Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | LEGGE REGIONALE 5 maggio 2026, n. 2 |
| Titolo: | Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivitŕ venatoria) |
| Pubblicazione: | (B.U. 14 maggio 2026, n. 44) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
| Settore: | CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA |
| Materia: | Protezione della fauna - Attivitŕ venatoria |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)
Art. 2 (Modifica all'articolo 17 della l.r. 7/1995)
Art. 3 (Modifica all'articolo 18 della l.r. 7/1995)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)
Art. 5 (Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)
Art. 6 (Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)
Art. 7 (Invarianza finanziaria)
Art. 8 (Disposizioni finali)
Art. 9 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Modifica all'articolo 17 della l.r. 7/1995)
Art. 3 (Modifica all'articolo 18 della l.r. 7/1995)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)
Art. 5 (Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)
Art. 6 (Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)
Art. 7 (Invarianza finanziaria)
Art. 8 (Disposizioni finali)
Art. 9 (Dichiarazione d'urgenza)
1. All'articolo 13 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
"a bis) la costituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva;";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Nel rispetto di quanto previsto all'alinea del comma 1, la Regione autorizza la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a bis) del medesimo comma 1.";
c) al comma 3 dopo le parole: "aziende faunistico-venatorie" sono inserite le seguenti: "di cui alla lettera a) del comma 1";
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Coloro che richiedono la costituzione di aziende faunistico-venatorie di cui alla lettera a bis) del comma 1 devono allegare alla domanda di autorizzazione un programma di conservazione e di ripristino ambientale che garantisca l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità.";
e) al comma 4 dopo le parole: "aziende faunistico-venatorie", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "di cui alla lettera a) del comma 1" e l'ultimo periodo è soppresso;
f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Nelle aziende faunistico-venatorie di cui alla lettera a bis) del comma 1, la caccia è consentita ai titolari delle aziende e a coloro che siano dagli stessi autorizzati nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio di cui all'articolo 30, secondo i piani di abbattimento presentati annualmente dai titolari delle aziende e approvati dalla Regione.".
1. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'assemblea provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto tipo o delle sue modificazioni. Qualora l'adeguamento di cui al secondo periodo non venga effettuato nei termini indicati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7.".
1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:
"2 bis 1. Qualora prima della scadenza del mandato si verifichi, per qualsiasi causa, la cessazione dall'incarico di un componente del comitato di gestione eletto ai sensi del comma 2 bis, il comitato stesso, entro trenta giorni, provvede alla sua sostituzione acquisendo la designazione dell'associazione di appartenenza del componente cessato e ne dà comunicazione all'assemblea. In caso di decorso infruttuoso del termine di cui al primo periodo, l'assemblea, nei trenta giorni successivi, provvede all'elezione del componente del comitato di gestione in sostituzione di quello cessato dall'incarico. In caso di mancata elezione nel termine di cui al secondo periodo, il comitato di gestione decade.".
1. Al comma 3 bis dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 le parole: "diversi da quelli di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi)" sono soppresse.
2. I commi 3 quinquies e 3 sexies dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 sono abrogati.
1. Alla lettera oo) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 dopo le parole: "aziende faunistico-venatorie" sono inserite le seguenti: "di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13".
1. La lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:
"c bis) 55 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole;".
1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti da questa legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. La Giunta regionale:
a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una proposta di modifica del regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995;
b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede all'adeguamento dell'atto di cui al comma 3 quater dell'articolo 34 della l.r. 7/1995. Nelle more si applicano le condizioni, i criteri e le modalità vigenti.
2. Il comma 3 bis dell'articolo 34 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, si applica all'indennizzo per gli incidenti causati alla circolazione stradale con esemplari di fauna selvatica di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi) dalla data di entrata in vigore di questa legge.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 bis dell'articolo 34 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, si provvede nei limiti dello stanziamento già iscritto a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 2 (Caccia e pesca), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.