Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 7 marzo 1979, n. 10
Titolo:Integrazione finanziaria dell'articolo 19 dellalegge regionale 30.5.1977, n. 21 interventi per la forestazione.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 marzo 1979, n. 15)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

E’ autorizzata per l’anno 1979 la spesa di L. 500 milioni per l’attuazione di un programma straordinario regionale di forestazione ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 30.5.1977, n. 21 e per la manutenzione di impianti esistenti.

Art. 2

Il punto 2) del secondo comma - art. 19 - della L.R. 30.5.1977, n. 21, č cosě modificato: "la concessione di contributi fino al 75 per cento della spesa per la piantagione di specie a rapida crescita nelle zone adatte, con particolare riguardo alle pertinenze idrauliche demaniali, a favore di proprietari singoli o associati o di enti, per investimenti non inferiori a mq. 5.000".

Art. 3

I fondi occorrenti per il pagamento delle spese di cui all’art. 1 della presente legge sono iscritti a carico del capitolo 2223208 avente la denominazione "Spese per la realizzazione di un programma straordinario di forestazione - art. 19 della L.R. 30.5.1977, n. 21 -" dello stato di previsione della spesa per l’anno 1979 e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 500 milioni.

Art. 4

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si fa fronte con la riduzione di L. 500 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2700101 - elenco 4 - partita 1 - dello stato di previsione della spesa 1979 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti ai programmi regionali di sviluppo".