigente disciplina in caso di interventi di ristrutturazione.
3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 33 specifica i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati all'attività di agricoltura sociale, nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.".



1. Dopo l'articolo 32 ter della l.r. 21/2011, come inserito dall'articolo 14, è inserito il seguente:
"Art. 32 quater (Contrassegno degli operatori di agricoltura sociale)
1. Gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 30 si avvalgono di un segno distintivo, predisposto sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale, recante la dicitura "Operatore di agricoltura sociale - Regione Marche".
2. Il segno distintivo di cui al comma 1 è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria sociale.
3. L'utilizzo del segno distintivo è condizionato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale.".



1. Dopo l'articolo 32 quater della l.r. 21/2011, come inserito dall'articolo 15, è inserito il seguente:
"Art. 32 quinquies (Interventi di sostegno)
1. Nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione di beni di proprietà regionale e degli enti pubblici territoriali, di terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati, nonché di eventuali beni e terreni oggetto di confisca in applicazione della legislazione antimafia, sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo dell'attività di agricoltura sociale.
2. Gli enti aggiudicatori che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 141/2015, nelle procedure di individuazione dei relativi fornitori, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da imprese agricole che svolgono l'attività di agricoltura sociale.
3. Nell'ambito degli interventi volti a favorire il commercio equo e sostenibile di prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché nell'ambito delle strategie per valorizzare la cosiddetta "filiera corta", la Regione sostiene la commercializzazione dei prodotti degli operatori di agricoltura sociale secondo le modalità da definire con apposita deliberazione di Giunta regionale.
4. I Comuni possono definire criteri e modalità per garantire nelle aree pubbliche la presenza di prodotti provenienti dalle imprese agricole che svolgono l'attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).".



1. L'articolo 33 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"Art. 33 (Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento, da adottare da parte della Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole e del terzo settore, previo parere della competente Commissione assembleare, sono disciplinate, nel rispetto di quanto previsto dal d.m. 12550/2018, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo.".



1. Al comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 21/2011 le parole: "del requisito della principalità agricola" sono sostituite dalle seguenti: "dei parametri minimi e delle forme di svolgimento dell'attività agricola da parte delle fattorie sociali".


1. L'articolo 35 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. I soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), che esercitano l'attività di agricoltura sociale senza rispettare i limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge 141/2015 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 24.000,00.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), o i soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), che esercitano l'attività di agricoltura sociale o che utilizzano il contrassegno di cui all'articolo 32 quater senza essere iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 18.000,00.
3. L'operatore di agricoltura sociale che esercita attività di agricoltura sociale senza aver presentato le comunicazioni di cui all'articolo 31, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il Comune dispone la chiusura della struttura, con contestuale divieto di svolgere l'attività per un anno.
4. L'operatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 per il mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicati nelle comunicazioni di cui all'articolo 31.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con le procedure di cui alla l.r. 33/1998.
6. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle normative di settore in relazione alla specifica attività di agricoltura sociale autorizzata.".



1. Il comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"1. Nel caso di accertamento delle violazioni indicate all'articolo 35, comma 4, il Comune sospende l'esercizio dell'attività per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni.".

2. Il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
"2. In caso di reiterazione delle violazioni di cui all'articolo 35, comma 4, il Comune dispone la cessazione dell'attività.". 



1. Dopo l'articolo 36 della l.r. 21/2011, alla fine del Capo II, è inserito il seguente:
"Art. 36 bis (Tavolo tecnico per l'agricoltura sociale)
"1. Il Tavolo tecnico per l'agricoltura sociale, di seguito Tavolo tecnico, è costituito presso la competente struttura della Giunta regionale, è presieduto dall'Assessore competente o suo delegato ed è composto da:
a) un funzionario per ciascuna delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione, salute;
b) quattro rappresentanti delle quattro organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) tre rappresentanti delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un rappresentante dell'Associazione regionale dei Comuni Marchigiani (ANCI Marche), designato dal Consiglio delle autonomie locali;
e) un rappresentante dell'Unione regionale delle Province Marchigiane (UPI Marche) designato dal Consiglio delle autonomie locali;
f) un rappresentante del terzo settore;
g) un esperto in materia di agricoltura sociale.
2. Per ogni componente del Tavolo tecnico è nominato un supplente.
3. Il Tavolo tecnico è costituito con la nomina di almeno il 50 per cento dei componenti.
4. Al Tavolo tecnico sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'agricoltura sociale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
b) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro impatto nell'ambito delle comunità locali competenti e nella rete dei servizi socio-sanitari territoriali;
c) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale.
5. Le modalità di convocazione ed il funzionamento del Tavolo tecnico sono definiti con deliberazione di Giunta regionale.
6. La partecipazione al Tavolo tecnico è a titolo gratuito. L'istituzione del Tavolo tecnico non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".



1. Le disposizioni di questo Capo hanno carattere ordinamentale e pertanto dalla loro applicazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale. Alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

CAPO II
Disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura


1. La Tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali", allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)), è modificata secondo le risultanze della Tabella D1 di cui all'Allegato 1 a questa legge.
2. La Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari", allegata alla l.r. 21/2024, è modificata secondo le risultanze della Tabella D2 di cui all'Allegato 1 a questa legge.
3. La Tabella E "Autorizzazioni di spesa" allegata alla l.r. 21/2024, è modificata secondo le risultanze della Tabella E di cui all'Allegato 1 a questa legge.
4. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle variazioni autorizzate da questa legge si fa fronte con le contestuali ed equivalenti riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2025/2027come risulta dagli allegati a questa legge.


1. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2025/2027 sono apportate le variazioni riportate nell'Allegato 2 a questa legge "Variazioni allo stato di previsione delle spese del Bilancio di previsione 2025/2027 per Missioni, Programmi e Titoli".
2. La copertura dei maggiori oneri è garantita dal complesso delle variazioni apportate con questa legge allo stato di previsione delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi di cui agli Allegati 2 e 3.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).


1. A questa legge sono allegati:
a) Variazioni alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2025/2027 (Allegato 1);
b) Variazioni allo stato di previsione delle spese del Bilancio di previsione 2025/2027 per Missioni, Programmi e Titoli (Allegato 2);
c) Variazioni al prospetto concernente gli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio 2025/2027 (Allegato 3);
d) Allegato di interesse del tesoriere (Allegato 4).



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

1. Scarica gli allegati in formato PDF