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Atto:LEGGE REGIONALE 16 giugno 1979, n. 21
Titolo:Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per consentire l'attuazione integrale del contratto nazionale di lavoro.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 giugno 1979, n. 34)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Al fine di consentire l’attuazione integrale per l’anno 1979 del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri e dei lavoratori delle autolinee private, in vigore dal primo gennaio 1976, la Regione Marche, entro i limiti di spesa autorizzati dal successivo art. 4, eroga alle imprese esercenti pubblici autoservizi di linea in concessione statale regionale e comunale un contributo per ogni dipendente, in relazione al servizio prestato nell’anno 1979, pari alla differenza tra il trattamento previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti ANAC e FENIT.
Il contributo è concesso sull’ammontare della spesa effettivamente sostenuto per il personale dell’azienda, rilevata dai libri paga e risultante da apposita dichiarazione redatta e giurata nei modi di legge dal legale rappresentante dell’azienda medesima.
Per ogni licenza di noleggio di rimessa per autobus di cui l’azienda risulta titolare viene detratta una quota pari a L. 1.700.000.
La giunta regionale ha facoltà di concedere alle aziende beneficiarie acconti trimestrali in relazione al periodo di esercizio già svolto.
Alle aziende che abbiano svolto nel 1978 meno di 100.000 chilometri complessivi la Regione eroga un contributo di L. 200/km. , in luogo di quello previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 2

Per i dipendenti assunti dopo il primo giugno 1979 il contributo regionale per la perequazione contrattuale viene corrisposto solamente nei casi in cui l’assunzione sia stata preventivamente autorizzata dalla Regione.

Art. 3

Per ciascun agente che abbia cessato o cessi il servizio nel periodo 1.1.1979 - 31.12.1979, alle imprese di cui all’art. 1 è inoltre concesso un contributo pari alla differenza tra il trattamento di buonuscita previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti ANAC e FENIT.

Art. 4

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 1979 la spesa di L. 2.800 milioni.
Al pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede con i fondi iscritti a carico del cap. 1222212 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l’anno 1979 con la denominazione "Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per l’attuazione, per l’anno 1979, del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri e dei lavoratori delle autolinee private in vigore dal primo gennaio 1976" con la dotazione di competenza e di cassa di L. 2.800 milioni.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione, per l’importo di L. 2.800 milioni, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1979 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recanti oneri di parte corrente concernenti le funzioni normali" - partita n. 5 - parte dell’elenco n. 2.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.