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Atto:LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. 10
Titolo:Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 maggio 1978, n. 24)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Al fine di consentire l'attuazione integrale per gli anni 1976 e 1977 del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, internavigatori e dei lavoratori delle autolinee private, in vigore dal 1 gennaio 1976, la Regione Marche eroga alle imprese concessionarie un contributo per ogni dipendente pari alla differenza tra il trattamento previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti ANAC e FENIT.
Il contributo previsto dal comma precedente è concesso sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita dichiarazione redatta e giurata, nei modi di legge, dal legale rappresentante dell'azienda.
La dichiarazione è trasmessa al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Sono escluse dal beneficio dei contributi le imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo.

Art. 2

La liquidazione dei contributi è disposta dalla giunta regionale in base alle dichiarazioni del secondo comma dell'art. 1 e previa detrazione di quanto corrisposto come acconto ai sensi della legge regionale 26.5.1977, n. 20 e degli acconti già versati nell'anno 1977.

Art. 3

Per ciascun agente che abbia cessato il servizio nel periodo 1.1.1977 - 31.12.1978, alle imprese di cui all'art. 1 è inoltre concesso un contributo pari alla differenza tra il trattamento di buonuscita previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti ANAC e FENIT.

Art. 4

Nell'anno 1978 la Regione eroga:
1) alle aziende pubbliche esercenti pubblici autoservizi di linea di concessione regionale un contributo omnicomprensivo di L. 250/km. sulla base delle percorrenze previste dai disciplinari di concessione relative all'anno 1977;
2) alle aziende private esercenti pubbliche autoservizi di linea di concessione regionale un contributo chilometrico in relazione alle corse previste dai disciplinari di concessione per l'anno 1977, sulla base dei seguenti criteri;
a) quota contributo in relazione alle caratteristiche delle aziende e dei servizi svolti:
- L. 90 per ogni chilometro di percorrenza di tutte le autolinee delle aziende che abbiano complessivamente svolto nel 1977 meno di 100.000 km. nonché delle autolinee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zona montana;
- L. 50 per ogni km. di percorrenza di tutte le altre autolinee;
b) quota contributo in relazione all'introito chilometrico inerente i servizi di concessione regionale desunto dai rendiconti presentati dalle aziende in occasione della richiesta dei contributi di esercizio per l'anno 1976:
- L. 100/km. per le aziende con un introito inferiore a L. 200/km.;
- L. 50/km. per le aziende con un introito compreso fra L. 200 e L. 250/km.;
- L. 20/km. per le aziende con un introito compreso tra L. 250 e L. 300/km.;
3) alle aziende private esercenti pubblici autoservizi di linea di concessione statale, regionale e comunale un contributo in relazione al costo del personale:
- alle aziende che abbiano svolto nel 1977 meno di 100.000 km. complessivi L. 170/km.;
- a tutte le altre aziende un contributo, per ogni dipendente in relazione al servizio prestato nell'anno 1978, contenuto comunque nel limite massimo di L. 3.400.000 annue, pari alla differenza tra il trattamento previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti ANAC e FENIT, liquidato con le stesse modalità di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Per ogni licenza di noleggio di rimessa per autobus di cui l'azienda risulta titolare, viene detratta una quota pari a L. 1.700.000.
La giunta regionale ha facoltà di concedere alle aziende beneficiarie dei contributi di cui al punto 3) del presente articolo acconti trimestrali in relazione al periodo di esercizio già svolto.

Art. 5

I contributi sono contenuti nei limiti del disavanzo del conto economico delle aziende indicate nel precedente art. 4, relativo all'anno 1977.

Art. 6

Per gli anni successivi, a partire dal 1979, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, i criteri di ripartizione dei contributi saranno rideterminati dal consiglio regionale in relazione al piano di riordino, ristrutturazione e classificazione delle concessioni regionali.

Art. 7

Sono escluse dal contributo le imprese private che non applichino integralmente il contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, internavigatori e dei lavoratori delle autolinee private, in vigore dall'1.1.1976.
Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio secondo le norme di esercizio stabilite dalle leggi regionali e dal disciplinare di concessione, o che abbiano esposto, nella domanda intesa a ottenere il contributo stesso, dati di fatto non rispondenti a verità.
I contributi non sono concessi alle imprese che non possiedono una contabilità idonea alla rilevazione e all'accertamento di tutti i prodotti e di tutte le spese.
Sono altresì escluse le imprese che non abbiano garantito la continuità del servizio sulle linee gestite in concessione.

Art. 8

Per le finalità di cui all'art. 1 della LR 24.5.1977, n. 18, e per consentire interventi straordinari di sostegno nei confronti dei servizi di trasporto viaggiatori di pubblico interesse, la Regione concede contributi entro i limiti di spesa indicati nel primo comma - lettera c - del successivo art. 11.

Art. 9

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi con deliberazione della giunta regionale previo parere favorevole della commissione consiliare competente.
I contributi sono erogati con provvedimento del presidente della Regione.

Art. 10

La spesa complessiva per la concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti non può comunque superare l'importo di L. 9.396.000.000 autorizzato per effetto del primo comma del successivo art. 11".


Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzate per l'anno 1978 le seguenti spese:
a) per i contributi di cui ai precedenti artt. 1 e 3 L. 3.846.000.000;
b) per i contributi di cui al precedente art. 4 L. 5.050.000.000;
c) per gli scopi indicati nel precedente art. 8 L. 500.000.000.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte a carico dei seguenti capitoli che, con la presente legge, si istituiscono nello stato di previsione della spesa, per l'anno 1978, con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
- capitolo 1222205 “Contributi alle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto comunali e regionali in dipendenza dell'applicazione del contratto nazionale di lavoro dei lavoratori dipendenti del settore per gli anni 1976- 1977" lire 2.834.000.000;
- capitolo 1222206 “Contributi alle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto comunali e regionali in dipendenza dell'applicazione del contratto nazionale di lavoro dei lavoratori dipendenti del settore per gli anni 1976- 1977 finanziati con quota parte del fondo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281" in L. 1.012.000.000;
- capitolo 1222207 “Contributi alle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto comunali, regionali e interregionali, commisurati alle percorrenze effettuate relativamente alle percorrenze previste dai disciplinari di concessione" lire 4.038.000.000;
- capitolo 1222208 “Contributi alle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto comunali, regionali e interregionali, commisurati alle percorrenze effettuate relativamente alle percorrenze previste dai disciplinari di concessione, finanziati con quota parte del fondo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281" L. 1.012.000.000;
- capitolo 2222203 “Contributi per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 24.5.1977, n. 18; contributi e spese per interventi straordinari di sostegno dei servizi di trasporto per viaggiatori di pubblico interesse" L. 500.000.000.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari complessivamente a L. 9.396.000.000, si fa fronte nel modo seguente:
- quanto a L. 1.000.000.000 mediante impiego, per pari importo, delle disponibilità del capitolo 1700101 “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" partita n. 1 - parte - elenco n. 3 del bilancio 1977, utilizzate ai sensi dell'art. 13 - quinto comma - della legge 19.5.1976, n. 335;
- quanto a L. 1.012.000.000, mediante impiego per pari importo delle disponibilità del capitolo 1700103 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinente a programmi regionali di sviluppo" partita n. 1 - elenco n. 5 - del bilancio 1977 utilizzate ai sensi dell'art. 13 - quinto comma - della legge 19.5.1976, n. 335;
- quanto a L. 1.684.000.000, mediante impiego, per pari importo, delle disponibilità del capitolo 1700105 “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente finanziate con impiego dell'avanzo di amministrazione" - partita n. 3 - parte - elenco n. 7 del bilancio dell'anno 1977, utilizzato ai sensi dell'art. 13 - quinto comma - della legge 19.5.1976, n. 335;
- quanto a L. 4.688.000.000, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1700101 “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti all'esercizio delle funzioni normali" partita n. 4 - elenco n. 2 - del bilancio per l'anno 1978;
- quanto a L. 1.012.000.000, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1700102 “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali, finanziate con il fondo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281" - partita n. 1 - elenco n. 3 - del bilancio 1978;
Lo stanziamento di cassa del capitolo 1700203 “Fondi di riserva per sopperire a eventuali deficienze di cassa" del bilancio per l'anno 1978 è ridotto di L. 3.696.000.000".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.