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Atto:LEGGE REGIONALE 6 giugno 1973, n. 12
Titolo:Costituzione delle Comunità montane.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 giugno 1973, n. 21)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 31, l.r. 16 gennaio 1995, n. 12.

Sommario


TITOLO I
Capitolo I Finalità della legge e ripartizione in zone
Art. 1 (Finalità della legge)
Art. 2 (Ripartizione del territorio montano in zone)
Capitolo II Costituzione e statuto delle comunità
Art. 3 (Costituzione)
Art. 4 (Statuto)
Art. 5 (Formazione dello statuto)
Art. 6 (Finalità della comunità montana)
Art. 7 (Compiti)
Art. 8 (Collegamenti)
Art. 9 (Strumenti)
Art. 10 (Comitato tecnico)
TITOLO II Organi della comunità
Art. 11 (Organi della comunità montana)
Art. 12 (Composizione del consiglio)
Art. 13 (Competenze del consiglio)
Art. 14 (Elezione della giunta)
Art. 15 (Composizione della giunta)
Art. 16 (Competenze)
Art. 17 (Presidente della giunta)
Art. 18 (Rimborso spese ai consiglieri)
Art. 19 (Controllo sugli atti della comunità)
TITOLO III Preparazione dei piani
Art. 20 (Piano di sviluppo)
Art. 21 (Elaborazione e approvazione del piano)
Art. 22 (Programmi annuali)
Art. 23 (Piani urbanistici)
Art. 24 (Coordinamento)
TITOLO IV Rapporti con gli altri enti
Art. 25
TITOLO V Finanziamento della comunità montana
Art. 26 (Contributi dei comuni)
Art. 27 (Finanziamento della Regione)
Art. 28 (Criteri di ripartizione dei finanziamenti tra comunità montane)
Art. 29 (Contributi particolari)
TITOLO VI Norme finali e transitorie
Art. 30
Art. 31
Art. 32

TITOLO I

Capitolo I
Finalità della legge e ripartizione in zone



Le disposizioni della presente legge sono rivolte:
- a promuovere, in attuazione dei principi generali della legge 3.12.1971, n. 1102 e dello Statuto della Regione Marche, la valorizzazione delle zone montane, al fine di eliminare gli squilibri di natura economica, sociale, civile e culturale tra il territorio montano e il resto della Regione;
- a favorire la partecipazione delle popolazioni attraverso le comunità montane, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani urbanistici dei rispettivi comprensori montani, nel quadro delle indicazioni del piano regionale.



Il territorio montano determinato in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957 n. 657, è ripartito nelle seguenti zone, determinate d'intesa con i comuni interessati:
Zona A:
comuni di: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, S.Leo, S.Agata Feltria, Talamello;
Zona B:
comuni di: Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Copiolo, Monte Grimano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassofeltrio, Tavoleto;
Zona C:
comuni di: Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Peglio, S.Angelo in Vado, Urbania, Urbino;
Zona D:
comuni di: Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Serra S.Abbondio, Pergola, Fratte Rosa;
Zona E:
comuni di: Barchi, Fossombrone, Isola del Piano, Mondavio, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Piagge, Saltara, S.Giorgio di Pesaro, S.Ippolito, Serrungarina;
Zona F:
comuni di: Arcevia, Cerreto d'Esi, Fabriano, Genga, Mergo, Rosora, Sassoferrato, Serra S.Quirico, Esanatoglia, Matelica;
Zona G:
comuni di: Apiro, Cingoli, Cupramontana, Poggio S.Vicino, Staffolo;
Zona H:
comuni di: Castelraimondo, Fiuminata, Gagliole, Pioraco, Sefro, S.Severino Marche, Treia;
Zona I:
comuni di: Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castel S.Angelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso;
Zona L:
comuni di: Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino, Colmurano, Loro Piceno, Ripe S.Ginesio, S.Ginesio, S.Angelo in Pontano, Sarnano, Gualdo, Penna S.Giovanni, Monte S.Martino;
Zona M:
comuni di: Amandola, Montefortino, Smerillo, S.Vittoria in Matenano, Montelparo, Montedinove, Rotella, Force, Comunanza, Montemonaco, Montefalcone Appennino;
Zona N:
comuni di: Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta, Ascoli Piceno.

Capitolo II
Costituzione e statuto delle comunità



Tra i comuni compresi in ciascuna zona di cui al precedente articolo è costituita la comunità montana ente di diritto pubblico. Ciascuna comunità, è retta da uno statuto deliberato dal consiglio comunitario a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti i comuni partecipanti, e approvato dalla Regione.


Lo statuto della comunità montana, nel rispetto delle norme contenute nella legge 3.12.1971 n. 1102 e nella presente legge, stabilisce fra l'altro:
- la denominazione e la sede della comunità montana;
- le finalità e i compiti;
- gli strumenti per assolvere i propri compiti nonché i criteri per regolarne la organizzazione e il funzionamento;
- le competenze degli organi della comunità e le norme per il loro funzionamento;
- l'indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza e i modi di sostituzione dei consiglieri e dei componenti della giunta della comunità;
- i termini per la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Lo statuto della comunità montana stabilisce inoltre i criteri e le modalità per:
- l'iniziativa dei comuni e degli altri enti operanti nel territorio in armonia al piano di sviluppo economico, sociale e al piano urbanistico;
- la partecipazione dei comuni al finanziamento della comunità;
- il regolamento di contabilità e per il regolamento di amministrazione;
- la validità delle votazioni;
- la presentazione di proposte da parte dei membri del consiglio comunitario e dei comuni partecipanti;
- la convocazione del consiglio comunitario su richiesta di una parte dei suoi componenti.



Il primo consiglio comunitario, costituito ai sensi dell'art. 12 della presente legge, dovrà approvare lo statuto della comunità entro 90 giorni dalla sua prima convocazione.
Lo statuto così deliberato sarà inviato entro 15 giorni al consiglio regionale per l'approvazione.


La comunità montana rappresenta l'unità elementare di programmazione socio-economica e urbanistica.
La comunità montana si propone:
1) un razionale assetto del territorio, in funzione anche delle esigenze di difesa del suolo e di protezione della natura;
2) la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
3) la valorizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova economia montana integrata;
4) la crescita civile e professionale della popolazione.



Per realizzare i propri fini istituzionali la comunità montana ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 3.12.1971 n. 1102, e in base alle indicazioni della programmazione regionale:
a) appronta e attua il piano pluriennale per lo sviluppo economico sociale della propria zona e a tale scopo coordina anche l'attività degli enti operanti nel territorio, indirizza l'attività e le iniziative degli operatori privati;
b) adotta il piano urbanistico allo scopo di orientare e coordinare l'attività urbanistica nel proprio territorio sulla base del piano regionale di assetto territoriale;
c) acquista o prende in affitto i terreni da destinare alla formazione di boschi, prati e pascoli o riserve naturali e predispone i piani economici, per la utilizzazione dei boschi e pascoli montani, procede all'esproprio ai sensi del II comma dell'art. 9 della legge 1102/71;
d) esercita le funzioni amministrative che potranno essere delegate dalla Regione ai sensi dell'art. 59 dello Statuto regionale;
e) può assumere le funzioni proprie degli enti che la costituiscono nonchè degli altri enti che operano nel territorio quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;
f) può partecipare a consorzi, associazioni e altri organismi costituiti tra comunità montane ed enti locali per la gestione di specifiche risorse e servizi;
g) favorisce lo sviluppo della cooperazione nei diversi settori economici.



Per l'attuazione di specifici servizi e per fini particolari due o più comunità montane possono tra loro collegarsi previo atto deliberativo assunto dai singoli consigli comunitari interessati con la maggioranza assoluta dei suoi membri.


Per assolvere i propri compiti la comunità montana:
a) istituisce un proprio ufficio e un comitato tecnico a carattere consultivo ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali;
b) organizza apposite consultazioni con le forze sindacali, economiche, professionali, cooperative, culturali e con le comunanze e università agrarie, presenti nel territorio della comunità, al fine di favorire la loro partecipazione al processo di formazione e attuazione della programmazione;
c) può costituire apposito consorzio, azienda o ufficio, d'intesa con gli enti interessati e con le altre comunità, per la gestione dei beni pascolivi e boschivi appartenenti alle comunità , ai comuni e ad altri enti montani.

Per il funzionamento dei propri uffici la comunità montana si avvarrà del personale comandato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 1102 del 3.12.1971, dalla Regione, provincia e comuni.
Può conferire incarichi a tempo determinato a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi e per raccogliere gli elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione nell'ambito della comunità.
La giunta regionale autorizza l'ufficio del programma, su richiesta delle comunità montane, a redigere piani di sviluppo economico-sociale, i piani urbanistici, ad effettuare indagini settoriali e a fornire dati ed elementi per le necessità di programmazione delle comunità.
Agli organismi di cui al punto c) del presente articolo, saranno concessi dalla Regione contributi annuali fino alla misura massima del 90 per cento sulle spese di gestione, ivi comprese quelle per il personale tecnico, amministrativo e di custodia.


Del comitato tecnico di cui alla lettera a) dell'art. 9 devono far parte funzionari della Regione, designati dalla giunta fra i componenti dell'ufficio del programma.
Del comitato tecnico possono far parte anche i rappresentanti degli enti che operano nel territorio con piani e programmi sottoposti alla approvazione della Regione e dello Stato in modo che tali enti divengano strumenti operativi della comunità, nonchè i rappresentanti dei comuni membri della comunità.
I rappresentanti della comunità montana e quelli dei comuni membri della comunità debbono essere comunque in maggioranza.
Il comitato tecnico sovraintende alla elaborazione, redazione e attuazione del piano di sviluppo economico sociale e alle relative sue modifiche e dà parere alla giunta esecutiva sul piano di sviluppo economico sociale della comunità.
TITOLO II
Organi della comunità



Sono organi della comunità montana:
- il consiglio comunitario;
- la giunta esecutiva;
- il presidente della giunta;
- il collegio dei revisori dei conti.



Il consiglio comunitario è composto dai rappresentanti dei comuni membri, eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno. I comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sono rappresentati da cinque consiglieri comunali di cui due appartenenti alle minoranze.
I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono rappresentati da tre consiglieri comunali di cui uno appartenente alla minoranza.
Il consiglio comunitario dura in carica cinque anni. I rappresentanti di ogni comune sono rinnovati in coincidenza con il rinnovo del consiglio comunale.
Ciascun consiglio comunale ogni qualvolta viene rinnovato, subito dopo la elezione del sindaco e della giunta, nella seduta immediatamente successiva provvede alla elezione dei propri rappresentanti in seno al consiglio comunitario.


Il consiglio comunitario è l'organo deliberante della comunità montana: delibera con le modalità di cui all'art. 3 le eventuali modificazioni dello statuto; elegge nel proprio seno il presidente della giunta, il vicepresidente e i componenti della giunta esecutiva, determina l'indirizzo politico amministrativo della comunità.
Il consiglio comunitario:
a) delibera il piano pluriennale per lo sviluppo economico sociale della zona;
b) delibera il programma stralcio da presentare alla Regione entro il 30 settembre;
c) delibera il bilancio preventivo;
d) delibera il conto consuntivo;
e) approva la relazione da inoltrare alla Regione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo e contenente le eventuali modificazioni dello stesso;
f) adotta il piano urbanistico;
g) delibera la costituzione, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico;
h) delibera le norme che regolano i rapporti tra la comunità e gli altri enti operanti nel territorio;
i) delibera l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;
l) delibera l'istituzione degli uffici e il relativo regolamento, nonchè il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui all'art. 9;
m) delibera l'acquisto, l'affitto e l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui;
n) delibera le norme per organizzare le consultazioni e le norme per dare pubblicità agli atti più importanti, prima della loro approvazione;
o) delibera la partecipazione a consorzi, associazioni e altri organismi;
p) delibera l'istituzione del consorzio, azienda o ufficio di cui alla lettera c) dell'articolo 9 della presente legge;
q) delibera l'acquisto o l'affitto o l'esproprio dei terreni ai sensi dell'art. 9 della legge 3- 12- 1971 n. 1102;
r) delibera, nei limiti di valore indicato dallo statuto l'affidamento delle principali opere, di competenza della comunità , agli enti operanti nel territorio;
s) delibera i piani economici per la utilizzazione dei boschi e pascoli montani;
t) elegge tra i consiglieri i revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente appartenenti alla minoranza.



Il consiglio elegge con voto palese la giunta, il presidente e il vicepresidente votando una o più mozioni sottoscritte da almeno un quinto dei consiglieri. Le mozioni contengono gli indirizzi programmatici per lo sviluppo economico-sociale e per l'assetto del territorio, ispirati a una visione unitaria degli interessi della comunità.
Contiene altresì l'indicazione dei nomi del presidente, del vicepresidente e degli altri componenti la giunta.
Per l'approvazione della mozione è necessario al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, in seguito è sufficiente la maggioranza dei votanti.


La giunta è composta dal presidente, dal vicepresidente e da un numero di componenti che sarà fissato dai singoli statuti.


La giunta è l'organo della comunità montana:
a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunitario;
b) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) predispone il piano di sviluppo economico sociale, il programma stralcio, la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso;
d) redige il piano urbanistico;
e) coordina e attua i programmi di intervento. Può affidare ad altri enti, operanti nel territorio, di volta in volta, la realizzazione delle opere non di competenza del consiglio comunitario;
f) esercita ogni altro compito non attribuito al consiglio comunitario.

La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti.


Il presidente della giunta:
a) rappresenta la comunità montana;
b) convoca e presiede la giunta e presiede il consiglio comunitario;
c) coordina l'azione amministrativa sulla base delle deliberazioni della giunta e del consiglio;
d) dirige le funzioni amministrative che potranno essere delegate dalla Regione in conformità alle direttive generali e agli indirizzi di cui all'art. 59 dello Statuto regionale;
e) esercita le altre funzioni conferitegli dallo statuto.



Lo statuto della comunità può prevedere un gettone di presenza per i componenti della giunta e una indennità per il presidente della comunità.
Al rimborso delle spese ai consiglieri per la partecipazione alle sedute del consiglio comunitario, potranno provvedere i rispettivi comuni.


Il controllo sugli atti delle comunità montane è esercitato dalla competente sezione provinciale del comitato per il controllo sulle province, sui comuni e sugli altri enti locali.
Per competente sezione provinciale si intende:
a) in caso di zona omogenea ricadente nel territorio di una sola provincia, quella istituita nello stesso capoluogo di provincia;
b) in caso di zona omogenea ricadente nel territorio di più province, quella cui appartiene la maggior parte dei comuni della comunità.
Sono dichiarati applicabili agli organi della comunità montana i controlli sostitutivi previsti dalle norme vigenti per gli organi dei consorzi e degli enti locali di cui all'art. 2 del D.P.R. 15.1.1972 n. 11.

TITOLO III
Preparazione dei piani



Entro un anno dall'approvazione dello statuto, ciascuna comunità montana, appronterà il piano di sviluppo economico sociale della zona di cui all'art. 5 della legge 3.12.1971, n. 1102.
Il piano dovrà indicare linee di programmazione dell'assetto territoriale e di sviluppo dei principali settori produttivi, economici, sociali e dei servizi, in coerenza con le indicazioni del piano regionale. Il piano indicherà altresì la priorità delle iniziative e delle opere da eseguire.


La giunta esecutiva predispone il piano di sviluppo valutando le indicazioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e del piano generale di bonifica montana, dei piani e programmi dell'ente di sviluppo e degli altri enti, sentito il parere del comitato tecnico consultivo.
La giunta esecutiva promuove, sulla base del piano predisposto, la consultazione degli enti locali, enti, organizzazioni e associazioni cooperative e dei cittadini delle zone e categorie di volta in volta interessati.
I risultati della partecipazione di cui al comma precedente, unitamente al piano di sviluppo economico-sociale predisposto e al relativo parere del comitato tecnico consultivo, sono trasmessi dalla giunta esecutiva al consiglio comunitario per la relativa deliberazione.
La proposta di piano deliberata dal consiglio comunitario, viene trasmessa alle amministrazioni provinciali e ai comuni interessati che ne curano l'affissione per 30 giorni; ne viene data pubblica informazione e diffusione, per consentire eventuali reclami e proposte migliorative che dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione.
Il consiglio comunitario, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta e lo trasmette alla Regione, unitamente a tutti gli atti relativi e alle osservazioni dei comuni e delle province, per la approvazione da parte del consiglio regionale il quale dovrà provvedervi entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.
Al piano di sviluppo economico sociale della zona debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità.


La giunta della comunità, annualmente, sulla base del piano di sviluppo e dopo aver sentito il comitato tecnico consultivo, predispone il programma stralcio che, adottato dal consiglio comunitario, deve essere inviato, entro il 30 settembre alla Regione per l'approvazione e il finanziamento da parte della giunta regionale.


La comunità montana in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, adotta piani urbanistici di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.
Il piano urbanistico della comunità montana deve adeguarsi alle previsioni e alle indicazioni del piano di sviluppo economico-sociale della comunità.


La Regione provvede, ai sensi dell'art. 4 della legge 3.12.1971 n. 1102, al coordinamento dei piani delle comunità montane secondo le linee della programmazione regionale.
La comunità montana può instaurare rapporti di collaborazione con l'amministrazione provinciale per l'elaborazione dei piani e dei programmi.
Qualora il territorio della comunità montana interessi più di una provincia i rapporti di cui al comma precedente sono tenuti con l'amministrazione provinciale nella quale si trova la sede della comunità. In tal caso l'amministrazione provinciale competente mantiene gli opportuni collegamenti con le altre amministrazioni provinciali interessate.
TITOLO IV
Rapporti con gli altri enti


Art. 25

Gli enti operanti in ciascuna zona montana sono tenuti a fornire alla comunità ogni forma di collaborazione nel settore di propria competenza, per la formazione e attuazione del piano di sviluppo economico sociale e del piano urbanistico.
Ciascun ente deve trasmettere alla comunità i programmi e progetti, non appena adottati, perchè la giunta della comunità ne possa verificare la conformità al piano di sviluppo economico sociale e al piano urbanistico ai sensi dell'art. 5 della legge 3.12.1971, n. 1102.
Il presidente della comunità, entro 20 giorni dal ricevimento, comunica all'ente interessato le osservazioni con la richiesta delle eventuali modifiche.
La comunità montana può affidare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.
TITOLO V
Finanziamento della comunità montana



Ciascun comune può concorrere alle spese della comunità con un contributo annuo per abitante, nella misura fissata dal consiglio comunitario.


Le leggi di attuazione dei piani e dei programmi di sviluppo regionale dovranno riservare adeguati finanziamenti ai programmi delle comunità montane.


La giunta regionale ripartisce tra le comunità montane i fondi assegnati ai sensi della legge 23.12.1971 n. 1102 o altrimenti disponibili:
a) per 4/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna comunità;
b) per 3/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna comunità, quale risulta dai dati annuali Istat e, nei comuni parzialmente montani, in base ad accertamenti effettuati presso i singoli comuni;
c) per 3/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano di ciascuna comunità, in base ai dati ufficiali Istat.



La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle comunità montane, ai comuni ed enti montani, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e sulla base di programmi presentati dalle comunità montane, per la tutela del patrimonio boschivo e in particolare:
- per svolgere opera di propaganda per la conservazione e difesa della natura, dei boschi e delle piante e per svolgere la festa degli alberi in collaborazione con le scuole;
- per la propaganda intesa alla prevenzione degli incendi boschivi;
- per organizzare apposite squadre che partecipino alla estinzione degli incendi boschivi;
- per organizzare la vigilanza nei boschi durante il periodo estivo;
- per la gestione dei boschi e pascoli.

TITOLO VI
Norme finali e transitorie


Art. 30

Nella prima applicazione della presente legge i consigli comunali dovranno eleggere i propri rappresentanti in seno al consiglio comunitario entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il presidente della giunta regionale dovrà provvedere alla convocazione del consiglio di ciascuna comunità entro i successivi 30 giorni.
Il consiglio comunitario nella prima riunione nominerà un presidente provvisorio dell'assemblea, due vicepresidenti e un segretario, i quali resteranno in carica fino alla approvazione dello statuto da parte della Regione.
Entro 15 giorni dall'approvazione dello statuto, il presidente provvisorio convoca il consiglio comunitario per l'elezione della giunta e del presidente della comunità.

Art. 31

Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 10.6.1955 n. 987 sono sostituite dalla ripartizione di cui al precedente art. 2.
Le comunità montane e i consigli di valle costituiti ai sensi del citato D.P.R. 10.6-1955 n. 987 sono sciolti.
I rapporti giuridici che ne conseguono saranno regolati in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti.

Art. 32

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 II comma della Costituzione e degli artt. 49 e 50 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Marche.