Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 1979, n. 8
Titolo:Programmazione e coordinamento dei servizi trasfusionali ai sensi della L.R. 21.5.1976, n. 12.
Pubblicazione:(B.U. 8 marzo 1979, n. 13)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogato dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario



PARTE I
NORME GENERALI



I servizi trasfusionali siano essi centri trasfusionali, o centri di raccolta, sono quelli previsti dalla legge nazionale e dalla legge regionale.


Le sezioni trasfusionali e i centri di raccolta dipendono tecnicamente dai centri trasfusionali di riferimento.


I settori di attività dei servizi trasfusionali ed i relativi orari sono quelli indicati dall'allegato A.
I servizi trasfusionali, di cui all'art. 1 devono essere organizzati e devono svolgere le funzioni di competenza secondo le norme di cui alle leggi nazionali, regionali e al presente regolamento.


L'istituzione dei servizi speciali di cui al n. 5 dell'allegato A deve preventivamente essere autorizzata dalla giunta regionale sentito il parere del comitato regionale tecnico consultivo.


Il centro trasfusionale di Ancona svolge anche funzioni di coordinamento nel territorio della regione per le eccedenze della raccolta e per la elaborazione dei dati inerenti il servizio mediante apposite convenzioni.


Ai fini del presente regolamento i centri e le sezioni trasfusionali di cui ai successivi articoli 8 e 9 hanno la dotazione organica complessiva prevista nell'allegato B.
Eventuali esigenze derivanti dall'espletamento di mansioni di ordine ed esecutive possono essere soddisfatte con personale in servizio presso il rispettivo ente ospedaliero.
I posti da istituire negli organici dei rispettivi enti ospedalieri sono soggetti a deroga a norma della L.R. 19.5.1975, n. 38.


Allo scopo di ridurre il più possibile i costi di gestione della rete trasfusionale, i singoli centri trasfusionali provvedono, direttamente o tramite le sezioni, ad inviare presso i centri di raccolta il personale necessario per l'effettuazione delle visite di accertamento sulla idoneità del donatore e dei relativi prelievi di sangue.
PARTE II
RETE DEI SERVIZI TRASFUSIONALI



Fino all'approvazione del piano sanitario regionale sono istituiti i seguenti centri trasfusionali presso:
a) l'ospedale generale provinciale «Ospedale Riuniti» di Pesaro;
b) l'ospedale generale provinciale «Ospedale Unificato» di Fano e Mondolfo;
c) l'ospedale generale provinciale di Senigallia;
d) l'ospedale generale provinciale «Ospedali Riuniti» di Jesi;
e) l'ospedale generale di zona «E. Profili» di Fabriano;
f) l'ospedale generale regionale «Umberto I» di Ancona;
g) l'ospedale generale provinciale di Macerata;
h) l'ospedale generale provinciale «Ospedali Unificati» di Fermo e Porto S. Giorgio;
i) l'ospedale generale provinciale «Madonna del Soccorso» di S. Benedetto del Tronto;
l) l'ospedale generale provinciale «A. Mazzoni» di Ascoli Piceno.



Le sezioni trasfusionali, da istituire a norma dell'art. 1 della L.R. 21.5.1976, n. 12, sono dislocate presso i seguenti enti ospedalieri e dipendono tecnicamente dal rispettivo centro di riferimento:
1) dal centro trasfusionale dell'ospedale generale provinciale «Ospedali Riuniti» di Pesaro: la sezione dell'ospedale generale di zona «Fraternità S. Maria della Misericordia» di Urbino e quella dell'ospedale generale di zona «Lanciarini» di Sassocorvaro;
2) dal centro trasfusionale dell'ospedale generale provinciale «Ospedale Unificato» di Fano e Mondolfo, la sezione dell'ospedale generale di zona «A. Celli» di Cagli;
3) dal centro trasfusionale dell'ospedale generale regionale «Umberto I» di Ancona: la sezione dell'ospedale generale di zona «SS. Benvenuto e Rocco» di Osimo, quella dell'ospedale generale di zona di Chiaravalle, nonché quella dell'ospedale generale di zona di Recanati;
4) dal centro trasfusionale dell'ospedale generale provinciale di Macerata: la sezione dell'ospedale generale di zona «S. Maria della Pietà» di Camerino e quella dell'ospedale generale di zona di Civitanova Marche;
5) dal centro trasfusionale dell'ospedale generale provinciale. «A. Mazzoni» di Ascoli Piceno, la sezione dell'ospedale generale d zona «V. Emanuele II» di Amandola.



I centri di raccolta, fissi e mobili, sono istituiti con delibera della giunta regionale, previo accertamento dei requisiti tecnico-sanitari e sentito il comitato regionale tecnico-consultivo di cui all'art. 8 della L.R. 21.5.1976, n. 12.
L'autorizzazione al funzionamento degli stessi è rilasciata dal medico provinciale.


I centri trasfusionali debbono essere dotati delle attrezzature tecniche richieste dalle vigenti norme di legge.
Le sezioni trasfusionali debbono essere dotate della attrezzatura tecnica minima, secondo il tipo e la quantità di cui all'allegato C.


Allo scopo di rendere efficiente e funzionale l'organizzazione dei servizi di cui al presente regolamento, deve essere facilitato l'afflusso dei donatori provenienti dalle sezioni AVIS ai servizi trasfusionali e devono altresì essere assicurati nelle 24 ore di ogni giornata, ininterrotti collegamenti tra i servizi trasfusionali operativi - centri e sezioni - e gli ospedali, sia per l'immediato soddisfacimento delle esigenze trasfusionali dei degenti sia per il controllo delle emoteche di urgenza.
I centri trasfusionali sono tenuti a soddisfare, in base alla disponibilità di sangue, il reciproco fabbisogno.


I rapporti tra AVIS e ospedali gestori di centri o di sezioni trasfusionali, in ordine alla donazione, alla raccolta e al trasporto del sangue, sono disciplinati dalle convenzioni di cui all'art. 6 della L.R. 21.5.1976, n. 12 e conformi allo schema di cui all'allegato D.
Lo schema anzidetto può essere integrato dalle parti.

Art. 14

L'esecuzione delle norme contenute nel presente regolamento è affidata alla giunta regionale.

Allegati

Attività e orario del servizio trasfusionale


Allegato acquisito in formato pdf 36 Kb



Allegati

Dotazione organica: A) CENTRI TRASFUSIONALI; B) SEZIONI TRASFUSIONALI


Tabelle acquisite in formato pdf 65 Kb



Allegati

Atrezzature tecniche


Tabella acquisita in formato pdf 32 Kb



Allegati

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AVIS-ENTI OSPEDALIERI

Art. 1


La presente convenzione viene stipulata fra l'AVIS e l'Ente ospedaliero gestore del centro o della sezione trasfusionale e ha lo scopo di garantire un efficiente e pronto servizio trasfusionale capace di impegnare tutta la potenzialità della donazione di sangue.


Art. 2


L'Ente ospedaliero assicura e garantisce, secondo le norme previste dalla legge 14.7.1967, n. 592 e relativo regolamento di attuazione:

a) l'accertamento della idoneità del donatore al prelievo di sangue a scopo trasfusionale;

b) il prelievo di sangue e l'assistenza alla donazione;

c) la partecipazione, nei limiti possibili, del proprio personale sanitario all'educazione al dono del sangue.


Art. 3


L'AVIS in coerenza con le proprie finalità statutarie:

a) provvede a quanto necessario per incrementare la donazione del sangue;

b) garantisce l'organizzazione e il coordinamento per l'invio dei donatori volontari dalle sezioni comunali al servizio trasfusionale accompagnati possibilmente da un medico di fiducia della stessa;

c) fa opera di proselitismo per il reclutamento di donatori idonei.


Art. 4


Le sedute di visita e di raccolta del sangue debbono essere preventivamente concordate tra il responsabile del servizio trasfusionale e l'AVIS secondo un calendario trimestrale.


Art. 5


Il servizio trasfusionale dell'Ente ospedaliero si impegna:

a) a tenere aggiornate le cartelle cliniche dei donatori, garantendone l'anonimato;

b) a comunicare entro 10 giorni, alle sezioni AVIS di appartenenza, l'elenco dei donatori volontari che si sono sottoposti al prelievo del sangue, nonché i provvedimenti di sospensione o di riammissione dei volontari medesimi;

c) a comunicare al direttore sanitario della sezione AVIS i risultati degli accertamenti effettuati, al fine di consentire l'aggiornamento dello schedario e delle cartelle cliniche;

d) a trasmettere trimestralmente all'AVIS, anche a fini statistici, la distinta dei flaconi distribuiti.


Art. 6


Il servizio trasfusionale in caso di comprovata urgenza, indipendentemente da quanto previsto all'art. 4, è autorizzato a rivolgersi a qualsiasi sezione AVIS per il reperimento dei donatori.


Art. 7


L'Ente ospedaliero provvede al versamento trimestrale all'AVIS di un contributo di L. 5.000 per ogni donazione avvenuta a titolo di rimborso spese istituzionali, associative e di propaganda.


Art. 8


Ove l'AVIS intenda gestire direttamente il collegamento fra le strutture che compongono il servizio trasfusionale mediante l'impiego di propri automezzi, riceverà dall'Ente ospedaliero il rimborso delle spese sostenute secondo tariffa chilometrica.

Il servizio dovrà essere garantito per tutto l'arco delle 24 ore.


Art. 9


Per la corretta applicazione degli indirizzi fissati nella presente convenzione sono istituiti comitati provinciali formati da tre rappresentanti dell'AVIS provinciale, da due rappresentanti dell'Arom, da un rappresentante dell'Associazione medici trasfusionisti e da un rappresentante della Regione designato dalla giunta regionale.