Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 9 novembre 1998, n. 38
Titolo:Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro.
Pubblicazione:(B.u.r. 19 novembre 1998, n. 96)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2006, dall'art. 9, l.r. 16 dicembre 2005, n. 35.

Sommario


Art. 1 (Finalità)
TITOLO I Funzioni e organi regionali
Art. 2 (Funzioni della Regione)
Art. 3 (Programmazione regionale)
Art. 4 (Ambiti territoriali pluriregionali)
Art. 5 (Commissione regionale per il lavoro)
Art. 6 (Competenze della Commissione regionale per il lavoro)
Art. 7 (Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale)
TITOLO II Agenzia regionale Marche lavoro
Art. 8 (Istituzione)
Art. 9 (Competenze)
Art. 10 (Programma annuale di attività)
Art. 11 (Organi)
Art. 12 (Direttore generale)
Art. 13 (Competenze del direttore generale)
Art. 14 (Collegio dei revisori contabili)
Art. 15 (Competenze del collegio dei revisori contabili)
Art. 16 (Indennità di carica)
Art. 17 (Personale)
Art. 18 (Patrimonio)
Art. 19 (Vigilanza e controllo)
TITOLO III Funzioni e organi provinciali
Art. 20 (Attribuzione di funzioni)
Art. 21 (Centri per l'impiego)
Art. 22 (Funzioni dei centri per l'impiego)
Art. 23 (Centri locali per la formazione)
Art. 24 (Commissione provinciale per le politiche del lavoro)
Art. 25 (Partecipazione degli enti locali)
Art. 26 (Collaborazione e informazione)
Art. 27 (Indirizzo, coordinamento e potere sostitutivo)
Art. 28 (Rendicontazione)
Art. 29 (Decorrenza del conferimento)
TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali
Art. 30 (Strutture e personale)
Art. 31 (Beni strumentali)
Art. 32 (Procedimenti in corso)
Art. 33 (Disposizioni finanziarie)
Art. 34 (Modifiche e abrogazioni)



1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 4 e 6 dello Statuto regionale, disciplina l'esercizio delle funzioni ed i compiti conferiti alla Regione ed agli enti locali dal decreto legislativo l° dicembre 1997, n. 468, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e delle altre funzioni esercitate dalla Regione in materia di mercato del lavoro e formazione professionale, assicurando l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le attività di formazione professionale secondo i principi di sussidiarietà, di cooperazione istituzionale e di concertazione tra le parti sociali.
2. La Regione nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 al fine di realizzare un efficace sistema pubblico di servizi, garantisce lo sviluppo delle relazioni tra il mondo della scuola e quello del lavoro, e favorisce interventi a favore dell'impiego delle categorie più deboli.
TITOLO I
Funzioni e organi regionali



1. In materia di politiche attive del lavoro la Regione esercita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 469/1997 le seguenti funzioni:
a) programmazione e coordinamento delle iniziative volte ad incrementare l'occupazione, con particolare riferimento allo sviluppo dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo, e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche favorendo in misura particolare l'occupazione femminile, giovanile e delle categorie svantaggiate;
b) programmazione e coordinamento delle iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
d) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e delle borse di lavoro;
e) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili, di cui all'articolo 1 del d.lgs. 468/1997;
f) indirizzo, programmazione e verifica dei progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
g) emanazione dei criteri per la compilazione e tenuta delle liste di mobilità dei lavoratori;
h) partecipazione alle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché alle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 469/1997 al fine di esprimere motivato parere;
i) promozione accordi e contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà;
j) individuazione dei bacini d'utenza territoriali dei centri per l'impiego.



1. La Giunta regionale sulla base del parere degli organismi di cui agli articoli 5 e 7, predispone, entro il 31 maggio dell'anno precedente il triennio di riferimento, il piano triennale degli interventi per le politiche attive per il lavoro, il piano é approvato dal Consiglio regionale con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.
2. Il piano triennale di cui al comma 1 definisce:
a) gli obiettivi e gli interventi da realizzare per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), comma 1 dell'articolo 2;
b) gli interventi di formazione professionale previsti dall'articolo 4 della l.r. 26 marzo 1990, n. 16;
c) gli interventi a sostegno dell'occupazione previsti dall'articolo 2 della l.r. 20 maggio 1997, n 31;
d) gli indirizzi per le attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro di cui all'articolo 8;
e) le risorse finanziarie per ciascuno degli anni del triennio.

3. In coerenza con gli obiettivi e le linee d'intervento del piano triennale, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base del parere degli organismi di cui agli articoli 5 e 7, approva, entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, il piano annuale degli interventi per le politiche attive del lavoro, che comprende anche il programma annuale di attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro.
4. Il piano annuale definisce tipologie, priorità e livelli degli interventi ed il riparto delle risorse finanziarie, disciplinando l'eventuale partecipazione degli utenti al costo dei servizi.
5. Il piano determina inoltre il finanziamento per le spese di funzionamento e di attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro.


1. La Giunta regionale, al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti che investono ambiti territoriali pluriregionali, esercita le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 2, previa intesa con i competenti organi delle altre Regioni.


1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 469/1997, è istituita la Commissione regionale per il lavoro, quale sede di concertazione per la progettazione, proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni degli industriali;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani;
d) due rappresentanti delle centrali cooperative;
e) due rappresentanti delle organizzazioni del settore agricolo;
f) due rappresentanti delle organizzazioni del settore commercio e turismo;
g) dodici rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
h) due rappresentanti della Conferenza interistituzionale di cui all'articolo 7, designati dalla stessa nel suo seno e scelti rispettivamente uno tra i rappresentanti dei Comuni ed uno tra quelli delle Province;
i) un consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
l) due rappresentanti nominati dal coordinamento regionale per l'handicap previsto dalla l.r. 4 giugno 1996, n. 18, di cui un rappresentante delle associazioni di categoria di invalidi aventi l'obbligo della tutela e rappresentanza, riconosciute dalla legislazione vigente.

3. I componenti della Commissione regionale per il lavoro di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello regionale. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.
4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. La Commissione è validamente costituita quando siano stati nominati almeno i due terzi dei componenti ad essa assegnati, purché sia rispettata la pariteticità della presenza delle parti sociali.
6. La durata in carica della Commissione coincide con quella della legislatura regionale.
7. Il funzionamento della Commissione è definito da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa ed approvato dalla Giunta regionale.
8. Ai componenti della Commissione regionale per il lavoro, estranei all'Amministrazione regionale, spetta un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta fissata in lire 50.000; ai medesimi spetta altresì il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive integrazioni e modificazioni.
9. Alla liquidazione dell'indennità e dei rimborsi spese di cui al comma 8 provvede il Dirigente del servizio regionale competente in materia di lavoro.


1. La Commissione:
a) esprime pareri obbligatori sul piano triennale ed annuale degli interventi per le politiche attive del lavoro di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3;
b) esprime i pareri di competenza del Comitato di concertazione di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1996, n. 2 e n. 31/1997;
c) svolge le funzioni amministrative già di competenza della Commissione regionale per l'impiego comprese quelle previste dalla l.r. 31/1997 ed escluse quelle attribuite dalla presente legge alla Commissione provinciale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 24.

2. Le funzioni di approvazione delle liste di mobilità, dei progetti di formazione e lavoro, dei progetti di lavori socialmente utili e dei piani per l'inserimento professionale sono attribuite alle Commissioni provinciali per le politiche dei lavoro.
3. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per il lavoro, può attribuire alle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro ulteriori funzioni amministrative.


1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 469/1997, è istituita la Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale al fine di realizzare l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.
2. La Conferenza è composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da due consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
c) dai Presidenti delle Province, o loro delegati;
d) da tre rappresentanti dei Comuni, designati dall'ANCI regionale;
e) da un rappresentante delle Comunità montane, designato dall'UNCEM regionale.

3. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.
4. La durata in carica della Conferenza coincide con quella della legislatura regionale.
5. La Conferenza è validamente costituita quando siano stati nominati almeno i due terzi dei componenti ad essa assegnati.
6. Il funzionamento della Conferenza è definito da apposito regolamento adottato dalla Conferenza stessa e approvato dalla Giunta regionale.
7. Alla Conferenza partecipano, con voto consultivo, il sovraintendente scolastico regionale, o suo delegato, un rappresentante dei rettori delle università marchigiane designato dalle stesse e il direttore dell'Agenzia regionale Marche lavoro.
8. La Conferenza tra l'altro esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche attive del lavoro e della formazione, nonché sui conseguenti atti applicativi.
9. La Conferenza può formulare proposte relativamente allo sviluppo dell'integrazione tra politiche del lavoro e politiche formative e su progetti specifici rivolti all'incremento dell'occupazione. Esercita altresì funzione propositiva nei confronti della Giunta regionale e degli altri enti cui sono attribuite, le funzioni oggetto della presente legge. A tal fine la Conferenza predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche attive del lavoro e del sistema formativo.
TITOLO II
Agenzia regionale Marche lavoro



1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. 469/1997, è istituita l'Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL).
2. L'ARMAL è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile ed ha sede in Ancona.


1. L'ARMAL, quale struttura tecnica regionale, esercita le seguenti funzioni:
a) fornisce alla Giunta regionale gli elementi utili all'attività di programmazione e realizza interventi specifici, sia di formazione che di politica attiva del lavoro;
b) eroga servizi specialistici, anche dietro corrispettivo, a richiesta di privati;
c) svolge attività di assistenza tecnica e di monitoraggio, nonché di informazione in materie di politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle funzioni regionali indicate all'articolo 2;
d) svolge attività di assistenza tecnica alle Province, anche al fine di realizzare uniformità di prestazioni nei centri per l'impiego di cui all'articolo 21;
e) svolge le funzioni di Osservatorio del mercato del lavoro di cui al capo II della l.r. 31/1997 e l'attività di monitoraggio del sistema. Per le attività di studi e ricerche si avvale prioritariamente della collaborazione delle università marchigiane;
f) garantisce il collegamento con il Sistema informativo del lavoro (SIL) secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 11 del d.lgs. 469/1997.



1. L'ARMAL esercita le funzioni di cui all' articolo 9 sulla base di un programma annuale di attività adottato in conformità agli indirizzi stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) ed approvato ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3.


1. Sono organi dell'ARMAL il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti.


1. Il direttore generale dell'ARMAL é nominato dal Consiglio regionale e resta in carica quanto la legislatura regionale.
2. L'incarico di direttore generale é conferito a persona in possesso di comprovate capacità ed esperienza professionale pluriennale nel settore delle politiche attive del lavoro.
3. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto a tempo determinato i cui contenuti sono stabiliti, anche per quanto riguarda la sua eventuale risoluzione anticipata, in riferimento al contratto collettivo dei dirigenti regionali.


1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARMAL, esercita le funzioni di direzione e vigila sulla rispondenza dell'attività della stessa agli obiettivi programmati dalla Regione in materia di politiche attive del lavoro.
2. Il direttore generale adotta:
a) il regolamento di organizzazione e di contabilità ivi compresa la determinazione dell'organico del personale;
b) il bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;
c) il programma annuale di attività di cui all'articolo 10;
d) gli schemi di convenzioni e regolamenti per la gestione e fruizione di servizi;
e) gli atti di acquisto e alienazione di beni immobili.

3. Il direttore inoltre individua gli ambiti di automazione delle procedure dell'ARMAL in conformità alle direttive emanate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sentito il competente servizio regionale.
4. Gli atti di cui alle lettere a), b), d) ed e), comma 2, sono inviati alla Giunta regionale per l'approvazione. Gli stessi si intendono approvati se non venga comunicato entro trenta giorni un atto di diniego.
5. Il programma annuale di attività, di cui alla lettera c) del comma 2, deve essere inviato per l'approvazione alla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento.
6. All'inizio di ogni anno il direttore presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
7. Il direttore generale nomina con proprio decreto un dirigente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.


1. Il collegio dei revisori contabili è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il presidente, eletto dal Consiglio regionale;
b) due membri effettivi e due supplenti parimenti eletti dal Consiglio regionale, con voto rispettivamente limitato ad uno.

2. I componenti del collegio di cui al comma 1 sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e durano in carica per il periodo della legislatura regionale.


1. Il collegio dei revisori contabili svolge i seguenti compiti:
a) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'ARMAL, esprimendo le proprie valutazioni al riguardo mediante apposite relazioni;
b) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità. A tal fine ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ARMAL;
c) esegue almeno una volta ogni trimestre la verifica di cassa e dei valori dell'ARMAL da questi ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
d) redige semestralmente e nel caso in cui ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attivitá dell'ARMAL, che rimette al direttore generale e alla Giunta regionale, formulando proposte, rilievi od osservazioni tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e) esprime parere sulla inesigibilità di crediti, sulle variazioni di bilancio e sugli storni di fondi.

2. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni redatte dal collegio dei revisori debbono risultare dai verbali trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti.
3. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione dell'ARMAL, ne dà tempestiva notizia al direttore generale e alla Giunta regionale.


1. Al presidente del collegio dei revisori compete un'indennità di carica mensile pari al dieci per cento del compenso spettante al direttore generale.
2. Ai componenti del collegio dei revisori contabili compete una indennità mensile pari al cinque per cento del compenso spettante al direttore generale.
3. Le indennità ed i compensi degli organi di cui all'articolo 11 sono a carico del bilancio dell'ARMAL.


1. La Giunta regionale attribuisce all'ARMAL, per l'espletamento delle proprie attività, un adeguato contingente di personale che può comprendere anche il personale trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del d.lgs. 469/1997.
2. Al personale dell'ARMAL si applica lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti dal CCNL per il personale del comparto Enti locali - Regioni.
3. L'ARMAL, nei limiti di spesa previsti dal piano annuale di cui al comma 5 dell'articolo 3, può conferire incarichi ad esperti esterni alla Amministrazione regionale.


1. L'ARMAL dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:
a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;
b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dal piano annuale di cui al comma 5 dell'articolo 3;
c) contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
d) rendite ed interessi dei propri beni patrimoniali, nonché proventi da servizi resi.



1. Il Presidente della Giunta regionale dispone, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ispezioni contabili ed amministrative per accertare il regolare funzionamento dell'ARMAL, utilizzando personale regionale competente.
2. Gli organi dell'ARMAL possono essere rimossi o sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Giunta medesima e previa diffida, in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi violazioni di legge o regolamento. Con il medesimo decreto viene nominato un Commissario straordinario, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta.
TITOLO III
Funzioni e organi provinciali



1. In conformità ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h) della legge 15 marzo 1997, n. 59 e a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 469/1997, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni:
a) collocamento ordinario;
b) collocamento agricolo;
c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
d) collocamento obbligatorio;
e) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea;
f) collocamento dei lavoratori a domicilio;
g) collocamento dei lavoratori domestici;
h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nelle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici nazionali;
i) preselezione ed incontri tra domanda ed offerta di lavoro;
j) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta del lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile e giovanile.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 469/1997, sono attribuite alle Province la gestione e l'erogazione dei servizi relativi alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) ed i), comma 1, dell'articolo 2 della presente legge conferite alle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo d.lgs. 469/1997.
3. Al fine di garantire il completamento dell'integrazione dei servizi per l'impiego con le politiche attive del lavoro e le politiche formative, sono attribuite alle Province, con esclusione delle competenze di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e di quelle relative agli interventi straordinari in aree che presentano gravi squilibri tra domanda e offerta di lavoro, le funzioni concernenti il sostegno all'occupazione di cui alla l.r. 31/1997.
4. Le Province provvedono alla gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti attribuiti con il presente articolo, tramite i centri per l'impiego di cui all'articolo 21.
5. Restano ferme le funzioni già spettanti alle Province sulla base delle leggi statali e regionali vigenti. Le funzioni di competenza regionale in materia di formazione professionale già delegate alle Province si intendono attribuite alle medesime con decorrenza dal 1° luglio 1999.


1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 5 e 7, individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i bacini d'utenza territoriali, non inferiori di norma a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche, per l'istituzione dei centri per l'impiego uniformandoli ai seguenti criteri:
a) ubicazione nell'ambito territoriale di ciascuna provincia di appartenenza;
b) riferimento ai sistemi locali per l'occupazione;
c) dimensione dell'utenza;
d) numero delle imprese.

2. Le Province, entro trenta giorni dall'individuazione dei bacini d'utenza territoriale, di cui al comma 1, istituiscono, sentita la Conferenza provinciale delle autonomie di cui all'articolo 3 della l.r. 46/1992, i centri per l'impiego e ne definiscono l'organizzazione funzionale, sulla base dell'entitá delle risorse disponibili, prevedendo che la direzione degli stessi venga conferita a personale con qualifica dirigenziale.
3. Le Province, ai fini dell'effettiva realizzazione dei servizi all'impiego, utilizzano prioritariamente il personale, gli strumenti e le strutture delle scuole regionali di formazione professionale trasferite alle stesse ai sensi dell'articolo 34, comma 1.


1. centri per l'impiego, oltre all'erogazione e alla gestione dei servizi di cui all'articolo 20 svolgono i seguenti compiti:
a) progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale;
b) accesso a percorsi formativi, quali: corsi individuali, corsi specifici, contratti formazione lavoro (CFL), corsi ad occupazione garantita e corsi di formazione sul lavoro;
c) promozione dell'utilizzo degli incentivi all'occupazione per le imprese;
d) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante accessi telematici;
e) attività di informazione, di orientamento e di consulenza individuale;
f) attività amministrativa connessa alle funzioni conferite.



1. Le Province istituiscono, sentito il parere della Commissione provinciale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 24, centri locali per la formazione quali articolazioni anche decentrate dei centri per l'impiego.
2. I centri locali per la formazione svolgono in particolare attività formativa di cui alle l.r. 16/1990 e 2/1996.
3. Le Province utilizzano anche, quali centri locali per la formazione, le scuole regionali di formazione professionale messe a loro disposizione ai sensi dell'articolo 34, comma 1. L'eventuale istituzione di altri centri locali per la formazione deve comunque avvenire senza oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione.
4. Con le procedure di cui al comma 1, le Province possono sopprimere i centri locali per la formazione o modificarne le sedi.


1. Le Province, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono una Commissione permanente per le politiche del lavoro in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 469/1997.
2. La Commissione provinciale per le politiche del lavoro svolge i seguenti compiti:
a) assicura la concertazione e la consultazione delle parti sociali su tutte le funzioni attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 20 e su quelle già delegate alle medesime in materia di formazione e lavoro;
b) esercita le funzioni degli organi collegiali soppressi di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 469/1997;
c) esercita le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 6 e quelle eventualmente attribuite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6.

3. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:
a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) sei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale, designati congiuntamente dalle stesse;
c) sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale, designati congiuntamente dalle stesse;
d) un rappresentante della Commissione provinciale per le pari opportunità;
e) due rappresentanti nominati dal coordinamento provinciale per l'handicap previsto dalla l.r. 18/1996, di cui un rappresentante delle associazioni di categoria di invalidi aventi l'obbligo della tutela e rappresentanza, riconosciute dalla legislazione vigente.

4. Le Province possono prevedere la nomina di un pari numero di membri supplenti dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori dipendenti di cui alle lettere b) e c) del comma 3. Le Province possono altresì integrare la Commissione con rappresentanti degli enti locali.
5. Per lo svolgimento delle funzioni relative al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera i) del d.lgs. 469/1997 la Commissione è integrata da un ispettore medico del lavoro e dai rappresentanti delle categorie interessate designati dalle stesse.
6. La Commissione è nominata con provvedimento del competente organo provinciale sulla base delle designazioni delle organizzazioni interessate. Le designazioni dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.
7. La Commissione dura in carica cinque anni ed è validamente costituita quando siano stati nominati almeno due terzi dei suoi componenti, purché sia rispettata la pariteticità della presenza delle parti sociali.
8. Il funzionamento della Commissione è definito da apposito regolamento approvato dal competente organo provinciale.
9. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale messo a disposizione dalla Provincia.
10. La Commissione puó costituirsi in sottocomitati, anche a carattere tematico, composti nel rispetto delle proporzioni stabilite al comma 3.


1. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali all'individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 20, le Province approvano i relativi piani e programmi, sentito il parere della Conferenza provinciale delle autonomie di cui all'articolo 3 della l.r. 46/1992.
2. I Comuni e le Comunità montane, sulla base di accordi con la Provincia competente, possono assicurare attraverso propri uffici l'assistenza al cittadino per qualsiasi pratica amministrativa che riguarda le funzioni disciplinate dalla presente legge. L'ufficio informa il cittadino sul procedimento da seguire.


1. La Regione, i Comuni, le Comunità montane e le Province operano secondo criteri e metodi di reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni.
2. A tale fine, la Conferenza regionale e le Conferenze provinciali delle autonomie operano come strumenti di raccordo per promuovere la collaborazione e l'azione coordinata fra Regione ed Enti locali.


1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può adottare, su conforme parere della Conferenza regionale delle autonomie, atti di indirizzo e di coordinamento per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province. La Giunta regionale può prescindere dal parere della Conferenza se questo non viene reso entro venti giorni dalla richiesta.
2. La Giunta regionale provvede, inoltre, ai sensi della l.r. 46/1992, alla verifica della compatibilità con gli atti regionali di programmazione degli atti di programmazione delle Province rilevanti ai fini dell'attuazione della programmazione regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie e previa diffida, può adottare i necessari atti sostitutivi al fine di assicurare l'osservanza degli atti regionali di programmazione e di indirizzo e l'adempimento degli obblighi e delle scadenze prescritti dalle leggi statali e regionali e dalle disposizioni comunitarie.


1. Ai fini degli obblighi di rendicontazione le Province inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un'unica attestazione dell'ammontare delle spese sostenute con i fondi ad esse assegnati dalla Regione nell'esercizio finanziario precedente e della loro destinazione specifica, sulla base di un modulo predisposto dalla Giunta regionale.
2. In qualsiasi momento il Presidente della Giunta regionale può acquisire ulteriori informazioni, disporre verifiche e controlli presso gli enti destinatari delle funzioni per accertare l'andamento della gestione delle stesse.


1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il conferimento delle funzioni attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 20, comma 1, decorre dal 1° gennaio 1999, per quanto riguarda le funzioni attribuite ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 20, dal 1° luglio 1999.
2. Il conferimento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 decorre in ogni caso dall'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strutturali.
3. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, questi sono svolti dalla Giunta regionale, che si avvale dei servizi competenti della Regione e dall'ARMAL.
TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali



1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, identifica le strutture organizzative da sopprimere o da riordinare in considerazione delle funzioni riservate alla Regione, di quelle attribuite all'Agenzia e di quelle conferite alle Province e identifica altresì i contingenti di personale, articolati per qualifiche funzionali e profili professionali, da ripartire in relazione alle rispettive funzioni.
2. La Giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di trasferimento del personale, approva, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 469/1997, gli elenchi nominativi, distinti per ente destinatario, del personale da trasferire, ivi compreso il personale trasferito dallo Stato. Il trasferimento alle Province avviene contestualmente al conferimento delle funzioni previsto dall'articolo 29. All'atto del conferimento delle stesse funzioni la Giunta regionale provvede altresì alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate.
3. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi del comma 1 sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della Giunta regionale e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale o al verificarsi della vacanza dei posti stessi per qualsiasi causa.
4. Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio già maturata; nei confronti di tale personale continua inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34.
5. La Giunta regionale, mediante contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative, stabilisce le modalità e i criteri di trasferimento, di destinazione e le forme di incentivazione, previste dall'articolo 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il personale trasferito, anche utilizzando gli stanziamenti previsti per il fondo di produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi.
6. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che vi provvede per l'anno in cui viene disposto il trasferimento con apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione. Per gli anni successivi tali oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata agli enti per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.
7. In relazione ai conferimenti disposti, la Giunta regionale adotta, avvalendosi della scuola di formazione del personale regionale, iniziative di riqualificazione del personale regionale, di quello trasferito e di quello degli enti locali.
8. Il personale già in servizio presso l'Agenzia regionale per l'impiego, assunto con contratto di diritto privato e trasferito alla Regione, può essere assegnato anche all'ARMAL e alle Province fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del d.lgs. 469/1997.
9. Alla scadenza del relativo contratto di lavoro il personale di cui al comma 8 potrà essere utilizzato con contratto a termine di durata non superiore a mesi ventiquattro. Per il trattamento economico contrattuale del personale che presso l'Agenzia regionale per l'impiego rivestiva la posizione di "esperto" si fa riferimento al trattamento economico tabellare del personale regionale appartenente alla qualifica funzionale ottava o sesta a seconda che trattasi rispettivamente di personale laureato o diplomato.
10. Entro i ventiquattro mesi di cui al comma 9 il rapporto di lavoro a termine potrà essere trasformato in rapporto a tempo indeterminato tramite una procedura selettiva volta all'accertamento della professionalità richiesta e riservata al personale titolare del rapporto di lavoro a termine per ventiquattro mesi. Le modalità della procedura selettiva sono fissate dalla Giunta regionale.
11. In relazione alle esigenze operative dell'ARMAL nella fase di sua costituzione, gli incarichi previsti dal comma 3 dell'articolo 17, possono essere conferiti dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.


1. Con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 30 sono inoltre individuati i beni strumentali necessari all'esercizio delle funzioni conferite.
2. Ad avvenuto trasferimento dei beni di cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 469/1997, la Giunta regionale approva gli elenchi dei beni mobili ed immobili di proprietà della Regione ed utilizzati per le funzioni conferite. Il trasferimento avviene contestualmente al conferimento delle funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 29.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con suo decreto, all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dal competente servizio regionale in contradditorio con ciascun ente. Con lo stesso atto viene stabilito il titolo dell'assegnazione, che può essere disposta anche in comodato.
4. I documenti riguardanti le funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi agli enti destinatari. Resta salva a facoltà della Regione di chiedere e ottenere gratuitamente la restituzione oppure copia conforme di ogni documento consegnato.


1. La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegni prima della data di trasferimento delle funzioni di cui alla presente legge, rimane di competenza della Regione nel cui bilancio vengono conservati nel conto dei residui, i fondi necessari.
2. Resta parimenti di competenza la liquidazione delle spese già impegnate e delle ulteriori annualitá delle spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di conferimento delle funzioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico a esercizi finanziari anteriori all'anno del conferimento.


1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge, si provvede nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 8, del d.lgs. 469/1997 e dell'articolo 7, comma 1, della legge 59/1997 e con risorse finanziarie della Regione da determinarsi, annualmente, con le leggi di approvazione dei singoli bilanci.
2. Le disponibilità determinate ai sensi del comma 1 sono corrisposte per le funzioni attribuite in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi della gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel B.U.R. entro quindici giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini.


1. A decorrere dal 1° luglio 1999 le sedi delle scuole regionali di formazione professionale di proprietà regionale, di cui all'articolo 25 della l.r. 26 marzo 1990, n. 16, sono attribuite in proprietà alle Province nel cui territorio sono situate, che le trasformano in proprie strutture ai fini di quanto previsto dagli articoli 21 e 23 della presente legge. I beni immobili regionali sono attribuiti alle Province con i conseguenti rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del loro trasferimento. Con le stesse modalità viene trasferito il relativo patrimonio mobiliare.
2. Le consegne dei beni di cui al comma 1 saranno effettuate alle Province da un rappresentante della Regione, a ciò espressamente delegato, facendole constatare da appositi verbali. I processi verbali di consegna degli immobili, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore delle Province.
3. Gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria degli immobili da attribuire alle Province, già programmati e finanziati dalla Regione di cui siano in corso le esecuzioni o di cui siano già stati pubblicati gli avvisi di gara alla data del loro trasferimento, saranno completati a cura e spese della stessa Regione, anche successivamente alla data di attribuzione sopra indicata.
4. Le Province subentrano alla Regione nei contratti di locazione degli immobili di proprietà di terzi adibiti a sedi di scuole di formazione professionale.
5. Le Province con proprio regolamento disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui al comma 1, secondo principi di democrazia e partecipazione e nel rispetto di quanto previsto al comma 6, e nominano il direttore delle strutture medesime nell'ambito del personale assegnato funzionalmente o trasferito alle Province, avente i requisiti previsti dall'articolo 16, comma 4, della l.r. 26 aprile 1990, n. 30.
6. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 5 restano in vigore le norme contenute nell'articolo 25 della l.r. 16/1990.
7. L'articolo 3 della l.r. 20 maggio 1997, n. 31 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione promuove e sostiene l'impiego in lavori socialmente utili in attuazione e con le modalità previste dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
2. Nella Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 468/1997, i lavori di pubblica utilità possono essere attivati anche:
a) negli altri settori economici di competenza regionale, ferme restanto, per la selezione, le priorità indicate dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
b) nei servizi degli enti locali rivolti alle attività di manutenzione, di sorveglianza e di pulizia delle scuole, limitatamente ai progetti che utilizzano i soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.
3. Fino al 31 dicembre 2000, la quota del 30 per cento prevista dall'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 468/1997 è elevata al 50 per cento.
4. La Giunta regionale, sulla base delle deliberazioni della Commissione regionale per il lavoro istituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, può:
a) finanziare i maggiori oneri corrisposti dai soggetti proponenti, ad integrazione delle risorse erogate dall'istituto nazionale della previdenza sociale;
b) finanziare, con un contributo una-tantum commisurato ad ogni soggetto impiegato, i progetti di impresa i cui soggetti abbiano prestato attività in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e che intendano avviare una attività imprenditoriale, in particolare in forma cooperativa;
c) concorrere alla formazione di capitale per la costituzione di società miste da parte dei soggetti di cui alla lettera b);
d) sostenere l'avvio delle iniziative previste dal comma 6 dell'articolo 12 del d.lgs. 468/1997 attraverso un contributo agli enti attuatori, per il primo anno, pari a 3 milioni per ogni soggetto impiegato;
e) concedere contributi per l'assistenza tecnica nella fase di avvio per le attività di cui alle lettere b) e c).
5. Il contributo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 è cumulabile con eventuali altre provvidenze recate da leggi nazionali e regionali.".

8. Sono abrogati:
a) le seguenti norme della l.r. 16/1990:
a.1) l'articolo 25 salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo;
a.2) i commi 3 e 4 dell'articolo 28;
a.3) il comma 1 dell'articolo 29 e gli articoli 30 e 31 a decorrere dal trasferimento del personale e dei beni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge;
a.4) l'allegato;
b) le seguenti norme della l.r. 31/1997:
b.1) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 a decorrere dal 1° luglio 1999, fatta salva la competenza del nucleo di valutazione relativamente alla variazione dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 31/1997;
b.2) il capo II.

9. Il Comitato di concertazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 1993, n. 1891 è soppresso e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5.