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Atto:LEGGE REGIONALE 10 marzo 1979, n. 15
Titolo:Provvedimenti per l'attuazione di un progetto regionale per lo sviluppo degli insediamenti produttivi nei territori montani.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 marzo 1979, n. 15)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:URBANISTICA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





La Regione promuove la realizzazione di programmi per insediamenti produttivi nel territorio montano, al fine di:
- favorire lo sviluppo economico delle aree interne nel quadro della politica di riequilibrio territoriale;
- assicurare un ordinato sviluppo urbanistico dei centri interessati;
- agevolare la localizzazione delle attività produttive attraverso una adeguata attrezzatura del territorio.



In rapporto alle finalità di cui al precedente articolo la Regione promuove la formazione e la realizzazione di piani per insediamenti produttivi da parte di comuni singoli o associati compresi nella comunità montana.


Entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente legge la giunta regionale, sentite le comunità montane, presenta all’approvazione del consiglio regionale l’elenco degli interventi del progetto.
L’attuazione del progetto è affidata ai comuni singoli o associati nei cui territori sono comprese le aree interessate. Per la realizzazione del progetto i comuni, su conforme parere della comunità montana, possono stipulare apposita convenzione con la finanziaria regionale.

Per ogni comunità montana non possono essere indicate più di due aree oggetto degli interventi. Per ogni area devono essere indicati la estensione e il costo previsto per l’acquisizione e l’urbanizzazione e la sua compatibilità con gli indirizzi del piano zonale agricolo di cui alla L.R. 6.2.1978, n. 6 e del piano di sviluppo della comunità montana in quanto esistente.


In allegato alla proposta di bilancio annuale la giunta regionale presenta all’approvazione del consiglio il programma annuale di attuazione nel quale sono indicate, oltre che i tempi di attuazione, la localizzazione e l’estensione delle aree per le quali viene assicurato dallo stesso bilancio il finanziamento delle acquisizioni e delle opere di urbanizzazione.
Il programma è redatto tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori, delle assegnazioni di aree già effettuate, delle variazioni di costo riscontrate e della funzionalità dei lotti progettati e realizzabili.

Il programma riguardante le localizzazioni, l’estensione delle aree e le opere ammesse al finanziamento nel primo anno di applicazione della legge viene presentato all’approvazione del consiglio regionale contestualmente al progetto generale di cui al primo comma dell’art. 3.


I comuni interessati agli interventi di cui all’elenco dell’art. 3 sono autorizzati alla formazione di piani per insediamenti produttivi per la superficie indicata nel suddetto elenco.
I comuni possono richiedere l’assistenza tecnica degli uffici della Regione per ogni fase di elaborazione dei piani per gli insediamenti produttivi di cui alla presente legge; tale assistenza viene fornita a titolo gratuito.
Nel caso in cui i piani per insediamenti produttivi non siano previsti negli strumenti urbanistici, l’approvazione del piano particolareggiato costituisce variante allo strumento urbanistico generale vigente.


L’inclusione delle aree per insediamenti produttivi nel programma annuale di attuazione di cui al primo comma dell’art. 4 costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della disponibilità dell’area.
I comuni interessati deliberano entro 60 giorni la delimitazione dei perimetri e l’elenco dei proprietari interessati nonché la pubblicazione di detti elenchi ai fini delle procedure espropriative previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.


Il presidente della giunta regionale è autorizzato a concedere i finanziamenti necessari per l’acquisizione delle aree contestualmente alla emanazione del decreto di occupazione di urgenza dell’area.
I finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono concessi nella misura indicata dal programma annuale di attuazione di cui all’art. 4 e vengono erogati dal presidente della giunta regionale non appena approvato il piano per gli insediamenti produttivi ai sensi della presente legge.
Nel caso che non siano rispettate le indicazioni del programma annuale di attuazione, il presidente della giunta regionale invita i comuni singoli o associati, cui si riferisce l’attuazione degli interventi, al rispetto delle suddette indicazioni, dandone comunicazione alla comunità montana interessata.
Nel caso che entro 6 mesi dalla concessione dei finanziamenti per l’acquisizione o per le urbanizzazioni non si sia provveduto da parte dei comuni singoli o associati agli adempimenti, la giunta regionale invita la comunità montana a individuare un’altra localizzazione intendendosi in tal modo il precedente finanziamento automaticamente revocato a ogni effetto.


La giunta regionale, su proposta della comunità montana e sentito il parere del comune interessato, definisce con proprio atto deliberativo i criteri e i costi di cessione delle aree urbanizzate.
La suddetta deliberazione è soggetta a revisione ogni dodici mesi.


La giunta regionale segue le fasi di realizzazione del progetto e verifica l’esecuzione dei programmi annuali di attuazione anche al fine di predisporre tempestivamente le varianti che dovessero rendersi necessarie.
Al fine di consentire i controlli e le verifiche di cui al comma precedente gli enti locali interessati provvedono a raccogliere e a trasmettere al servizio informativo regionale tutte le indicazioni che verranno dallo stesso richieste attraverso appositi modelli di rilevazione.


Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, per l’anno 1979, la spesa di L. 1.200 milioni; l’entità della spesa per ciascuno degli anni dal 1980 al 1983 sarà stabilita con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte;
- per il 1979 con quota di fondi accantonati al capitolo 2700101 - partita 7 - del bilancio di previsione annuale 1979 " Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti ai programmi regionali di sviluppo";
- per ciascuno degli anni dal 1980 al 1983 con quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all’art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte per il 1979 a carico del capitolo 2232402, che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per detto anno, con la denominazione "Contributi ai comuni per gli insediamenti produttivi nei territori montani" e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 1.200 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2700101 del bilancio 1979 sono ridotti di pari importo.