Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 9 marzo 1978, n. 7
Titolo:Norme sull'indennità di missione, di trasferta e di trasferimento ai dipendenti regionali.
Pubblicazione:(B.u.r. 13 marzo 1978, n. 13)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

La presente legge disciplina provvisoriamente il trattamento economico di missione, di trasferta e di trasferimento, dalla sede diversa da quella ordinaria di servizio, del personale della Regione.
Per quanto non previsto dalle norme della presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato.

Art. 2

Al personale della Regione comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in località distante almeno 150 chilometri e per un periodo di tempo superiore alle 24 ore, o multipli, compreso il tempo occorrente per il viaggio, spetta l'indennità di missione giornaliera nella misura a seguito indicata:
a) dirigente L. 22.700
b) funzionario direttivo, istruttore e collaboratore L. 19.100
c) operatore specializzato, operatore qualificato e ausiliario L. 14.000

Il personale può richiedere il rimborso per l'alloggio in albergo di seconda categoria ed in tal caso l'indennità di missione viene ridotta di 1/ 3.
L'indennità di missione non viene corrisposta in caso di missione in località di abituale dimora.
Le ore residuali di missioni eccedenti le 24 ore giornaliere, o multipli, vengono retribuite con i criteri fissati per l'indennità di trasferta.
Non compete indennità di missione in caso di assegnazione o trasferimento ad altri Enti.
Per le missioni di durata inferiore alle 24 e superiori alle 4 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.
L'indennità di trasferta non compete se il servizio si protrae senza giustificato motivo oltre le effettive esigenze.
Non viene parimenti corrisposta per trasferte in località di abituale dimora o per distanze inferiori ai 12 chilometri.
Le indennità di missione e di trasferta sono comprensive sia delle spese sostenute che delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro.
Non compete al dipendente in missione alcun compenso aggiuntivo per prestazioni straordinarie ad eccezione dei rimborsi previsti dal successivo articolo 3.
Le missioni e le trasferte superiori alle 24 ore devono essere preventivamente autorizzate rispettivamente dall'assessore addetto o dal presidente del consiglio.
Le missioni all'estero devono essere preventivamente autorizzate rispettivamente dalla giunta regionale o, dall'ufficio di presidenza per il personale in servizio presso la giunta o il consiglio.
Le autorizzazioni per trasferte inferiori alle 24 ore possono essere delegate al funzionario responsabile.

Art. 3

Al dipendente in missione può essere consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto, con la corresponsione di una indennità chilometrica ragguagliata a un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.
E' fatto obbligo al dipendente che si rechi in missione con un mezzo proprio utilizzare, ove possibile, percorsi autostradali per i quali verranno rimborsate le spese se documentate.
L'uso del proprio mezzo di trasporto è autorizzato, di volta in volta, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità previste dall'art. 2 della presente legge.
L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio viene rilasciata previa acquisizione di dichiarazione di esonero della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi o a cose, dichiarazione da conservare agli atti da parte del responsabile dell'ufficio e di cui deve essere fatta espressa menzione nei documenti da produrre ai fini della indennità di trasferta e del rimborso di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 4

Al dipendente in missione o in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggi in ferrovia o altri servizi di linea previa relativa documentazione.
Le spese per eventuali trasporti effettuati con mezzi aerei e marittimi vengono rimborsate sulla base della documentazione solo se preventivamente autorizzate dall'amministrazione regionale nell'ammontare corrispondente alla classe economica o similare.
Le indennità e i rimborsi previsti dalla presente legge, sono liquidati dagli uffici competenti dell'amministrazione previa presentazione della autorizzazione e della documentazione.

Art. 5

Il dipendente che, per trarre indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazioni in tutto o in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, risponde a ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza spettante alla persona competente ad autorizzare la missione.
L'accertamento di irregolarità comporta la perdita per il dipendente dell'intera indennità dovutagli.

Art. 6

Al dipendente trasferito d'ufficio in altra sede diversa da quella di residenza, compete una indennità di prima sistemazione pari a L. 170 mila e tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo, oltre alle spese di imballaggio e trasporto masserizie nella misura di L. 6 mila al quintale.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei casi di trasferimento previsti dal terzo comma dell'art. 59 dello Statuto.

Art. 7

La giunta regionale autorizza con proprio atto deliberativo le missioni del personale da eseguirsi nell'interesse di altri enti o di privati secondo le disposizioni della presente legge.
Le relative indennità sono liquidate in base alle norme contenute negli articoli precedenti.
Gli enti o i privati versano le somme da corrispondere alla tesoreria regionale in appositi capitoli.
Per tali missioni può essere utilizzato il personale in servizio presso il consiglio regionale previo consenso dell'ufficio di presidenza.

Art. 8

Il consiglio regionale, con atto amministrativo può rideterminare annualmente, a partire dall'1.1.1978, la misura dell'indennità di missione nel limite del 12 per cento in relazione all'indice rilevato per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

Art. 9

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i fondi iscritti a carico del capitolo 1100303 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1978 e per gli anni successivi, con i fondi da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.