Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 17
Titolo:Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari.
Pubblicazione:(B.u.r. 20 luglio 1973, n. 34)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:Abrogata dall'art. 8, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.

Sommario




Art. 1

In attuazione all'articolo 15 dello statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le prescrizioni del regolamento interno del consiglio regionale, è assegnato un contributo fisso di L. 350.000 mensili e un contributo variabile, in relazione alla consistenza numerica, nella misura di L. 100.000 mensili per ogni consigliere.

Art. 2

I contributi indicati nell'articolo precedente sono erogati dall'ufficio di presidenza del consiglio e rate mensili.
Se nel corso dell'anno finanziario, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

Art. 3

I contributi indicati nel precedente articolo sono corrisposti a decorrere dal primo luglio 1970.
Dalla stessa data sono poste a carico dei fondi del consiglio regionale le spese previste nel successivo art. 4.
L'ufficio di presidenza del consiglio provvederà al conguaglio tra le somme dovute ai gruppi ai sensi dell'art. 1 e quelle comunque corrisposte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

L'ufficio di presidenza assegna gratuitamente ai gruppi consiliari, nell'edificio che ospita il consiglio, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.
L'ufficio di presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi del consiglio, all'allestimento, arredamento, attrezzatura, pulizia, riscaldamento e illuminazione delle sedi dei gruppi consiliari, nonché alla dotazione di una o più macchine da scrivere a seconda della consistenza numerica dei gruppi.
Sono altresì poste a carico dei fondi del consiglio regionale le spese per l'allacciamento di apparecchi telefonici alle sedi dei gruppi, nonché quelle per cancelleria, per canoni, conversazioni e servizi telefonici di ogni singolo gruppo.
I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi consiliari che ne divengono consegnatari.
Nel caso di cambiamento del presidente del gruppo, il presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico all'economo del consiglio regionale che li dà in carico al presidente subentrante.

Art. 5

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1970, 1971, 1972, 1973, calcolato presuntivamente in L. 290.260.000, farà carico al capitolo 1001 dello stato di previsione della spesa dell'anno 1972; al capitolo 11105 che viene integrato di L. 25.400.000 con diminuzione del capitolo 11103 da L. 247.400.000 a L. 222.000.000 e allo stesso capitolo 11103 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973; per gli anni successivi, calcolato presuntivamente in L. 90.000.000, ad appositi capitoli da istituire nei relativi stati di previsione della spesa.