Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 6 marzo 1979, n. 9
Titolo:Modifica all'articolo 6 della legge regionale 19 maggio 1978, n. 13 "Incentivazione turistico-alberghiera"
Pubblicazione:(B.u.r. 12 marzo 1979, n. 15)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Strutture ricettive
Note:Abrogata dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

Sommario





Il primo e il secondo comma dell’art. 6 della legge 19 maggio 1978 n. 13 sono cosě modificati:
"Le iniziative di cui alle lettere b), c), e) dell’art. 2 finanziate ai sensi dell’art. 3 della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata del mutuo.
Le iniziative di cui alle lettere a), d), f) dell’art. 2 finanziate ai sensi dell’art. 3 della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata di dieci anni".