Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 8 marzo 1979, n. 11
Titolo:Modifica alla legge regionale del 20.7.1973, n. 17 recante norme per il finanziamento delle attività dei gruppi consiliari.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 marzo 1979, n. 15)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:Abrogata dall'art. 8, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.

Sommario




Art. 1

Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, alla assegnazione, con spesa a carico del bilancio del consiglio, di personale proveniente dal ruolo regionale entro i limiti seguenti:
- gruppi fino a tre consiglieri: una unità;
- gruppi da quattro a sei consiglieri: due unità;
- gruppi da sette a dieci consiglieri: tre unità;
- gruppi oltre dieci consiglieri: quattro unità.

Il personale con qualifica funzionale di dirigente non può essere superiore ad una unità per ciascun gruppo.
Previa richiesta nominativa dei singoli gruppi, l' ufficio di presidenza del consiglio provvede alla assegnazione del personale compatibilmente con le esigenze di servizio. Qualora il personale richiesto presti servizio presso la giunta regionale, l' assegnazione è disposta di intesa tra l' ufficio di presidenza del consiglio e la giunta stessa.

Art. 2

Nel limite numerico di cui all' articolo precedente i gruppi consiliari, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie e qualora esigenze di servizio non permettano il ricorso a personale dell' amministrazione regionale, possono avvalersi di personale esterno.
Il contratto di assunzione e il relativo disciplinare sono deliberati dall' ufficio di presidenza su domanda del presidente del gruppo contenente la indicazione nominativa del personale esterno e la qualifica da attribuire a ciascuno.
L'attribuzione del livello funzionale e il trattamento economico del personale a contratto, sono regolati dalle norme di cui alla L.R. n. 12 del 27.5.1974.
La durata degli incarichi di cui al comma precedente non può superare la legislatura.

Art. 3

I contributi previsti dall’art. 1 della L.R. 20.7.1973, n. 17 sono elevati, con decorrenza 1 gennaio 1979 rispettivamente a L. 450.000 e L. 150.000.

Art. 4

Il terzo comma dell’art. 4 della L. R. 20.7.1973 n. 17 è sostituito dal seguente:
"Sono altresì poste a carico dei fondi del consiglio regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, le spese postali e telegrafiche nonché quelle per l’allacciamento di apparecchi telefonici alle sedi dei gruppi, per cancelleria, per canoni, conversazioni e servizi telefonici di ogni singolo gruppo".


Art. 5

Il diritto dei gruppi alla assegnazione del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge decorre dal primo giorno del mese successivo all' entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge previsti in L. 195 milioni, si provvede per l’anno 1979, con lo stanziamento iscritto a carico del capitolo 1100105 dello stato di previsione della spesa per il detto anno e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.