Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 9 marzo 1979, n. 13
Titolo:Modifica alla legge regionale 23.7.1973, n. 18 recante norme per la determinazione delle indennità e per la previdenza dei consiglieri della Regione Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 marzo 1979, n. 15)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:Abrogata dall'art. 24, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Sommario




Art. 1

L’art. 2 della legge regionale 23.7.1973, n. 18 è sostituito dal seguente:
"Ai componenti il consiglio regionale spetta, a titolo di rimborso spese di soggiorno, una diaria mensile fissa forfetaria di L. 80.000.
Ai consiglieri che abitano entro 25 Km dalla sede del consiglio regionale è inoltre corrisposto un rimborso forfetario mensile delle spese di trasporto pari al 30 per cento della diaria di cui al comma precedente.
Ai consiglieri residenti in comuni distanti più di 25 Km dal capoluogo di regione è corrisposto, oltre alla diaria prevista al primo comma, un rimborso forfetario mensile delle spese di trasporto determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di benzina super carburante vigente nel tempo, moltiplicato per la percorrenza media mensile calcolata in quattordici volte il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede del consiglio regionale arrotondato per eccesso alla decina di chilometri.
Il rimborso forfetario fissato nel comma precedente è ridotto del 30 per cento quando il consigliere in relazione alla carica ricoperta usufruisce, per disposizione di legge o regolamento regionali, dell’autovettura di servizio.
Al consigliere regionale compete inoltre l’abbonamento ferroviario e quello per la circolazione sulla rete autostradale.
La residenza del consigliere, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel precedente terzo comma, si intende sempre acquista in un comune della regione".


Art. 2

L’art. 3 della legge regionale 23.7.1973, n. 18 è sostituito dal seguente:
“Ai consiglieri regionali che per l’espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta si rechino in missione, autorizzata dall’ufficio di presidenza del consiglio, fuori del capoluogo di regione, spetta:
a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super carburante vigente nel tempo in caso di spostamento con autovettura propria;
b) una diaria, per ogni giornata intera o frazione non inferiore alle otto ore, di L. 36.000.
Il consigliere può richiedere il rimborso per l’alloggio in albergo di prima categoria; in tal caso l’indennità di cui alla lettera b) viene ridotta di un terzo.
Lo stesso trattamento compete al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale, agli assessori e ai membri dell’ufficio di presidenza per le missioni effettuate fuori del territorio regionale.
L’ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale disciplinano, per quanto di competenza, l’uso delle autovetture di servizio da parte dei consiglieri che ricoprono cariche ai sensi dello Statuto e per tutti gli altri casi particolari.
Le indennità per missioni effettuate all’estero, autorizzate dall’ufficio di presidenza del consiglio, sono liquidate nella misura stabilita, tempo per tempo, con decreto ministeriale da emanarsi in attuazione dell’art. 1 del D.P.R. 31.3.1971, n. 286, per il personale dell’amministrazione dello Stato avente qualifica di dirigente generale".


Art. 3

L’art. 4 della legge regionale 23.7.1973, n. 18 è sostituito dal seguente:
“La corresponsione dell’indennità e del rimborso delle spese previste dalla presente legge a favore dei consiglieri regionali, decorre, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto, dalla data di elezione e cessa il giorno precedente le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento.
Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, le indennità e il rimborso delle spese sono corrisposti fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del consiglio.
La corresponsione delle indennità e del rimborso delle spese stabilite dalla presente legge per il presidente, i vice presidenti e i segretari del consiglio spetta fino alla data dell’elezione del nuovo ufficio di presidenza e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il presidente e i membri della giunta regionale spetta fino alla data di elezione della nuova giunta e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti sino alla data di elezione del nuovo presidente nel caso di rinnovazione della commissione nel corso della legislatura per disposizione di regolamento interno del consiglio e, successivamente, fino al giorno precedente le elezioni per la rielezione del consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento".


Art. 4

L’art. 7 della legge regionale 23.7.1973, n. 18 è sostituito dal seguente:
“E’ istituito presso il consiglio regionale il “Fondo di accantonamento dei consiglieri della Regione Marche" per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato o ad altri aventi diritto e per le altre prestazioni previste dalla presente legge.
Il fondo è amministrato da un comitato di amministrazione composto dall’ufficio di presidenza del consiglio integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare e resta in carica per l’intera legislatura.
Il presidente del consiglio regionale ha la rappresentanza legale del fondo".


Art. 5

L’art. 8 della legge regionale 23.7.1973, n. 18 è sostituito dal seguente:
“Il fondo di accantonamento è alimentato:
a) dai contributi obbligatori dei consiglieri regionali in misura pari al diciotto per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai sensi della lettera e) del precedente art. 1;
b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa ai sensi del successivo art. 15 nella stessa misura stabilita per i consiglieri in carica;
c) dagli interessi maturati, dai frutti degli investimenti e dalle somme comunque introitate".


Art. 6

L’art. 11 della legge regionale 23.7.1973, n. 18 è sostituito dal seguente:
“L’assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 55 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno un quinquennio.
A tal fine si considera per quinquennio il periodo, superiore a quattro anni e sei mesi, compreso tra la data di elezione del consiglio regionale e il giorno precedente a quello della successiva consultazione elettorale".


Art. 7

L’art. 12 della legge regionale 23.7.1973, n. 18 è sostituito dal seguente:
“Hanno diritto all’assegno vitalizio indipendentemente dall’età i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purché abbiano esercitato il mandato per almeno un quinquennio calcolato ai sensi del precedente art. 11 o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.
L’assegno spetta comunque indipendentemente dalla durata dell’effettivo mandato consiliare, qualora la inabilità di cui al comma precedente sia dovuta a cause dipendenti dall’esercizio del mandato stesso.
Nel caso di inabilità permanente parziale, in relazione a quanto previsto dai commi precedenti, il comitato di amministrazione del fondo delibera inappellabilmente sulla spettanza e sulla misura dell’assegno, tenendo conto delle risultanze dell’accertamento medico di cui al successivo art. 13".


Art. 8

Al primo e secondo comma dell’art. 13 della legge regionale 23.7.1978, n. 18 le parole “Ufficio di presidenza del consiglio" sono sostituite dalle parole “comitato di amministrazione del fondo".

Art. 9

L’art. 14 della legge regionale 23.7.1973, n. 18 è sostituito dal seguente:
“Nell’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 12 l’ammontare dell’assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione; a tale effetto la frazione di anno non inferiore a sei mesi e un giorno è computata per anno intero, quella minore non è considerata.
Nel caso previsto dal secondo comma dello stesso art. 12, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall’esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinquennio di cui al precedente art. 11, l’assegno vitalizio è corrisposto nella misura minima prevista dal successivo art. 18; ove gli anni di contribuzione risultino superiori al quinquennio si procede a norma del comma precedente".


Art. 10

L’art. 15 della legge regionale 23.7.1973, n. 18 è sostituito dal seguente:
“Il consigliere che abbia versato i contributi per un periodo inferiore al quinquennio di cui all’art. 11, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all’assegno vitalizio minimo che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compie il quinquennio di contribuzione e il cinquantacinquesimo anno di età.
Analoga facoltà compete agli aventi diritto, di cui al successivo art. 20, del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l’assegno vitalizio. In tal caso il versamento viene effettuato con le modalità stabilite dal comitato di amministrazione del fondo che può anche prevedere trattenute sull’assegno di reversibilità liquidato".


Art. 11

L’ultimo comma dell’art. 17 della legge regionale 23.7.1973, n. 18 è soppresso.

Art. 12

L’art. 20 della legge regionale 23.7.1973, n. 18 è sostituito dal seguente:
“Le persone a favore delle quali viene erogato l’assegno vitalizio di reversibilità in caso di decesso del consigliere sono:
a) il coniuge in concorso, ove esistano, con i figli legittimi o naturali o in mancanza di questi con gli affiliati;
b) i figli legittimi o naturali in mancanza del coniuge;
c) gli affiliati in mancanza dei figli legittimi o naturali;
d) gli ascendenti di primo grado legittimi o naturali in mancanza degli aventi diritto di cui alle precedenti lettere;
e) i fratelli e sorelle qualora non esistano altri aventi diritto secondo le disposizioni che precedono.
L’assegno vitalizio di reversibilità spetta al coniuge finché nello stato vedovile, purché non divorziato o non separato giuridizialmente con sentenza con la quale la separazione gli sia addebitata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e salva, in ogni caso, diversa disposizione della autorità giudiziaria.
Per i figli legittimi o naturali si intendono quelli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti e dichiarati giudizialmente, anche se concepiti al tempo del decesso del dante causa a termini dell’art. 462 del codice civile, nonché adottati.
L’assegno spetta a costoro quando siano:
1) minori di 21 anni salva ulteriore prosecuzione verificandosi le condizioni di cui al successivo punto 2);
2) maggiorenni, non oltre il ventiseiesimo anno di età, purché studenti;
3) inabili in modo permanente al lavoro già conviventi a carico del consigliere deceduto e in particolari condizioni di bisogno accertate dal comitato di amministrazione del fondo.
L’assegno vitalizio di reversibilità spetta ai genitori o al genitore superstite che siano in età superiore ai sessanta anni o inabili a proficuo lavoro. Mancando anche i genitori aventi diritto, l’assegno di reversibilità spetta ai fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro che vivano a carico del consigliere deceduto.
In caso di decesso di alcuni dei beneficiari dell’assegno di reversibilità quest’ultimo è attribuito agli eventuali ulteriori aventi diritto, anteriormente esclusi in base all’ordine di priorità stabilito dal presente articolo; in tal caso le condizioni per fruire dell’assegno debbono sussistere anche al momento del decesso del precedente titolare".


Art. 13

L’art. 21 della legge regionale 23.7.1973, n. 18 è sostituito dal seguente:
“L’assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno un quinquennio se il decesso avviene per cause dipendenti dall’esercizio del mandato accertate dal comitato di amministrazione del fondo".


Art. 14

L’ultimo comma dell’art. 22 della legge regionale 23.7.1973, n. 18 è sostituito dai seguenti:
“Qualora si modifichino i presupposti per il godimento e la misura dell’assegno, il comitato di amministrazione del fondo adotta i conseguenti provvedimenti.
Il comitato di amministrazione del fondo può chiedere ai titolari dell’assegno di reversibilità di documentare periodicamente il perdurare delle condizioni suddette e di sottoporre eventualmente gli aventi diritto, che non possono opporre rifiuto pena decadenza dell’assegno, al controllo da parte del collegio medico di cui al precedente art. 13".


Art. 15

L’art. 23 della legge regionale 23.7.1973, n. 18 è sostituito dal seguente:
“Per la liquidazione dell’assegno di reversibilità , il coniuge presenta domanda in carta libera al presidente del consiglio regionale corredandola dei seguenti documenti:
a) certificato di morte del consigliere;
b) certificato di matrimonio;
c) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione con addebito ai sensi dell’art. 151 del codice civile;
d) stato di famiglia.
Quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto o non sia convivente con i figli ed affiliati aventi diritto, la domanda è presentata da costoro se maggiorenni o da chi ne ha la tutela se minorenni ed è corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di morte del consigliere;
b) certificati idonei a provare l’inesistenza del diritto del coniuge del consigliere;
c) certificato di nascita degli aventi diritto;
d) stato di famiglia;
e) atto notorio da cui risulti che i figli maggiorenni convivano a carico del dante causa.
Negli altri casi previsti dal precedente art. 20 la domanda presentata dagli interessati deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di morte del consigliere;
b) certificato di nascita dell’avente diritto;
c) atto notorio da cui risulti l’eventuale inabilità a proficuo lavoro e la convivenza a carico del dante causa se richiesta.
La concessione dell’assegno nei casi di inabilità previsti dall’art. 20 è sempre condizionata all’accertamento dell’inabilità dell’avente diritto ai sensi del precedente art. 13. Il comitato di amministrazione del fondo può tuttavia ritenere che sia provata la condizione di inabilità con la documentazione prodotta o a seguito di accertamenti effettuati direttamente ed esonerare quindi l’interessato dall’accertamento di cui all’art. 13.
Le domande per la liquidazione dell’assegno di reversibilità devono essere prodotte nel termine perentorio di un anno dalla data di decesso del dante causa o dal completamento della contribuzione volontaria prevista dal precedente art. 15".


Art. 16

L’art. 24 della legge regionale 23.7.1973, n. 18 è sostituito dal seguente:
“L’ammontare mensile dell’assegno di reversibilità al coniuge, ai figli ed agli altri aventi diritto è stabilito in percentuale dell’assegno vitalizio spettante o che sarebbe spettato al consigliere all’atto del suo decesso nelle seguenti misure:
a) al coniuge superstite in mancanza di altri beneficiari: sessanta per cento;
b) al coniuge in concorso con figli aventi diritto: sessanta per cento elevato del quindici per cento per ogni figlio fino ad un massimo del centro per cento; qualora concorrano con il coniuge figli aventi diritto non conviventi a carico del coniuge superstite, la quota aggiuntiva a questi spettante, nella misura del quindici per cento o della minore percentuale che ciascuno di essi concorre a formare l’ammontare complessivo dell’assegno, è corrisposta direttamente a ciascuno di essi o a chi ne esercita la patria potestà o ne ha la rappresentanza legale;
c) al figlio unico superstite, in mancanza di altri beneficiari: sessanta per cento; ove i figli siano più di uno, l’assegno è aumentato del quindici per cento per ogni unità fino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito per quote uguali tra gli aventi diritto;
d) negli altri casi: cinquanta per cento. L’assegno è pagato congiuntamente agli aventi diritto o a quello superstite.
L’assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del consigliere, fermo quanto disposto dal codice civile circa la decorrenza degli effetti dei provvedimenti relativi alla filiazione diversa da quella legittima".


Art. 17

L’art. 27 della legge regionale 23.7.1973, n. 18 è sostituito dal seguente:
“Il fondo di accantonamento liquida ai consiglieri che, dopo l’entrata in vigore della presente legge, non vengono rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, un premio di reinserimento pari all’ultima mensilità dell’indennità consiliare lorda percepita dal consigliere cessato per ogni anno di effettivo esercizio del mandato con un massimo di dodici mensilità per legislature consecutive con decorrenza dalla data di prima elezione.
La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.
Qualora il consigliere muoia durante l’esercizio del proprio mandato, il premio di reinserimento nella misura fissata dal primo comma del presente articolo insieme ad una mensilità aggiuntiva dell’indennità di consigliere, è erogato al coniuge non legalmente separato per sua responsabilità , o, in mancanza, ai soggetti e secondo l’ordine di priorità stabilito dall’art. 20 della presente legge".


Art. 18

Le somme previste dal secondo comma dell' art. 29 della legge regionale 23- 7- 1973, n. 18 sono raddoppiate.
La trattenuta obbligatoria indicata nel terzo comma dell' art. 29 della legge regionale di cui al precedente comma è aumentata dello zero dieci per cento.


Art. 19

Gli effetti giuridici ed economici delle norme contenute negli articoli 1, 2 e 5 della presente legge decorrono dall’1 gennaio 1979.

Art. 20

Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, previsti in L. 45 milioni, si provvede per l’anno 1979 con lo stanziamento iscritto a carico del capitolo 1100101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno e, per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.