Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2025, n. 25 |
| Titolo: | Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche (Legge di stabilitŕ 2026) |
| Pubblicazione: | (B.U. 31 dicembre 2025, n. 112) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | FINANZA |
| Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
| Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
CAPO I
Disposizoni generali
Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Autorizzazioni di spesa per il triennio 2026/2028)
CAPO II Disposizioni finanziarie
Art. 3 (Disposizioni in materia di canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica)
Art. 4 (Modifiche alla l.r. 71/1997)
Art. 5 (Modifiche alla l.r. 35/2001)
Art. 6 (Modifica alla l.r. 20/2011)
Art. 7 (Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida per l'anno 2026)
Art. 8 (Modifica alla l.r. 19/2023)
Art. 9 (Disposizioni sul Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche)
Art. 10 (Modifiche alla l.r. 4/2015)
Art. 11 (Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 5/2024)
Art. 12 (Modifiche alla l.r. 19/2022)
CAPO III Disposizioni finali
Art. 13 (Copertura finanziaria)
Art. 14 (Dichiarazione di urgenza)
Allegati
Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Autorizzazioni di spesa per il triennio 2026/2028)
CAPO II Disposizioni finanziarie
Art. 3 (Disposizioni in materia di canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica)
Art. 4 (Modifiche alla l.r. 71/1997)
Art. 5 (Modifiche alla l.r. 35/2001)
Art. 6 (Modifica alla l.r. 20/2011)
Art. 7 (Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida per l'anno 2026)
Art. 8 (Modifica alla l.r. 19/2023)
Art. 9 (Disposizioni sul Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche)
Art. 10 (Modifiche alla l.r. 4/2015)
Art. 11 (Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 5/2024)
Art. 12 (Modifiche alla l.r. 19/2022)
CAPO III Disposizioni finali
Art. 13 (Copertura finanziaria)
Art. 14 (Dichiarazione di urgenza)
Allegati
Disposizoni generali
1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell'allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2026/2028 è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2026: euro 6.115.790.276,31;
b) previsione entrate - anno 2027: euro 5.264.599.737,45;
c) previsione entrate - anno 2028: euro 5.003.208.202,61.
1. Sono autorizzate le spese elencate nella Tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2026/2028 delle leggi regionali" allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
2. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa nei limiti degli importi indicati nella Tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali", allegata a questa legge.
3. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa nei limiti degli importi indicati nella Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari", allegata a questa legge.
4. Sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E "Autorizzazioni di spesa", allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
Disposizioni finanziarie
1. Per l'anno 2026, nelle more della definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 2024, n. 16 (Variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e disposizioni normative), continuano ad applicarsi i canoni annui rideterminati ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)), come da Tabella F allegata alla legge medesima.
1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituita dalla seguente:
"b) il 50 per cento alla Regione per attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse, di aree degradate e di ambienti naturali connessi, nonché per le correlate attività di pianificazione, programmazione e controllo, ivi comprese la gestione e la manutenzione del catasto delle cave e del relativo sistema informativo, anche ai fini della Strategia di Sviluppo sostenibile.".
2. Dopo l'articolo 26 della l.r. 71/1997 è inserito il seguente:
"Art. 26 bis (Disposizioni finanziarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 8 dell'articolo 17, stimate in euro 1.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2026, 2027 e 2028, sono introitate al Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2026/2028.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla lettera b) del comma 8 dell'articolo 17 è autorizzata, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1, la spesa massima di euro 1.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2026/2028 iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028 come segue:
a) euro 950.000,00 a carico della Missione 9, Programma 2, Titolo 2;
b) euro 50.000,00 a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1.
3. L'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa ai sensi del comma 2 è subordinato agli effettivi incassi delle entrate disciplinate dal comma 1.
4. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge, quantificate nei limiti delle entrate di cui al comma 1, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.".
1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) è sostituita dalla seguente:
"c) agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), iscritti nelle sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 46 del medesimo d.lgs. 117/2017;".
2. Alla lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001, le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2025".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
4. Dall'applicazione delle disposizioni di questo articolo deriva un minore gettito stimato di complessivi euro 983.350,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2026/2028, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2026/2028.
1. L'articolo 11 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del Bilancio 2011) è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Disposizioni in materia di Irap)
1. Le aliquote IRAP di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sono maggiorate dello 0,83 per cento.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
1. Ai nuovi autoveicoli con potenza complessiva non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso dell'anno 2026, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)).
2. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2026/2028, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2026/2028.
1. Al comma 15 dell'articolo 33 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 (Norme della pianificazione per il governo del territorio), dopo le parole: "entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge" sono inserite le seguenti: ", nonché, solo in caso di varianti puntuali e non generali, non oltre 18 mesi successivi alla scadenza del predetto termine di 24 mesi".
1. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche) di cui all'articolo 23 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) decade dalla data di costituzione del nuovo, che deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2026.
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico) è sostituito dal seguente:
"1. L'indennità di residenza prevista dall'articolo 115 del r.d. 1265/1934 e dalla legge 221/1968, a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali è determinata per ciascuna farmacia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), di cui all'Intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 6 marzo 2025.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 4/2015, come modificato da questo articolo, è inserito il seguente:
"1 bis. L'indennità di cui al comma 1 non può essere né superiore a euro 1.800,00 né inferiore all'importo dell'onere dell'indennità di residenza di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 221/1968.".
1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2024, n. 5 (Interventi per la valorizzazione della figura e dell'opera di Federico II di Svevia come testimonianza illustre delle Marche), previsto per il 31 dicembre 2025, è prorogato al 31 dicembre 2026.
1. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto trattamento può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori.".
2. Al comma 9 dell'articolo 48 della l.r. 19/2022, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
Disposizioni finali
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2026/2028, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e nel rispetto degli equilibri di bilancio, come dimostrato dagli allegati 3, 5 e 7 della legge di bilancio di previsione 2026/2028.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.
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