Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | LEGGE REGIONALE 6 marzo 1979, n. 9 |
| Titolo: | Modifica all'articolo 6 della legge regionale 19 maggio 1978, n. 13 "Incentivazione turistico-alberghiera" |
| Pubblicazione: | (B.u.r. 12 marzo 1979, n. 15) |
| Stato: | Abrogata |
| Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
| Settore: | TURISMO |
| Materia: | Strutture ricettive |
| Note: | Abrogata dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9. |
Sommario
Il primo e il secondo comma dell’art. 6 della legge 19 maggio 1978 n. 13 sono cosě modificati:
"Le iniziative di cui alle lettere b), c), e) dell’art. 2 finanziate ai sensi dell’art. 3 della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata del mutuo.
Le iniziative di cui alle lettere a), d), f) dell’art. 2 finanziate ai sensi dell’art. 3 della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata di dieci anni".