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Atto:LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 35
Titolo:

Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive.

Pubblicazione:( B.U. 20 dicembre 2001, n. 147 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 2/2006 e 128/2019, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario





1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli importi della tassa automobilistica regionale e della sopratassa annuale regionale di cui al capo I del titolo III del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, sono aumentati del 7,98 per cento.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2002 e relativi ai periodi fissi posteriori a tale data.
3. A decorrere dall'anno 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è elevata al 5,15 per cento.
4. L'aumento dell'aliquota di cui al comma 3 non si applica:
a) ai soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;
b) alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove imprese giovanili di cui all'articolo 6 della l.r. 20 maggio 1997, n. 31 che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2002, per i primi due anni di imposta;
c) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
d) alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381;
e) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del d.lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.

5. L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 3,25 per cento per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991.
6. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 446/1997, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 2 dell'articolo 45 del d.lgs. 446/1997, come sostituito dall'articolo 6, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è elevata al 5,75 per cento.
7. A decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni, è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili, di cui all'articolo 10 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, secondo gli scaglioni di reddito indicati nella tabella A allegata alla presente legge.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati




























Tabella A
Scaglioni di reddito al fine dell'applicazione dell'addizionale regionale all'IRPEF (articolo 1, comma 7)
fino a euro 10.329,14:
0,9%
oltre euro 10.329,14 - fino a euro 15.493,7:
0,9%
oltre euro 15.493,71 - fino a euro 30.987,41:
1,91%
oltre euro 30.987,41 - fino a euro 69.721,68:
3,6%
oltre euro 69.721,68:
4,0%