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Atto:LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1978, n. 6
Titolo:Contributi agli enti locali per la redazione dei piani zonali di sviluppo agricolo.
Pubblicazione:(B.u.r. 11 febbraio 1978, n. 8)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La Regione promuove lo sviluppo delle produzioni agricole, dei livelli di occupazioni e di reddito nelle campagne e delle condizioni di vita dei lavoratori e produttori agricoli, mediante piani zonali di sviluppo agricolo che dovranno armonizzarsi con la programmazione economica, ai vari livelli: regionale, comprensoriale e delle comunità montane.
Per la redazione dei piani di cui sopra la Regione concede contributi ai comuni associati e alle comunità montane.

Art. 2

Il piano zonale di sviluppo agricolo è parte integrante del piano comprensoriale di cui all'art. 39 dello Statuto, rappresenta lo strumento con cui gli enti locali definiscono gli interventi in agricoltura è di riferimento per i piani di sviluppo aziendale di cui alla legge regionale 28.10.1977, n. 42 "Attuazione delle direttive 72/159-160-161/CEE 75/268/ CEE e della L. 9.5.1975, n. 153 e 10.5.1976, n. 352 per la riforma dell'agricoltura" e definisce gli obiettivi di cui al successivo art. 3.
Per le comunità montane il piano zonale di sviluppo agricolo costituisce parte integrante del piano di sviluppo economico sociale di cui alla legge regionale 6.6.1973, n. 12.

Art. 3

Il piano zonale di sviluppo agricolo:
a) individua gli obiettivi da perseguire per lo sviluppo della produzione e della produttività attraverso la migliore organizzazione aziendale e interaziendale e precisa le specializzazioni colturali da favorire e i modi e le forme di utilizzazione e di riorganizzazione delle risorse locali per accrescere la produzione;
b) indica la destinazione agricola delle aree in connessione con la definizione del piano territoriale cui spetta la individuazione e la salvaguardia delle aree da destinare all'attività agricola;
c) indica gli interventi necessari alla sistemazione idrogeologica, alla razionalizzazione e sviluppo della irrigazione nonché le opere e i servizi civili e sociali necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni agricole;
d) definisce gli strumenti e indica gli investimenti per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;
e) indica le iniziative da adottare nel settore della ricerca, della sperimentazione e divulgazione precisando i modi di organizzazione e di utilizzazione dei servizi dell'assistenza tecnica per la produzione e per la produzione e per la imprenditorialità agricola singola o associata;
f) indica i modi di organizzazione dei servizi relativi alla raccolta, lavorazione, trasformazione commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli e di fornitura dei mezzi di produzione in agricoltura e determina i collegamenti con gli altri settori produttivi;
g) precisa gli indirizzi urbanistici che attraverso strumenti territoriali dovranno garantire condizioni di insediamento civili e razionali allo sviluppo agricolo della zona.

Il piano zonale di sviluppo agricolo inoltre indica, in relazione agli obiettivi fissati, le scelte prioritarie, quantifica i costi presumibili degli interventi previsti e stabilisce i tempi di conseguimento degli obiettivi.

Art. 4

Per la redazione e attuazione del piano zonale nel territorio delimitato dalle comunità montane si seguono le procedure previste negli artt. 21 e 22 della legge regionale 6- 6- 1973, n. 12.
Per il restante territorio, in attesa della istituzione dei comprensori la redazione del piano è effettuata da comuni all'uopo associati.
L'associazione deve risultare da apposita deliberazione consiliare di ciascun comune partecipante che deve contenere la designazione di tre consiglieri di ogni comune associato, eletti con voto limitato a due, per la composizione di un comitato di cui al seguente art. 5; l'impegno per la propria quota finanziaria; l'incarico a un comune per la richiesta del contributo regionale e per ogni atto amministrativo necessario fino alla approvazione del piano.
Le deliberazioni sono trasmesse alla giunta regionale, che sentita la competente commissione consiliare e ritenuto congruo il livello di programmazione, autorizza la redazione del piano.

Art. 5

Per sovrintendere alla redazione del piano zonale è costituito un comitato composto dai rappresentanti dei comuni associati di cui al precedente art. 4 e, con voto consultivo, da:
- un rappresentante per ogni organizzazione dei coltivatori diretti, mezzadri o coloni;
- un rappresentante per ogni organizzazione degli imprenditori agricoli non coltivatori;
- un rappresentante per ogni organizzazione dei lavoratori agricoli;
- un rappresentante per ogni organizzazione cooperativa agricola;
- un esperto designato dagli ordini dei dottori agronomi e dei periti agrari.

Nella prima riunione il comitato nomina a componenti del comitato stesso due giovani di età compresa fra 18 e 29 anni dei quali uno iscritto nelle liste speciali di cui alla legge 1.6.1977, n. 285.
I rappresentanti previsti sono designati, entro 30 giorni dalla autorizzazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 4 dalle rappresentanze provinciali delle rispettive organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 6

La proposta di piano viene trasmessa dal comune incaricato agli altri comuni che ne danno informazione anche mediante pubblicazione all'albo pretorio per un periodo di 30 giorni. Trascorso detto periodo, ogni singolo comune, entro i 20 giorni successivi, promuove la consultazione dei cittadini, degli enti, delle organizzazioni di categoria, professionali, sindacali e cooperative presenti e operanti nel territorio dell'associazione dei comuni; acquisisce il parere dei comitati consultivi di cui all'art. 30 della legge regionale 28.10.1977, N. 42 e delibera sulla proposta di piano. Il comitato di cui all'art. 4 esamina le decisioni dei comuni, apporta le eventuali modifiche e trasmette la proposta di piano ai comuni interessati e alla giunta regionale.
La giunta regionale, constatata la coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, esaminate eventuali ulteriori osservazioni di comuni e apportate le eventuali modifiche, trasmette la proposta di piano, entro 60 giorni dalla ricezione, al consiglio regionale per la approvazione con legge.
Il piano zonale approvato costituisce il riferimento obbligatorio per gli interventi pubblici e a esso devono adeguarsi i programmi e i progetti degli enti operanti in agricoltura nella zona cui il piano è riferito.

Art. 7

I comuni associati e le comunità montane si possono avvalere per la redazione del piano di enti specializzati di strutture regionali e di istituti universitari delle Marche utilizzando prioritariamente, per le attività di ricerca giovani laureati o diplomati di età tra i 18 e i 29 anni iscritti nelle liste speciali di collocamento secondo le modalità previste dalla legge 1.6.1977, n. 285.

Art. 8

Il contributo richiesto dal presidente della comunità montana o dal sindaco del comune incaricato dall'associazione è concesso in proporzione alla superficie agricola e alla popolazione agricola residente fino al massimo di L. 30 milioni sentite le commissioni consiliari competenti.
La giunta regionale assegna il contributo regionale disponendo la eventuale corresponsione di un acconto fino al 50 per cento del contributo assegnato.

Art. 9

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1977, la spesa di L. 334 milioni.
La somma occorrente è stanziata a carico del capitolo 1521101 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 con la denominazione "Contributo regionale alle comunità montane o associazioni di comuni per la redazione di piani agricoli di zona" e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 334 milioni.
Alla copertura della spesa di cui al primo comma del presente articolo si provvede:
a) quanto a L. 100 milioni, mediante impiego, per pari importo, della disponibilità del capitolo 1147001 del bilancio 1976 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese di parte corrente" - elenco n. 3 - utilizzate ai sensi dell'art. 13 - V comma - della legge 16.5.1976, n. 335, a valere sulla somma di L. 100 milioni indicata all'articolo 9 - secondo comma, II parte, lettera a) - della legge regionale 3.9.1977, n. 39;
b) quanto a L. 234 milioni, mediante riduzione, per pari importo, della dotazione di competenza e di cassa del capitolo 1700101 del bilancio 1977 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente, attinenti alle funzioni normali", elenco n. 3 - partita n. 6 -.

La dotazione del capitolo 1700203 "Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa" del bilancio 1977 è ridotto di L. 100 milioni.
E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa a carico del capitolo numero 1521101 del bilancio 1977, istituito per effetto del secondo comma del presente articolo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.