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Atto:LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 26
Titolo:Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 novembre 2001, n. 134)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:La Corte costituzionale, con sentenza n. 282/2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge.

Sommario





1. La Regione Marche, in adesione ai deliberati delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa ed alle disposizioni della Repubblica italiana in materia di diritti umani, ai sensi degli articoli 4 e 7 dello Statuto, persegue la finalità di tutelare la salute dei cittadini e garantire l'integrità psicofisica delle persone.


1. E' sospesa, su tutto il territorio della regione, l'applicazione della terapia elettroconvulsivante (TEC), fino a che il Ministero della salute non definisca in modo certo e circostanziato le situazioni cliniche per le quali tale terapia, applicata secondo protocolli specifici, è sperimentalmente dimostrata efficace e risolutiva e non è causa di danni temporanei o permanenti alla salute del paziente.
2. E' sospesa, su tutto il territorio della regione, la pratica della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia, fino a che il Ministero della salute non definisca in modo certo e circostanziato le situazioni cliniche per le quali tale terapia, applicata secondo protocolli specifici, è sperimentalmente dimostrata efficace e risolutiva e non è causa di danni temporanei o permanenti alla salute del paziente.