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Atto:LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1979, n. 7
Titolo:Commissioni giudicatrici dei concorsi in materia sanitaria.
Pubblicazione:(B.u.r. 1 febbraio 1979, n. 7)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 77, 79, 81, 83, 85, 89, 90, 96, 99, 110, 112 e 114 del D.P.R. 27.3.1969, n. 130, cosě come modificato con legge 18.4.1975, n. 148, per quanto concerne la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di assunzione di personale presso gli enti ospedalieri, qualora delle commissioni debbano far parte, su designazione della Regione, funzionari medici con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico, a primo dirigente medico, o qualifica corrispondente, i medesimi possono essere sostituiti, su designazione del Presidente della Giunta regionale da:
- funzionari medici dipendenti dalla Regione con qualifica funzionale di dirigente;
- ufficiali sanitari titolari nei Comuni delle Marche;
- sovrintendenti sanitari e direttori sanitari dipendenti dagli enti ospedalieri delle Marche.


Art. 2

Nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi previsti dall’art. 1, secondo comma, lett. h) e l) del D.P.R. 14.1.1972, n. 4 in luogo dei funzionari dei ruoli tecnici o amministrativi dello Stato partecipano funzionari della Regione Marche.
Agli effetti della presente legge, si tiene conto della corrispondenza fra le qualifiche statali e regionali specificate dalla tabella "C" allegata alla legge regionale 27.5.1974, n. 12.
Qualora nelle commissioni di cui al primo comma debbano far parte funzionari regionali medici o veterinari, i medesimi possono essere sostituiti da medici o veterinari di ruolo in servizio presso i comuni o consorzi di comuni delle Marche.

Art. 3

Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale, sono compilati gli elenchi dei funzionari medici o veterinari che possono essere designati dalla Regione a far parte delle Commissioni di cui agli artt. 1 e 2 terzo comma, della presente legge.
Entro la stessa data la Giunta regionale, con apposita deliberazione indica i funzionari che possono far parte delle Commissioni previste dalla presente legge.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.