Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 giugno 1979, n. 22
Titolo:Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo nazionale dei dipendenti regionali.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 giugno 1979, n. 34)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

A decorrere dall’1.10.1978 la somma di L. 25.000 mensili prevista dal secondo comma dell’articolo unico della legge regionale 3.5.1977 n. 14, viene modificata nelle misure seguenti:
- per la qualifica di dirigente L. 43.000 mensili;
- per la qualifica di funzionario direttivo e istruttore L. 47.000 mensili;
- per le restanti qualifiche regionali previste dall’art. 2 della legge regionale 27.5.1974, n. 12, L. 55.000 mensili.

Le somme di cui sopra sono attribuite anche, in luogo delle lire 25.000 previste dal terzo comma dell’articolo unico della legge regionale 3.5.1977, n. 14, ai fini della 13a mensilità .
Gli importi di cui ai comma precedenti sono pensionabili e sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 2

L’onere derivante dall’esecuzione della presente legge ammontante a complessive L. 550.000.000 è fronteggiato con lo stanziamento nel capitolo 1100301 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1979.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 49 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.