Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1979, n. 3
Titolo:Istituzione di un fondo unico da assegnare agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalla Regione e attribuite ai Comuni dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 gennaio 1979, n. 1)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 58, l.r. 5 novembre 1988, n. 43.

Sommario





In attuazione dell’articolo 7 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, è istituito un fondo regionale da ripartire tra i comuni per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
L’ammontare del fondo di cui al comma precedente è stabilito annualmente con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione ed è costituito, per gli anni finanziari 1979, 1980 e 1981:
a) da una quota fissa di L. 8.362.958.000 pari all’ammontare degli stanziamenti definitivi iscritti, nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977, a carico dei capitoli compresi nell’elenco allegato n. 1;
b) da una quota variabile risultante dall’applicazione, alla predetta quota fissa di L. 8.362.958.000, della stessa percentuale di incremento verificatosi, in ciascun anno, nell’ammontare del fondo comune di cui all’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 rispetto all’ammontare dello stesso fondo comune stabilito per l’anno 1977 in applicazione dell’art. 1 terzo e quarto comma - della legge 10 maggio 1976, n. 356, esclusa la maggiorazione apportata al medesimo fondo comune per effetto dell’art. 128 - secondo, terzo e quarto comma dell’art. 130 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
c) da una ulteriore quota variabile, pari all’ammontare delle quote integrative da assegnare ai comuni in applicazione del secondo comma del successivo articolo 3.

Per l’anno 1978 l’ammontare del fondo di cui al primo comma del precedente articolo è stabilito nell’importo pari all’ammontare delle somme disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai capitoli compresi nell’elenco allegato n. 1, aumentato dell’ammontare delle quote integrative da assegnare ai comuni in applicazione del secondo comma del successivo articolo 6, calcolata in ragione di un trecentosessantacinquesimo dell’integrazione annua per i giorni intercorrenti tra l’entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 1978.
Le somme da attribuire ai comuni in applicazione del presente articolo sono iscritte:
a) per l’anno 1978, a carico del capitolo 1700401 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione " Fondo da assegnare ai comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616" e con la dotazione di competenza e di cassa determinata ai sensi del precedente terzo comma;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge sui capitoli compresi nell’elenco allegato n. 1 sono trasferite al capitolo 1700401 istituito per effetto del quarto comma lettera a) - del presente articolo, mediante deliberazione della giunta regionale da trasmettersi al consiglio regionale entro 5 giorni per la convalidazione con legge regionale.
La spesa per il finanziamento del fondo di cui al primo comma del presente articolo è dichiarata obbligatoria.


Le somme assegnate dalla Regione ai comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative già assegnate dalla Regione e attribuite ai comuni dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, confluiscono nei bilanci dei detti enti, nel rispetto di quanto previsto dal primo comma dell’art. 7 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dall’ultimo comma dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Le somme di cui al comma precedente sono utilizzate dai comuni senza vincolo di destinazione nell’ambito delle materie già esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
I comuni esercitano le funzioni cui si riferisce la presente legge secondo la normativa vigente e gli indirizzi generali della Regione.
La legge regionale di attuazione del secondo comma dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, stabilisce le norme di utilizzazione da parte dei comuni, anche in forma associata, dei fondi assegnati con la presente legge.


Il fondo da assegnare ai comuni ai sensi del precedente articolo 1 è ripartito secondo i seguenti criteri:
a) 75 per cento in base alla popolazione residente in ciascun comune all’inizio dell’anno precedente quello cui il fondo si riferisce, desunta dal bollettino mensile di statistica dell’ISTAT;
b) 25 per cento in base alla superficie di ciascun comune.

Qualora per l’effetto dell’applicazione dei criteri di ripartizione di cui al comma precedente la quota spettante a ciascun comune per ognuno degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 risultasse inferiore all’ammontare dei finanziamenti allo stesso assegnati nell’anno 1977 per interventi in materia di diritto allo studio, assistenza estiva ed invernale ai minori e per l’integrazione ordinaria dei bilanci dei disciolti enti comunali di assistenza, è attribuita annualmente al comune una quota integrativa pari alla differenza tra l’ammontare dei detti finanziamenti al medesimo assegnati nell’anno 1977 e la quota allo stesso spettante in applicazione dei criteri di ripartizione di cui al primo comma del presente articolo.


All’erogazione del fondo di cui al precedente articolo 1 si provvede entro i primi 10 giorni dall’inizio di ciascun trimestre, in ragione di un quarto della disponibilità complessiva iscritta in bilancio.
Per l’anno 1978 l’erogazione delle assegnazioni ha luogo in unica soluzione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione compresi nell’elenco allegato n. 1 sono soppressi a partire dall’anno finanziario 1979.
E’ vietato conservare o istituire nel bilancio della Regione capitoli con le stesse denominazioni o finalità di quelli soppressi e comunque relativi a spese concernenti le funzioni amministrative attribuite agli enti locali per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, ad eccezione dei capitoli da conservare e dei capitoli aggiunti da istituire esclusivamente per la gestione dei residui di cui al successivo articolo 6.


E’ autorizzata la gestione dei residui passivi risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge sui capitoli compresi nell’allegato elenco n. 1.
Tutti gli atti amministrativi già assunti dalla Regione nelle materie attribuite ai comuni ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed i cui oneri finanziari facciano carico ai capitoli da sopprimere ai sensi della presente legge, restano validi a tutti gli effetti.


Fino all’entrata in vigore delle leggi regionali di riordino delle funzioni già esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le leggi regionali che disciplinano tali materie restano in vigore per le parti concernenti esclusivamente i criteri generali di programmazione e di gestione delle prestazioni.
Sono abrogate le norme regionali in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa concernenti le funzioni amministrative già esercitate dalla Regione attribuite agli Enti Locali dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (articolo 4 - secondo comma - lettera a)


Allegato acquisito in formato pdf 87 Kb