Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1998, n. 35
Titolo:Composizione e compensi alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e delle selezioni per l'accesso all'impiego regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 novembre 1998, n. 92)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 - art. 42.

Sommario





1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della l.r. 14 marzo 1989, n. 4, le Commissioni esaminatrici per l'accesso all'impiego regionale sono nominate con deliberazione della Giunta regionale e sono così composte:
a) da un magistrato o da un docente universitario, con qualifica almeno di associato, o da un professionista o da un dirigente regionale, con funzioni di presidente;
b) da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto di esame.

2. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.
3. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici i componenti degli organi della Regione, coloro che svolgono la funzione di segretario, coordinatore o presidente nazionale, regionale o provinciale di partiti, i rappresentanti sindacali o coloro che siano designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali nonché dalle associazioni professionali.
4. Funge da segretario un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
5. Possono essere nominati i supplenti per il presidente quanto per i singoli componenti la Commissione. I supplenti devono avere la stessa qualifica degli effettivi e subentrano alle sedute della Commissione nell'ipotesi in cui l'assenza o l'impedimento degli effettivi siano permanenti.
6. Il presidente ed i membri effettivi e supplenti delle Commissioni giudicatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto durante il servizio attivo la qualifica richiesta nelle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
7. L'utilizzazione del personale in quiescenza è consentita a meno che il rapporto di servizio non sia stato risolto per motivi disciplinari o per decadenza dall'impiego comunque determinata. La risoluzione del rapporto di lavoro durante l'espletamento dei lavori della Commissione non costituisce causa di decadenza dall'incarico, salvo diversa decisione dell'Amministrazione regionale.
8. In caso di dimissioni, morte o incompatibilità sopravvenuta di taluno dei componenti la Commissione, la Giunta regionale provvede alla sua sostituzione, senza che siano ripetute le operazioni del concorso già compiute.
9. Alle Commissioni possono essere aggregati componenti aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.
10. In presenza di un numero di candidati ammessi superiore alle seicento unità le Commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle Commissioni originarie e di un segretario aggiunto.


1. I compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, dei corsi- concorsi e delle selezioni per l'accesso all'impiego regionale sono determinati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) previsione di un compenso base da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 3 milioni in relazione alla qualifica funzionale dei posti messi a concorso;
b) previsione di un compenso aggiuntivo quando i candidati esaminati siano superiori alle duecentocinquanta unità.

2. Il compenso di cui alla lettera b) del comma 1 può variare da un minimo di lire 2.000 a un massimo di lire 10.000 a candidato. Tale compenso unitario è stabilito in maniera inversamente proporzionale al numero dei candidati.
3. In caso di preselezione, essa viene compensata autonomamente secondo le disposizioni dei commi precedenti.
4. I compensi minimi e massimi spettanti ai componenti le Commissioni sono aumentati del 20 per cento per il presidente e ridotti del 20 per cento per il segretario.
5. Ai componenti delle Commissioni non residenti nel comune dove si svolgono le riunioni è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.


1. Le norme di cui all'articolo 2 trovano applicazione anche nei confronti delle Commissioni esaminatrici di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, purché alla data stessa non risultino ancora approvate le relative graduatorie.
2. E' abrogato l'articolo 10 della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31 e successive integrazioni e modificazioni.


1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità recate al capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 e successivi.



1. La presente legge é dichiarata urgente ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.