Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | LEGGE REGIONALE 21 maggio 2026, n. 3 |
| Titolo: | Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) |
| Pubblicazione: | (B.U. 28 maggio 2026, n. 49) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
| Settore: | AMBIENTE |
| Materia: | Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 24/2009)
Art. 2 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 24/2009)
Art. 3 (Disposizione transitoria)
Art. 4 (Monitoraggio sull'attuazione della legge)
Art. 5 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 24/2009)
Art. 3 (Disposizione transitoria)
Art. 4 (Monitoraggio sull'attuazione della legge)
Art. 5 (Invarianza finanziaria)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Anche al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite ai comuni in materia di bonifica, la Regione esercita i poteri di indirizzo e coordinamento secondo criteri di efficienza modulati sulle differenti realtà territoriali e organizzative, sulla complessità degli adempimenti tecnico-amministrativi e nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano di bonifica dei siti contaminati.
2 ter. In particolare, attraverso i poteri di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2 bis, la Regione:
a) definisce le priorità d'intervento per i siti contaminati e potenzialmente contaminati di cui all'articolo 199, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
b) predispone e aggiorna le linee guida in materia di bonifica dei siti contaminati per l'attuazione della presente legge e approva la relativa modulistica di riferimento, nonché per la realizzazione di interventi e opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione, ai sensi dell'articolo 242-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, fermo restando la necessità di garantire che i medesimi non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione ed il completamento della bonifica;
c) individua le situazioni di inquinamento particolarmente complesse, sia dal punto di vista tecnico, che amministrativo-procedurale, e assicura il supporto ai comuni nell'individuazione e nell'adozione delle eventuali ulteriori azioni da realizzare;
d) fornisce indicazioni ai comuni beneficiari dei contributi regionali per le bonifiche al fine di garantire una gestione coordinata delle risorse individuate dalla programmazione regionale;
e) coordina le azioni sulle situazioni di inquinamento diffuso.
2 quater. La Giunta regionale disciplina le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo di cui al comma 2 bis.".
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l. r. 24/2009 è inserito il seguente:
"2 bis. Sono conferite ai Comuni, nel caso in cui le aree interessate ricadano interamente nel relativo territorio, le funzioni amministrative concernenti la bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di cui agli articoli 242-bis, 242-ter e 249 del d.lgs. 152/2006, anche relative alle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento di cui all'articolo 241 del medesimo decreto.".
1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale disciplina le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo di cui al comma 2 bis dell'articolo 4 della l.r. 24/2009, come modificato da questa legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale informazioni relative ai procedimenti di bonifica attivati dai Comuni nonché le eventuali criticità rilevate.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.