Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 23
Titolo:Modifica degli articoli 6 e 7 della Legge Regionale 1° agosto 1997, n. 47: "Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative".
Pubblicazione:( B.U. 22 novembre 2001, n. 134 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SPORT - TEMPO LIBERO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 28, l.r. 2 aprile 2012, n. 5.
Ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 27 della l.r. 5/2012 la presente legge è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013, inoltre fino all'adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi della predetta legge n. 5 del 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni legislative abrogate dall'art. 28 della stessa legge e i relativi atti attuativi.
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Sommario




Art. 1

1. L'articolo 7 della l.r. 1° agosto 1997, n. 47 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motorio-ricreative e di relativa autorizzazione)
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con regolamento di cui all'articolo 7 bis determina, avvalendosi della consulenza tecnica del CONI, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di forma fisica e sportive in genere non disciplinate dalle Federazioni sportive nazionali, organi del CONI.
2. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico sanitari al regolamento regionale. Fino a tale adeguamento i Comuni, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, applicano direttamente le norme del regolamento regionale stesso.
3. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono subordinati ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento dei seguenti requisiti:
a) conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento di cui all'articolo 7 bis;
b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso.
4. L'autorizzazione deve inoltre indicare le attività e le attrezzature consentite, nonché il numero massimo ammissibile di praticanti compresenti nell'impianto.
5. I proprietari degli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a svolgere la loro attività sino al rilascio dell'autorizzazione prevista al comma 8.
6. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7 bis i proprietari degli impianti previsti al comma 5, devono:
a) adeguarsi alle prescrizioni del regolamento medesimo;
b) presentare al Comune richiesta di autorizzazione.
7. Decorso inutilmente il termine previsto di cui al comma 6, in mancanza di autorizzazione, il Comune ordina la cessazione dell'attività.
8. Il Comune rilascia l'autorizzazione richiesta ai sensi del comma 6, secondo le modalità stabilite dal regolamento previsto all'articolo 7 bis.
9. Per gli impianti il cui esercizio inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i commi 6, 7 e 8.".










Art. 2

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 47/1997 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 7 bis (Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 7, comma 1, disciplina in particolare:
a) i requisiti degli impianti e delle attrezzature di cui all'articolo 7, nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;
b) la vigilanza sulle attività ed il controllo degli impianti e delle attrezzature;
c) i casi in cui l'autorizzazione è sospesa o revocata.
Art. 7 ter (Sanzioni e vigilanza)
1. Chiunque gestisca un impianto di cui all'articolo 7 senza autorizzazione è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 oltreché alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale. In caso di recidiva si applica una sanzione da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.
2. La vigilanza e il controllo e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza dei Comuni.".


Art. 3

1. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 bis della l.r. 47/1997, così come modificata dalla presente legge, è approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 47/1997 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fissa i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e la concessione dei contributi.".

2. Il comma 4 dell'articolo 6 è abrogato.