Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 30 giugno 1973, n. 16
Titolo:Attuazione di un programma di opere pubbliche di cui alla legge del 20 ottobre 1972, n. 912.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 luglio 1973, n. 30)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:OPERE PUBBLICHE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Ai fini della realizzazione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1966 n. 614, rifinanziate con la legge 21 ottobre 1971 n. 912, ferma restando la delimitazione delle zone depresse effettuate ai sensi della citata legge n. 614, la giunta regionale è autorizzata a realizzare per il corrente esercizio finanziario con preferenza per il completamento di opere già iniziate e non ancora ultimate per insufficiente finanziamento:
a) opere pubbliche di sistemazione dei bacini montani per l'importo complessivo di L. 550.000.000;
b) completamento di opere di bonifica e d'irrigazione per l'importo di L. 250.000.000;
c) completamento di opere pubbliche riguardanti gli acquedotti, fognature e la viabilità ordinaria non statale più direttamente finalizzata a favorire la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nelle zone più suscettibili di sviluppo industriale e turistico nonché opere pubbliche necessarie per favorire la realizzazione di insediamenti in aree industriali per l'importo di Lire 1.400.000.000.


Art. 2

L'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 è normalmente affidata dalla Giunta alle province, ai comuni, ai consorzi di bonifica, alle comunità montane e ad altri enti locali.
Le opere di sistemazione dei bacini montani e il completamento delle opere parzialmente eseguite dagli uffici del genio civile potranno essere realizzate tramite gli stessi uffici del genio civile e gli ispettorati ripartimentali delle foreste.
La giunta regionale approva i progetti e nomina i collaudatori.
Fino a quando non verranno emanate apposite norme regionali, saranno eseguite, in quanto compatibili, le procedure previste per l'attuazione delle leggi 22 luglio 1966 n. 614 e 21 ottobre 1971 n. 912.

Art. 3

Agli oneri derivanti dall'esecuzione della presente legge si provvede nel modo che segue:
- per gli interventi di cui all'art. 1 lettera a) con i fondi del capitolo 3283 che viene istituito al titolo II, sezione III, rubrica V nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 con la denominazione "Spese per la esecuzione di opere di sistemazione dei bacini montani", da realizzarsi anche mediante concessione di contributi a province, comuni, consorzi di bonifica, comunità montane ed altri enti locali, con lo stanziamento di Lire 550.000.000;
- per gli interventi di cui all'art. 1 lettera b) con i fondi del capitolo 3284 che viene istituito al titolo II, sezione III, rubrica V nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 con la denominazione "Spese per il completamento di opere di bonifica e di irrigazione", da realizzarsi anche mediante concessione di contributi a province, comuni, consorzi di bonifica, comunità montane ed altri enti locali con lo stanziamento di Lire 250.000.000;
- per gli interventi di cui alla lettera c) dell'art. 1 con i fondi del capitolo 3285 che viene istituito al titolo II, sezione III, rubrica V nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 con la denominazione "Completamento di opere pubbliche riguardanti gli acquedotti, fognature e la viabilità ordinaria non statale più direttamente finalizzate a favorire la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nelle zone più suscettibili di sviluppo industriale e turistico nonché opere pubbliche necessarie per favorire la realizzazione di insediamenti in aree industriali da realizzarsi anche mediante concessione di contributi a province, comuni, consorzi di bonifica, comunità montane ed altri enti locali", con lo stanziamento di L. 1.400.000.000.

Lo stanziamento del capitolo 2673 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti in corso di perfezionamento" è ridotto a Lire 2.200.000.000.