Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 18 luglio 1978, n. 15
Titolo:Norme per l’esercizio venatorio nella Regione Marche per l’annata 1978/79.
Pubblicazione:(B.u.r. 18 luglio 1978, n. 34)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La presente legge disciplina l'esercizio venatorio nella Regione Marche, in attesa della legge organica di attuazione della L. 27.12.1977, n. 968 con la quale saranno delimitati gli ambiti territoriali per l'esercizio della delega da parte dei comuni o di altri enti locali.
I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Marche a parità di diritti e di doveri.

Art. 2

Ai sensi della L. 27.12.1977, n. 968 il territorio della Regione è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate al successivo art. 4.

Art. 3

E' vietato abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie di cui al successivo art. 4, fatta eccezione per i topi propriamente detti, le arvicole, le talpe e i ratti.

Art. 4

Le specie di selvaggina per le quali è consentito l'esercizio venatorio nella Regione Marche sono quelle previste dalla L. 27.12.1977, n. 968.
E' vietato il commercio di esemplari vivi o morti, appartenenti alle specie non comprese nell'elenco di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelli muniti di speciale contrassegno di importazione o di allevamento e per quelli di cui alla lettera t) dell'art. 20 della L. 27.12.1977, n. 968.

Art. 5

La stagione venatoria ha inizio il 19 agosto 1978 e termina il 31 marzo 1979.
Le specie di selvaggina di cui all'art. 4 della presente legge, sono cacciabili nei periodi sotto specificati:
1) dal 19 agosto al 16 settembre 1978 compreso: alzavola, beccaccino, calandro, canapiglia, codone, colombaccio, combattente, donnola, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pettegola, piviere, porciglione, prispolone, quaglia, storno, tortora e volpe;
2) dal 17 settembre 1978 al 31 dicembre 1978 compreso, tutte le specie di cui all'art. 4 della presente legge.
La caccia al cinghiale è consentita con l'ausilio del cane dall'1 novembre 1978 al 31 gennaio 1979 nelle zone delimitate delle amministrazioni provinciali, sentiti i comitati della caccia, con le modalità da esse stabilite.

Dall'1 gennaio 1979 l'esercizio venatorio è limitato alle seguenti specie:
- beccaccia, folaga, gallinella d'acqua e germano reale fino al 28 febbraio 1979 compreso;
- allodola, alzavola, beccaccino, canapiglia, cappellaccia, cesena, chiurlo, codone, colombaccio, combattente, corvo, donnola, fischione, frullino, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pavoncella, pettegola, pittima minore, piviere, porciglione, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tottavilla e volpe, fino al 31 marzo 1979 compreso.

Per l'intera stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giornate su cinque per ogni settimana, a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì .
La settimana venatoria ha inizio nel giorno di lunedì .
Non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
Non è consentita la posta alla beccaccia.
Nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi di protezione e rifugio le amministrazioni provinciali per il tramite degli agenti di vigilanza venatoria, sentito il parere dell'Istituto Nazionale di Biologia della selvaggina, provvedono, con mezzi selettivi, al controllo delle volpi nel caso che le stesse moltiplicandosi eccessivamente arrechino danni gravi al patrimonio zootecnico o alle colture agricole o al patrimonio faunistico o alterino l'equilibrio naturale.

Art. 6

L'esercizio venatorio ha inizio e termina secondo gli orari di seguito indicati:
- dal 19 agosto al 16 settembre 1978, dalle ore 5,30 alle ore 20;
- dal 17 settembre al 30 settembre 1978 dalle ore 6 alle ore 19,30;
- dall'1 ottobre al 31 ottobre 1978 dalle ore 5,30 alle ore 17,30;
- dall'1 novembre al 30 novembre 1978 dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
- dall'1 dicembre al 31 dicembre 1978 dalle ore 7 alle ore 16,30;
- dall'1 gennaio al 31 gennaio 1979 dalle ore 7 alle ore 17;
- dall'1 febbraio al 28 febbraio 1979 dalle ore 6,30 alle ore 18;
- dall'1 marzo al 31 marzo 1979 dalle ore 5,30 alle ore 18,30.

Le operazioni destinate a preparare i richiami negli appostamenti possono iniziare anche un'ora prima e il ritiro può avvenire fino a un'ora dopo gli orari indicati nel precedente articolo.

Art. 7

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale: due capi di cui una lepre. Per il cinghiale, è consentito l'abbattimento di un capo giornaliero;
b) selvaggina migratoria: quaglie e tortore: 10 capi complessivi; tordi, merli e cesene: 25 capi complessivi; trampolieri e palmipedi: 10 capi complessivi; colombacci: 10 capi complessivi; beccacce: 5 capi.

Il numero massimo dei capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alla lettera b) non può superare complessivamente i 30 capi.
Per le altre specie il numero massimo complessivo consentito è di 30 capi ad eccezione dei passeri e storni non soggetti a limitazione di carniere.
E' vietato l'uso di bocconi avvelenati.
Nel periodo dall'1 febbraio al 31 marzo la caccia alle specie consentite deve essere esercitata senza l'ausilio del cane, fatta eccezione per la caccia lungo i fiumi e i corsi d'acqua, e per la caccia alla beccaccia che può essere esercitata in forma vagante e con l'ausilio del cane, dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio.

Art. 8

Fino a quando non verrà disposto diversamente con legge regionale, gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione annuale rilasciata in carta legale dall'amministrazione provinciale competente per territorio nel rispetto delle norme previste dal T.U. delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.
E' vietata l'apposizione di “tabelle" per la delimitazione delle “zone di rispetto".
Il titolare dell'appostamento fisso, ai fini della pubblica incolumità , è tenuto a segnalare con idonei cartelli l'esistenza dell'appostamento.
Sono vietati gli impianti di appostamento fissi e temporanei ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani.
Ogni appostamento fisso può funzionare con un numero massimo di 30 richiami.

Art. 9

Le riserve di caccia, fermo restando quanto disposto dall'art. 36 della L. 27.12.1977, n. 968, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dalla presente legge. Nelle riserve di caccia a carattere turistico gestite da enti pubblici e ripopolate con capi esclusivamente di allevamento non si applica per il fagiano e la starna la limitazione dei capi.

Art. 10

L'addestramento e l'allenamento dei cani, prima dell'apertura della caccia, sono consentiti a partire dal 30 luglio 1978 fino al 18 agosto 1978, nelle zone delimitate a cura delle amministrazioni provinciali, sentiti i comitati provinciali della caccia, e con le modalità da esse stabilite.

Art. 11

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata, i titolari di licenze per l'esercizio della caccia devono essere in possesso del tesserino previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della L. 27.12.1977, n. 968.
Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza.
Per gli adempimenti di cui ai commi precedenti, la giunta regionale provvede a trasmettere al competente organo in materia di caccia della Repubblica di San Marino un congruo numero di tesserini.
Il tesserino è stampato a cura della Regione in conformità al modello allegato alla presente legge.
Alle spese di stampa, di distribuzione e di rilascio dei tesserini, si provvede con i fondi stanziati al capitolo 1313301 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1978.
Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, appena inizia a cacciare, la giornata prescelta e, subito dopo l'abbattimento, i capi di stanziale abbattuti.
Per quanto riguarda la selvaggina migratoria deve indicare, in modo indelebile, il numero dei capi complessivi giornalmente abbattuti.
Le amministrazioni comunali sono tenute a comunicare all'assessorato regionale alla caccia, entro e non oltre il 30 aprile 1979, il numero dei tesserini rilasciati.
I cacciatori non residenti nella Regione Marche per praticare l'esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino di cui al primo comma del presente articolo, rilasciato dalla Regione di residenza.
La giunta regionale è autorizzata a corrispondere ai comuni, a titolo di rimborso spese, la somma di lire cento per ogni tesserino rilasciato.

Art. 12

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 31 della L. 27.12.1977, n. 968.

Art. 13

La giunta regionale con propria deliberazione pubblica il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria 1978/ 1979 nel rispetto della presente legge.
Le amministrazioni provinciali, con propria deliberazione, pubblicano, entro 10 giorni dalla promulgazione della legge, le disposizioni relative alla caccia al cinghiale previste dal precedente art. 5, nonché quelle previste dall'art. 10 per l'uso del cane.

Art. 14

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.