Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 19 maggio 1978, n. 13 |
Titolo: | Incentivazione turistico-alberghiera. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 29 maggio 1978, n. 26) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | TURISMO |
Materia: | Strutture ricettive |
Note: | Abrogata dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9. |
Sommario
Art. 1 (Finalità della legge)
Art. 2 (Soggetti destinatari ed opere finanziabili)
Art. 3 (Entità dei contributi)
Art. 4 (Divieto di cumulo delle provvidenze)
Art. 5 (Termini e modalità di presentazione della domanda)
Art. 6 (Vincolo di destinazione)
Art. 7 (Concessione e liquidazione delle provvidenze)
Art. 8 (Disposizioni finanziarie relative al contributo in conto capitale)
Art. 9 (Disposizioni finanziarie relative al concorso regionale sui mutui)
Art. 2 (Soggetti destinatari ed opere finanziabili)
Art. 3 (Entità dei contributi)
Art. 4 (Divieto di cumulo delle provvidenze)
Art. 5 (Termini e modalità di presentazione della domanda)
Art. 6 (Vincolo di destinazione)
Art. 7 (Concessione e liquidazione delle provvidenze)
Art. 8 (Disposizioni finanziarie relative al contributo in conto capitale)
Art. 9 (Disposizioni finanziarie relative al concorso regionale sui mutui)
La Regione Marche per favorire la gestione razionale degli esercizi ricettivi tramite lo sviluppo delle forme consortili e per conseguire l'obiettivo della massima utilizzazione degli esercizi, tramite una riqualificazione dell'offerta, concede agevolazioni su mutui e contributi in conto capitale nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
Le agevolazioni sui mutui ed i contributi in conto capitale sono concessi:
- a proprietari o gestori di alberghi, pensioni e attrezzature extralberghiere di cui alla legge regionale 31.10.1974, n. 29 per:
a) dotazioni, impianti ed attrezzature di cui al seguente elenco:
1) acqua corrente calda e fredda nelle camere
2) dotazione di locali - bagno privati
3) dotazione di locali - bagno comuni
4) chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni
5) riscaldamento
6) aria condizionata
7) ascensore di servizio o montacarichi
8) ascensore per clienti
9) vano soggiorno annesso alla camera
10) filodiffusione nelle camere con regolazione autonoma
11) chiamata del personale
12) telefono nelle camere
13) linee telefoniche esterne
14) telex
15) sale comuni
16) sala ristorante
17) tavernetta o tavola calda
18) bar
19) accessibilità per handicappati
20) montavivande;
b) ampliamento e nuove costruzioni di:
- alberghi e pensioni se ubicate nei territori classificati montani ai sensi della legge 27.7.1952, n. 991 e successive modificazioni o, ubicati nei centri storici delimitati dell'art. 17 della legge 6.8.1967, n. 765,
- insediamenti extralberghieri di cui alla legge regionale 31.10.1974, n. 29 ovunque ubicati;
c) miglioramento e adattamento delle strutture di alberghi, pensioni e insediamenti extralberghieri;
d) arredamento e attrezzature concernenti le iniziative contemplate alle precedenti lettere b) e c);
- alle cooperative, legalmente costituite, di proprietari o gestori di alberghi, pensioni e insediamenti extralberghieri per:
e) costruzioni, potenziamento, miglioramento, adattamento di locali atti alla organizzazione ed alla gestione comune di servizi di prenotazione, di lavanderia e stireria, di conservazione di prodotti alimentari e di approntamento di semilavorati;
f) arredamento e attrezzature concernenti le iniziative contemplate alla precedente lettera e).
Per l'attuazione delle iniziative di cui alle lettere b) c) e e) dell'art. 2, è concesso a ciascun esercizio ammesso al finanziamento, un contributo pari al 10 per cento degli interessi di mutuo sulla metà della spesa riconosciuta ammissibile.
I mutui, di durata non superiore a 25 anni, possono essere contratti con gli istituti di credito che hanno sottoscritto apposita convenzione con la Regione Marche per gli interventi di cui alla legge regionale 30.7.1973, n. 21.
Per l'attuazione delle iniziative di cui alle lettere a), d) e f) dell'art. 2 è concesso un contributo in conto capitale pari al 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile la quale, comunque, non potrà essere superiore a lire 100 milioni.
Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con quelle stabilite da altre leggi statali o regionali.
Le provvidenze sono concesse per opere da iniziare o per arredi e attrezzature da acquistare dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Per le opere di miglioramento o adattamento, la data di presentazione della domanda deve comunque precedere quella dell'inizio dei lavori.
Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dalla presente legge, da redigersi in bollo, vanno indirizzate al presidente della giunta regionale, in plico raccomandato e debbono essere corredate dai seguenti documenti in bollo:
a) relazione tecnico - illustrativa delle iniziative per le quali si richiedono le provvidenze;
b) preventivo di spesa con i prezzi unitari e complessivi;
c) progetto esecutivo e relativa concessione edilizia ove richiesta per le opere da eseguire;
Ulteriore documentazione può essere chiesta d'ufficio se ritenuta necessaria.
La domanda di contributo può essere inoltrata anche da persona diversa dal proprietario dell'immobile purchè risulti da apposito atto, da quest'ultimo sottoscritto, l'assenso alla esecuzione delle opere e alla iscrizione dell'impegno o del vincolo di destinazione.
Le iniziative di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 finanziate ai sensi dell'art. 3 della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata del mutuo.
Le iniziative di cui alle lettere a) e e) dell'art. 2 finanziate ai sensi dell'art. 3 della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata di dieci anni.
Le spese di registrazione del vincolo o dell'impegno sono a carico del beneficiario delle provvidenze.
A domanda dell'interessato, salva la osservanza della destinazione prevista dallo strumento urbanistico del comune territorialmente competente, la giunta regionale concede l'annullamento del vincolo o dell'impegno tramite recupero delle somme erogate.
La concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 3 della presente legge è decisa dalla giunta regionale e la liquidazione è disposta con atto del presidente della stessa sulla base della documentazione presentata dalla ditta beneficiaria e previo accertamento da parte degli uffici della Regione delle spese e opere eseguite.
Per la concessione dei benefici creditizi di cui all'art. 3 della presente legge la giunta, previo accoglimento delle domande dei richiedenti, emette, su parere favorevole motivato della giunta comunale competente per territorio, nulla osta per l'ammissione al concorso regionale sugli interessi da inviarsi alla ditta richiedente e all'istituto di credito mutuante dalla stessa prescelto.
Ad opere ultimate la ditta beneficiaria fa richiesta alla giunta di accertare le opere eseguite.
Le risultanze di detto accertamento sono comunicate all'istituto di credito per la definizione del contratto di mutuo.
Sulla base degli atti che l'istituto mutuante rimette alla giunta si fa luogo alla concessione e contestuale liquidazione del concorso regionale allo stesso in favore della ditta beneficiaria.
Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2, lettera a), d) e f) della presente legge è autorizzata, per il quadriennio 1978/ 1981, la spesa di lire 1.200.000.000 di cui lire 900.000.000 per l'anno 1978; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono iscritte per l'anno 1978 a carico del capitolo 2612602 che viene istituito nello stato di previsione della spesa con la denominazione “Contributi regionali in conto capitale per l'incentivazione turistico - alberghiera" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 900.000.000 e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri relativi all'anno 1978 si provvede:
a) quanto a lire 300.000.000 con la riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 2700101 “Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti" - partita n. 18 - elenco n. 4 - del bilancio 1978;
b) quanto a lire 600.000.000 con le disponibilità di pari importo esistenti sui fondi globali del bilancio 1977 - capitolo 2700106 - elenco n. 14 - partita n. 12 - utilizzate ai sensi dell'art. 13 - quinto comma della legge 19.6.1976, n. 335.
Lo stanziamento del capitolo 1700203 del bilancio 1978 “Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa" è ridotto di lire 600.000.000.
Per la concessione del concorso regionale sui mutui di durata venticinquennale contratti ai sensi dell'art. 3 della presente legge sono autorizzati:
a) un limite di impegno venticinquennale di L. 200 milioni per l'anno 1978;
b) un limite di impegno venticinquennale di L. 100 milioni per l'anno 1979.
Le somme occorrenti per provvedere al pagamento delle spese di cui al comma precedente, pari a L. 200 milioni per l'anno 1978, a L. 300 milioni per gli anni dal 1979 al 2002 e a L. 100 milioni per l'anno 2003 sono iscritte:
a) per l'anno 1978, a carico del capitolo 2612603 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno con la denominazione “Concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti per l'incentivazione turistico - alberghiera" con la dotazione di competenza e di cassa di L. 200 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte nel modo che segue:
a) per l'anno 1978, mediante riduzione, per l'importo di L. 200 milioni, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 2700101 - partita n. 18 dell'elenco n. 4 - del bilancio per l'anno 1978;
b) per gli anni dal 1979 al 1981, la copertura della spesa è assicurata nel bilancio pluriennale 1978/81, ove la spesa stessa è ascritta al programma 6.1.2.6;
c) per gli anni successivi, con il naturale incremento della quota di riparto dei fondi di cui all'art. 9 della legge 16.6.1970, n. 281 e successive modificazioni.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.