Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 2 luglio 2025, n. 3 |
| Titolo: | Iscrizione al Registro Regionale dei Comuni con prodotti De.Co. |
| Pubblicazione: | (B.U. 18 settembre 2025, n. 84) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
| Settore: | AGRICOLTURA E FORESTE |
| Materia: | Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale |
| Note: | Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 988 del 30/06/2025. |
Sommario
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto del regolamento)
CAPITOLO II ADEMPIMENTI FORMALI PER L'ISCRIZIONE DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI NEL REGISTRO REGIONALE DE.CO.
Art. 2 (Procedura di iscrizione)
CAPITOLO III REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DE.CO.
Art. 3 (Requisiti dei prodotti)
Art. 4 (Disciplinari di produzione)
CAPITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER PRODOTTI GIÀ RICONOSCIUTI
Art. 5 (Prodotti De.Co. già riconosciuti)
CAPITOLO V MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO CONGIUNTO TRA COMUNI
Art. 6 ( Riconoscimento di un prodotto De.Co. da parte di più Comuni)
CAPITOLO VI CONFLITTI CON IL MARCHIO "QM - QUALITÀ GARANTITA DALLE MARCHE" E CON ALTRI MARCHI
Art. 7 ( Conflitti con il marchio "QM - Qualità garantita dalle Marche" e con altri marchi)
CAPITOLO VII CARATTERISTICHE TECNICHE E GRAFICHE DEL LOGO DE.CO.
Art. 8 (Caratteristiche grafiche del logo)
CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9 (Entrata in vigore)
Art. 10 (Modifiche e aggiornamenti)
Allegati
Art. 1 (Oggetto del regolamento)
CAPITOLO II ADEMPIMENTI FORMALI PER L'ISCRIZIONE DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI NEL REGISTRO REGIONALE DE.CO.
Art. 2 (Procedura di iscrizione)
CAPITOLO III REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DE.CO.
Art. 3 (Requisiti dei prodotti)
Art. 4 (Disciplinari di produzione)
CAPITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER PRODOTTI GIÀ RICONOSCIUTI
Art. 5 (Prodotti De.Co. già riconosciuti)
CAPITOLO V MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO CONGIUNTO TRA COMUNI
Art. 6 ( Riconoscimento di un prodotto De.Co. da parte di più Comuni)
CAPITOLO VI CONFLITTI CON IL MARCHIO "QM - QUALITÀ GARANTITA DALLE MARCHE" E CON ALTRI MARCHI
Art. 7 ( Conflitti con il marchio "QM - Qualità garantita dalle Marche" e con altri marchi)
CAPITOLO VII CARATTERISTICHE TECNICHE E GRAFICHE DEL LOGO DE.CO.
Art. 8 (Caratteristiche grafiche del logo)
CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9 (Entrata in vigore)
Art. 10 (Modifiche e aggiornamenti)
Allegati
DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente regolamento disciplina gli adempimenti, i requisiti, le modalità di iscrizione e le disposizioni relative ai prodotti riconosciuti come Denominazioni Comunali (De.Co.), come previsto all'art. 2, comma 1. a) della L.R. 17 del 06/11/2023 (di seguito "prodotto"), nel Registro Regionale delle De.Co., in conformità alla normativa regionale vigente.
ADEMPIMENTI FORMALI PER L'ISCRIZIONE DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI NEL REGISTRO REGIONALE DE.CO.
1. I Comuni che intendono iscrivere una Denominazione Comunale (De.Co.) nel Registro Regionale devono presentare una richiesta formale alla struttura regionale competente in materia di produzioni di qualità agroalimentari e indicazioni geografiche, attualmente in capo al settore Competitività delle imprese - SDA MC, corredata dai seguenti documenti:
a) Delibera del Consiglio Comunale che approva la candidatura del prodotto alla De.Co.;
b) Scheda descrittiva del prodotto con indicazione delle caratteristiche distintive;
c) Copia del disciplinare di produzione redatto secondo le modalità previste dal presente regolamento (nel caso in cui la De.Co. non riguardi un prodotto deve essere redatto un documento equivalente in cui l'oggetto della De.Co. venga descritto in maniera dettagliata);
d) Prove documentali ed eventuali certificazioni che attestano le tradizioni e le caratteristiche locali del prodotto.
2. La richiesta di iscrizione deve essere inviata alla struttura di cui al comma 1 del presente articolo secondo le modalità previste da successivo decreto del Dirigente della struttura stessa, insieme alle modalità di valutazione, agli adempimenti successivi ed ai controlli.
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DE.CO.
I prodotti candidati per l'iscrizione al Registro Regionale De.Co. devono soddisfare i seguenti requisiti:
1. Legame con il territorio: il prodotto si identifica con il territorio di origine, le tradizioni locali, i saperi artigianali o le pratiche storiche riconosciute e documentabili.
2. Autenticità: il prodotto deve possedere caratteristiche che lo rendano distinto e riconoscibile rispetto ad altri prodotti simili, in termini di qualità, modalità di produzione, e/o ingredienti utilizzati. Tuttavia, è importante rimarcare che le De.Co. non devono poter essere confuse con le indicazioni geografiche che rappresentano l'unico ambito in cui è consentito evidenziare il legame unico e irriproducibile tra le caratteristiche di un prodotto e il luogo di produzione.
3. Sostenibilità: il prodotto offre la possibilità di spingere lo sviluppo di strategie atte a difendere le identità culinarie e ad incrementare le opportunità legate ad uno sviluppo sostenibile del territorio dal punto di vista ambientale, economico, etico e sociale.
4. Documentazione: il disciplinare di produzione deve essere redatto in modo chiaro e preciso, includendo dettagli riguardanti il metodo di produzione, le caratteristiche degli ingredienti o materie prime, le caratteristiche del prodotto finito e le modalità di commercializzazione.
1. I disciplinari di produzione devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) Descrizione dettagliata del prodotto: caratteristiche del prodotto e delle materie prime;
b) Ambito geografico di produzione e/o di origine: derivante da documentazione che comprova che il prodotto è effettivamente originario della zona; l'indicazione del territorio è puramente indicativa e non deve rappresentare ostacolo alla libera circolazione delle merci;
c) Tecniche di produzione e/o lavorazione: tradizionalità o se si usano tecnologie moderne;
d) Modalità di conservazione, imballaggio, commercializzazione, etichettatura;
e) Eventuali caratteristiche di qualità specifiche che distinguono il prodotto;
f) Eventuali sistemi di controllo/certificazione;
g) nel caso in cui l'oggetto della De.Co. non sia rappresentato da un prodotto, esso deve essere descritto in maniera dettagliata, seguendo, ove applicabile, il medesimo schema del disciplinare di produzione.
2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale, i Comuni seguono le linee guida proposte dalla Regione nell'elaborazione dei disciplinari riportate nell'Allegato A1.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER PRODOTTI GIÀ RICONOSCIUTI
1. I prodotti già riconosciuti e disciplinati come De.Co. a livello comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere iscritti nel Registro Regionale previa revisione dei relativi disciplinari, che dovranno conformarsi alle linee guida regionali riportate nell'Allegato A1.
2. I Comuni dovranno inviare una richiesta di iscrizione e la documentazione aggiornata alla struttura regionale competente, seguendo la procedura di cui all'art. 2, comma 2.
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO CONGIUNTO TRA COMUNI
1. Due o più Comuni possono richiedere il riconoscimento del medesimo prodotto De.Co. previa condivisione di un disciplinare comune che definisca le modalità di produzione e commercializzazione del prodotto, indipendentemente dalla loro vicinanza territoriale. In questo caso i Comuni devono stipulare un accordo formale che definisca le rispettive responsabilità e modalità di gestione del prodotto riconosciuto a livello intercomunale. La richiesta di iscrizione congiunta deve essere inviata alla struttura regionale competente per l'approvazione.
2. Nel caso in cui due o più Comuni chiedano il riconoscimento di più De.Co. per la stessa tipologia di prodotto ma dai rispettivi disciplinari emergano caratteristiche differenti, i disciplinari stessi dovranno essere redatti in maniera tale da non creare confusione tra le diverse De.Co..
CONFLITTI CON IL MARCHIO "QM - QUALITÀ GARANTITA DALLE MARCHE" E CON ALTRI MARCHI
1. Le De.Co. sono distintive per il loro legame con il territorio locale, valorizzando i prodotti tipici e tradizionali delle singole comunità marchigiane. E' essenziale garantire l'assenza di sovrapposizione tra le De.Co. e altri marchi di qualità riconosciuti e certificati, quali ad esempio "QM - Qualità garantita dalle Marche". Le De.Co. si concentrano sull'autenticità locale e sulla tradizione, mentre i marchi di qualità a livello regionale o nazionale assicurano standard di qualità superiori che, solo nel caso delle indicazioni geografiche, sono riconducibili al territorio di origine e/o ottenimento del prodotto. L'uso contemporaneo di più marchi di qualità è consentito nella misura in cui le specifiche di produzione siano, almeno parzialmente, sovrapponibili e non si crei confusione nel consumatore.
2. In caso di abbinamento tra De.Co. e altri marchi deve essere evitata qualsiasi pratica che possa indurre in errore il consumatore in merito alla qualità e all'origine del prodotto. Le eventuali certificazioni dovranno essere chiaramente distinte, evitando confusione nei consumatori e garantendo la tutela di tutte le denominazioni. In tal modo, la coesistenza tra questi marchi non solo non crea conflitti, ma favorisce la promozione del patrimonio agroalimentare marchigiano, nel rispetto delle diversità e peculiarità di ogni marchio.
3. L'iscrizione nel Registro Regionale De.Co. decade nel momento in cui una De.Co. dovesse essere registrata come denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) o specialità tradizionale garantita (STG) ai sensi del Reg. (UE) 2024/1143.
4. I Comuni e le strutture regionali competenti dovranno adottare modalità di coordinamento che prevedano, quando necessario, la revisione del disciplinare o l'adozione di specifiche indicazioni sul corretto utilizzo dei marchi, al fine di evitare confusione per i consumatori e garantire l'autenticità del prodotto.
CARATTERISTICHE TECNICHE E GRAFICHE DEL LOGO DE.CO.
1. I Comuni che hanno iscritto le proprie De.Co. nel Registro Regionale De.Co. sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di cui al comma 2;
2. Il logo delle De.Co. dovrà rispettare i seguenti requisiti:
a) Denominazione della "De.Co.": il logo dovrà includere la denominazione della De.Co. adottata dal Comune ed eventualmente quella della singola De.Co. (nel caso in cui il Comune adotti una denominazione unica per una pluralità di De.Co.), in abbinamento alla dicitura "De.Co." in caratteri ben leggibili;
b) utilizzo esclusivo: Il logo dovrà essere utilizzato solo sui prodotti riconosciuti e commercializzati come De.Co.;
c) riferimento all'iscrizione nel Registro regionale De.co.: dopo l'iscrizione nel Registro Regionale De.Co., il logo De.Co. deve essere utilizzato esclusivamente in abbinamento al logo riportato nell'Allegato A2, il quale assolve sia alle funzioni previste all'art. 3, comma 4, lettera d) che a quelle di cui al comma 5, lettera g) dalla legge regionale 17/2023;
d) facoltà di utilizzo del logo: il logo di cui all'Allegato A2 potrà essere utilizzato dai comuni e dai soggetti individuati dai comuni stessi a seguito dell'iscrizione nel Registro Regionale dei comuni con prodotti De.Co. senza dover avanzare una richiesta esplicita. Il Settore Competitività delle imprese - SDA MC della Regione Marche può revocare la facoltà di utilizzo del logo qualora riscontri il mancato rispetto delle condizioni di cui ai punti precedenti.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La Regione può apportare modifiche e aggiornamenti al presente regolamento in base all'evoluzione delle normative regionali e alle esigenze del settore.
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