Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | LEGGE REGIONALE 1 agosto 2025, n. 20 |
| Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di formazione professionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2022, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze) |
| Pubblicazione: | (B.U. 7 agosto 2025, n. 74) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
| Settore: | ISTRUZIONE - FORMAZIONE |
| Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Oggetto e finalità)
Art. 2 (Sostituzione del titolo della l.r. 30/2022)
Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 30/2022)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2022)
Art. 5 (Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 30/2022)
Art. 6 (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2022)
Art. 7 (Disposizioni finali)
Art. 8 (Invarianza finanziaria)
Art. 9 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Sostituzione del titolo della l.r. 30/2022)
Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 30/2022)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2022)
Art. 5 (Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 30/2022)
Art. 6 (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2022)
Art. 7 (Disposizioni finali)
Art. 8 (Invarianza finanziaria)
Art. 9 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La Regione, al fine di assicurare il conseguimento degli adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come da ultimo approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 20 giugno 2025, in coerenza con le linee programmatiche delineate dal Piano Nuove Competenze -Transizioni, con questa legge detta disposizioni in materia di formazione perseguendo l'operatività degli strumenti di contrasto al disallineamento tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro, a integrazione delle misure e dei meccanismi già previsti nell'ordinamento regionale e, in particolare, nelle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale) e 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
1. Il titolo della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze), è sostituito dal seguente: "Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze e di formazione professionale".
1. L'articolo 1 della l.r. 30/2022 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. Al fine di promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicurare a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite, nonché garantire che le attività di formazione siano pianificate in base alle esigenze espresse dal mercato del lavoro, la Regione detta disposizioni di adeguamento a quanto stabilito dalla normativa europea e statale vigente in relazione:
a) agli standard minimi e ai livelli essenziali delle prestazioni del sistema nazionale di certificazione delle competenze e dei servizi di individuazione, validazione e certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);
b) alla promozione di un'offerta formativa basata sulla rilevazione delle dinamiche occupazionali e orientata all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.".
1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 30/2022, dopo le parole: "Ai fini di cui all'articolo 1," sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera a),".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 30/2022, le parole: "l'operatività e l'aggiornamento" sono sostituite dalle seguenti: "l'operatività, l'aggiornamento e l'implementazione".
1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 30/2022 è inserito il seguente:
"Art. 2 bis (Sistema regionale della formazione professionale)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), la Regione, nel rispetto dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, pari opportunità e centralità della persona, pianifica e programma l'offerta formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro, nonché della rilevazione delle dinamiche occupazionali, per l'acquisizione di competenze spendibili primariamente nei settori interessati da processi di innovazione tecnologica, crescita intelligente e sostenibile, con il coinvolgimento delle parti sociali ed economiche, in particolare nelle aree dove si verifica il maggiore disallineamento tra il fabbisogno espresso dal sistema produttivo e le competenze possedute dai lavoratori.
2. Nella pianificazione, programmazione e realizzazione dell'offerta formativa la Regione, al fine di contrastare fenomeni di disallineamento tra domanda e offerta di competenze e stabilire un raccordo organico e continuativo tra lavoro e formazione, connette e valorizza il sistema delle imprese e il sistema educativo e formativo tramite strumenti di anticipazione e indirizzo dell'offerta formativa diretti al coinvolgimento del settore privato, quali i Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione e le reti strutturali di co-progettazione, erogazione e monitoraggio.".
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 30/2022 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, la Giunta regionale:".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 30/2022 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2 bis, la Giunta regionale provvede ad adottare strumenti finalizzati al contrasto dello squilibrio tra domanda e offerta di competenze, in particolare tramite:
a) l'implementazione dei sistemi di analisi del mercato del lavoro, sia con strumenti di monitoraggio degli esiti occupazionali della formazione volti, in particolare, alla verifica della coerenza tra l'attività formativa erogata e i rapporti di lavoro attivati, sia con strumenti di tipo preventivo e predittivo in grado di produrre i risultati stimati in termini di occupazione che devono essere indicati negli avvisi e negli annunci di formazione;
b) la definizione di modalità e di standard per il riconoscimento delle competenze e degli apprendimenti acquisiti anche in contesti di lavoro o mediante percorsi di formazione brevi nella prospettiva della valorizzazione delle micro-credenziali in coerenza con l'aggiornamento e l'implementazione del Repertorio regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
c) il potenziamento della progettazione e della realizzazione di un'offerta formativa diretta a rispondere ai fabbisogni di competenze anche attraverso l'analisi dei bisogni individuali, la personalizzazione dei percorsi e l'introduzione di specifiche misure di accompagnamento volte a facilitare l'accesso ai soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
d) l'introduzione di meccanismi e strumenti premiali volti a favorire il cofinanziamento privato.".
1. La Giunta regionale adotta gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 3 della l.r. 30/2022, così come aggiunto dall'articolo 6, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.