Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | LEGGE REGIONALE 22 giugno 2026, n. 5 |
| Titolo: | Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)) |
| Pubblicazione: | (B.U. 25 giugno 2026, n. 58) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
| Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
| Materia: | Organismi di garanzia e altri organismi regionali |
Sommario
Art. 1 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 8/2001)
Art. 2 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 8/2001)
Art. 3 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 8/2001)
Art. 3 (Invarianza finanziaria)
1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)) è sostituito dal seguente:
"5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e la disciplina del Regolamento interno del Consiglio regionale relativa alle modalità di votazione per le nomine.".
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 8/2001 le parole: ", provinciali e comunali" sono sostituite dalle seguenti: "e provinciali, e i membri dei Consigli e delle Giunte di comuni con più di diecimila abitanti".
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.