Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 5 dicembre 1978, n. 7 |
Titolo: | Costituzione dei comitati di gestione previsti dall'accordo nazionale tipo per le convenzioni nazionali uniche per la disciplina normativa e il trattamento economico dei medici generici e pediatri di cui alla legge 29.6.1977, n. 349. |
Pubblicazione: | (B.U. 11 dicembre 1978, n. 54) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Strutture e personale sanitari e ospedalieri |
Note: | Abrogato dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10. Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. |
Sommario
La Regione Marche recepisce quanto disposto dagli artt. 14 e 15 dell'accordo nazionale per le convenzioni uniche per la disciplina normativa e il trattamento economico dei medici generici e pediatri, di cui alla legge 29.6.1977, n. 349.
Sono costituiti, conseguentemente, i comitati di gestione previsti dagli artt. 14 e 15 dell'accordo nazionale per le convenzioni uniche per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici generici e pediatri perfezionato in Roma il 31.5.1978.
L'ambito per la costituzione dei comitati di gestione di cui all'art. 14 della citata convenzione è individuato nel territorio di ciascuna provincia marchigiana, modificato, alla luce delle delimitazioni territoriali previste dalla legge regionale 3.11.1978, n. 21, così come segue:
- il territorio della provincia di Ancona è integrato con quello dei comuni di Apiro, Poggio S. Vicino, Cingoli, Esanatoglia, Matelica (appartenenti alla provincia di Macerata);
- il territorio della provincia di Macerata è integrato con quello del comune di Loreto (appartenente alla provincia di Ancona);
- il territorio della provincia di Pesaro è invariato;
- il territorio della provincia di Ascoli Piceno è invariato.
I comitati provinciali sono composti da:
a) il Presidente pro–tempore della amministrazione provinciale o suo delegato, in rappresentanza della Regione con funzioni di Presidente;
b) 6 rappresentanti dei sindacati medici firmatari della convenzione individuati nelle Marche nella Federazione italiana medici mutualisti e nella Associazione nazionale medici condotti;
c) 4 membri nominati dalla Regione su indicazione delle confederazioni e organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, di cui: 3 per il settore del lavoro dipendente privato e pubblico ed 1 per il settore del lavoro autonomo;
d) il sindaco pro–tempore del comune capoluogo o suo delegato in rappresentanza degli organismi locali di assistenza sanitaria, fino alla costituzione delle ULSSS.
I comitati provinciali sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I comitati provinciali hanno sede nel capoluogo presso la direzione provinciale dell'I.N.A.M. e si riuniscono nella residenza dell'amministrazione provinciale.
Il comitato regionale è composto da:
a) il Presidente pro–tempore della giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;
b) 5 rappresentanti designati dai sindacati medici firmatari del la convenzione individuati nelle Marche nella Federazione italiana medici mutualisti e nell'Associazione nazionale medici condotti;
c) 4 membri nominati dalla Regione su indicazione delle confederazioni e organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, di cui: 3 per il settore del lavoro dipendente privato e pubblico ed 1 per il settore del lavoro autonomo.
Il comitato regionale è validamente riunito se è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il comitato regionale ha sede e si riunisce presso gli uffici della giunta regionale.
La giunta regionale procede alla designazione dei segretari dei comitati provinciali e di quello regionale.
Il Presidente della giunta regionale provvede alla esecuzione del presente regolamento e adotta i conseguenti provvedimenti.