Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 5 dicembre 1978, n. 7
Titolo:Costituzione dei comitati di gestione previsti dall'accordo nazionale tipo per le convenzioni nazionali uniche per la disciplina normativa e il trattamento economico dei medici generici e pediatri di cui alla legge 29.6.1977, n. 349.
Pubblicazione:(B.U. 11 dicembre 1978, n. 54)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogato dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche recepisce quanto disposto dagli artt. 14 e 15 dell'accordo nazionale per le convenzioni uniche per la disciplina normativa e il trattamento economico dei medici generici e pediatri, di cui alla legge 29.6.1977, n. 349.

Art. 2

Sono costituiti, conseguentemente, i comitati di gestione previsti dagli artt. 14 e 15 dell'accordo nazionale per le convenzioni uniche per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici generici e pediatri perfezionato in Roma il 31.5.1978.

Art. 3

L'ambito per la costituzione dei comitati di gestione di cui all'art. 14 della citata convenzione è individuato nel territorio di ciascuna provincia marchigiana, modificato, alla luce delle delimitazioni territoriali previste dalla legge regionale 3.11.1978, n. 21, così come segue:
- il territorio della provincia di Ancona è integrato con quello dei comuni di Apiro, Poggio S. Vicino, Cingoli, Esanatoglia, Matelica (appartenenti alla provincia di Macerata);
- il territorio della provincia di Macerata è integrato con quello del comune di Loreto (appartenente alla provincia di Ancona);
- il territorio della provincia di Pesaro è invariato;
- il territorio della provincia di Ascoli Piceno è invariato.


Art. 4

I comitati provinciali sono composti da:
a) il Presidente pro–tempore della amministrazione provinciale o suo delegato, in rappresentanza della Regione con funzioni di Presidente;
b) 6 rappresentanti dei sindacati medici firmatari della convenzione individuati nelle Marche nella Federazione italiana medici mutualisti e nella Associazione nazionale medici condotti;
c) 4 membri nominati dalla Regione su indicazione delle confederazioni e organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, di cui: 3 per il settore del lavoro dipendente privato e pubblico ed 1 per il settore del lavoro autonomo;
d) il sindaco pro–tempore del comune capoluogo o suo delegato in rappresentanza degli organismi locali di assistenza sanitaria, fino alla costituzione delle ULSSS.

I comitati provinciali sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 5

I comitati provinciali hanno sede nel capoluogo presso la direzione provinciale dell'I.N.A.M. e si riuniscono nella residenza dell'amministrazione provinciale.

Art. 6

Il comitato regionale è composto da:
a) il Presidente pro–tempore della giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;
b) 5 rappresentanti designati dai sindacati medici firmatari del la convenzione individuati nelle Marche nella Federazione italiana medici mutualisti e nell'Associazione nazionale medici condotti;
c) 4 membri nominati dalla Regione su indicazione delle confederazioni e organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, di cui: 3 per il settore del lavoro dipendente privato e pubblico ed 1 per il settore del lavoro autonomo.

Il comitato regionale è validamente riunito se è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7

Il comitato regionale ha sede e si riunisce presso gli uffici della giunta regionale.

Art. 8

La giunta regionale procede alla designazione dei segretari dei comitati provinciali e di quello regionale.

Art. 9

Il Presidente della giunta regionale provvede alla esecuzione del presente regolamento e adotta i conseguenti provvedimenti.