Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 giugno 1979, n. 24
Titolo:Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 giugno 1979, n. 34)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Abrogata dall'art. 47, l.r. 29 marzo 1983, n. 8.

Sommario




Art. 1

In attesa che venga disciplinata organicamente la materia della caccia, in attuazione della legge 27.12.1977, n. 968 e del D.P.R. 24.7.1977, 616, le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio sono delegate alle province secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2

L’esercizio venatorio è subordinato al possesso dell’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio.
L’attestato di abilitazione è rilasciato a seguito di esame sostenuto innanzi alla commissione prevista dal successivo art. 5.
Il richiedente l’abilitazione all’esercizio venatorio deve presentare domanda in carta legale all’amministrazione provinciale nel cui territorio risiede corredata dai seguenti documenti:
- certificato di residenza;
- certificato medico di idoneità fisica all’esercizio venatorio rilasciato dall’ufficiale sanitario del comune di residenza;

L’attestato di abilitazione è rilasciato su modello, edito dalla giunta regionale, conforme a quello allegato alla presente legge contenente i seguenti dati: cognome e nome del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo.
L’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio è rilasciato dall’amministrazione provinciale competente per territorio ed è condizione indispensabile, unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse di cui al successivo art. 6, per ottenere la licenza di porto d’armi per uso di caccia.
Nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.
L’esercizio venatorio è subordinato al possesso di un documento attestante la stipulazione del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un minimo di L. 80.000.000 per ogni sinistro, con il limite di L. 20.000.000 per ogni persona danneggiata e di L. 5.000.000 per danni ad animali o cose.
L’esercizio venatorio è altresì subordinato al possesso di un tesserino rilasciato gratuitamente e annualmente ai sensi della legge regionale relativa al calendario venatorio dell’anno cui si riferisce.
I minori degli anni diciotto possono sostenere l’esame di abilitazione di cui al primo comma del presente articolo sessanta giorni prima del compimento del diciottesimo anno di età.

Art. 3

L’esame di abilitazione all’esercizio venatorio deve in particolare riguardare le sotto elencate materie:
- legislazione venatoria: nozioni sul calendario venatorio e sulle forme di esercizio della caccia; definizione di selvaggina stanziale e di selvaggina migratoria; elenco della selvaggina stanziale protetta; limitazione all’esercizio venatorio rispetto ai tempi e luoghi, mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia; appostamenti di caccia; divieto di detenzione e vendita della fauna selvatica; nozioni sulle licenze di caccia (rilascio e rinnovo delle licenze, validità e assicurazione per responsabilità civile); forme di partecipazione democratica alle attività venatorie e per il riequilibrio faunistico del territorio; zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione della fauna e organismi di gestione; zona faunistica delle Alpi; agenti di vigilanza, loro compiti e poteri, custodia e addestramento dei cani; organi preposti all’amministrazione della caccia; sanzioni amministrative e relative procedure;
- zoologia applicata alla caccia: concetto elementare di equilibrio della natura, correlazione tra selvaggina e ambiente; animali che sono esclusi dal novero della selvaggina e termini di legge; conoscenza della selvaggina appartenente alla fauna stanziale e migratoria; riconoscimento dei mammiferi e degli uccelli oggetto di caccia;
- tutela e produzione della selvaggina, tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole: cenni sui rapporti fra la selvaggina, l’agricoltura e la caccia; tecniche di protezione e di ripopolamento della selvaggina e mezzi per realizzarli; salvaguardia dell’ambiente naturale; prevenzione dei danni derivanti alle colture agricole dall’esercizio venatorio; norme di comportamento per la prevenzione degli incendi;
- armi e munizioni da caccia e loro uso: nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia; uso delle armi durante l’esercizio venatorio; nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi; prevenzione degli incidenti contro la propria persona nonchè nei confronti di altre persone.


Art. 4

L’aspirante cacciatore per essere ammesso all’esame di abilitazione deve sostenere una prova preliminare rispondendo per iscritto a un questionario contenente 15 domande. A ogni domanda corrispondono 3 risposte. Il candidato deve indicare quella esatta.
In presenza di tre errori commessi dal candidato, lo stesso è rinviato ad altra sessione e riammesso alla prova scritta, trascorsi almeno 3 mesi da quella precedente.
Il candidato che ha superato la prova preliminare è sottoposto all’esame di abilitazione costituito da una prova teorica e da una prova pratica.
L’aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso dell’esame, in forma di colloquio, di conoscere le materie del programma di cui al precedente articolo.
Superata positivamente la prova teorica, il candidato viene sottoposto a una prova pratica sulle armi, comprendente lo smontaggio, il montaggio e l’uso di un fucile da caccia.
La commissione di cui al seguente art. 5 esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio di: " idoneo" oppure " non idoneo".
Il provvedimento contenente il giudizio della commissione è definitivo.
Il questionario di cui al primo comma del presente articolo è edito dalla giunta regionale.
Il candidato valutato "non idoneo" può presentare domanda di riammissione all’esame, trascorsi 3 mesi dalla data dell’esame già sostenuto.
Il candidato giudicato "non idoneo" per due volte, trascorsi almeno tre mesi, può ripresentare domanda ed è tenuto a produrre di nuovo la documentazione prescritta dal precedente art. 2.

Art. 5

La commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio è nominata in ogni provincia dal consiglio provinciale e ha sede presso la medesima amministrazione.
La commissione è composta da:
- un presidente;
- 4 esperti nelle materie di cui all’art. 3;
- 2 esperti supplenti.

Funge da segretario il responsabile dell’ufficio della provincia competente in materia di caccia.
La commissione di cui al precedente comma dura in carica fino al rinnovo del consiglio provinciale.
In caso di dimissioni, di revoca e comunque di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito.
Il presidente della commissione può convocare la stessa sino alla nomina della nuova commissione per l’esame delle domande giacenti.
Ai componenti della commissione viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, una indennità fissata dalla giunta provinciale e comunque non superiore a L. 15.000.
Il presidente può convocare la commissione anche presso sedi diverse.
Per la validità dell’esame è obbligatoria la presenza di un esperto per ogni materia di esame.
Fino a quando non saranno nominate le commissioni di cu

Art. 6

A decorrere dall’1.1.1979, per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio, è dovuta, ai sensi dell’art. 24 della L. 27.12.1977, n. 968, una tassa di abilitazione nella misura appresso indicata:
a) con fucile a un colpo con falchi e arco => Tassa di rilascio L. 10.000 => Tassa di rinnovo annuale L. 10.000
b) con fucile a due colpi => Tassa di rilascio L. 14.000 => Tassa di rinnovo annuale L. 14.000
c) con fucile a più di due colpi => Tassa di rilascio L. 18.000 => Tassa di rinnovo annuale L. 18.000

La tassa di rinnovo annuale non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.
Il versamento annuale ha validità di un anno a decorrere dalla data di versamento ed è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Marche.
In corrispondenza dell’accertamento delle entrate di cui ai comma precedenti, somme di pari importo, saranno iscritte a carico del correlativo capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione "Spese per l’incremento e il riequilibrio delle specie selvatiche, per la ricerca scientifica, per la salvaguardia dell’ambiente, per l’organizzazione della vigilanza, per lo sviluppo delle attività tecnico - amministrative e sportive nonché per promuovere l’educazione sportiva e faunistica delle popolazioni e dei cacciatori, per il risanamento dei danni alle colture nonché per le attività delle associazioni venatorie e in direzione degli obiettivi sopra indicati".

Art. 7

Presso le amministrazioni provinciali è tenuto un registro dei titolari dell’abilitazione all’esercizio venatorio, debitamente numerato, timbrato e firmato dai rispettivi presidenti.
Nel registro di cui al comma precedente sono riportati i dati contenuti nell’attestato di abilitazione.
Le amministrazioni provinciali sono tenute a comunicare alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle abilitazioni rilasciate.

Art. 8

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai titolari delle licenze di caccia rilasciate a norma delle leggi di pubblica sicurezza anteriormente all’entrata in vigore della presente legge fatto salvo il pagamento delle tasse di rinnovo annuale di cui al precedente art. 6.

Art. 9

Ai sensi del quinto comma dell’art. 59 dello Statuto, su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della giunta emana le direttive generali cui si devono attenere gli enti delegati.
La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale.
Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene ad atti obbligatori sottoposti a termini perentori o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Allegati

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