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Atto:LEGGE REGIONALE 23 luglio 1973, n. 18
Titolo:Norme per la determinazione delle indennità e per la previdenza dei Consiglieri della Regione Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 luglio 1973, n. 35)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:Ai sensi dell'art. 9, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la misura degli assegni vitalizi di cui alla presente legge è rideterminata sulla base della indennità mensile di carica erogata ai consiglieri regionali nel mese di dicembre 2005; gli importi degli assegni vitalizi così rideterminati resteranno invariati fino al riassorbimento degli aumenti, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2006, nella misura del 10 per cento.

Sommario



TITOLO I


Art. 1

L'indennità prevista dall'art. 63 dello Statuto della Regione Marche per i membri del consiglio regionale, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta nonché alle spese relative allo espletamento del mandato, è regolata in base alle competenze mensili, spettanti ai membri del parlamento nazionale, ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:
a) 90 per cento al presidente della Regione e al presidente del consiglio;
b) 85 per cento al vice presidente della giunta;
c) 80 per cento ai membri della giunta e ai vice presidenti del consiglio;
d) 75 per cento ai segretari del consiglio e ai presidenti delle commissioni consiliari;
e) 60 per cento ai consiglieri regionali.

Le indennità sopraelencate non sono tra loro cumulabili.

Art. 2

Ai componenti il consiglio regionale compete una diaria mensile a titolo di rimborso delle spese di soggiorno nelle seguenti misure:
- L. 60.000 per i consiglieri regionali che abitano entro 25 km. dalla sede del consiglio regionale;
- L. 100.000 per i consiglieri regionali che abitano in comuni la cui distanza dalla sede del consiglio regionale è compresa tra 26 e 50 km.;
- L. 140.000 per i consiglieri regionali che abitano in comuni la cui distanza dalla sede del consiglio regionale è compresa tra 51 e 75 km.;
- L. 180.000 per i consiglieri regionali che abitano in comuni la cui distanza dalla sede del consiglio regionale è compresa tra 76 e 100 km.;
- L. 220.000 per i consiglieri regionali che abitano in comuni la cui distanza dalla sede del consiglio regionale supera i 100 km.

Ai consiglieri regionali compete inoltre l'abbonamento ferroviario e quello per la circolazione sulla rete autostradale.

Art. 3

Ai consiglieri regionali che si rechino in missione, autorizzata dall'ufficio di presidenza, fuori dalla sede della Regione spetta:
a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero un'indennità di L. 50 al chilometro in caso di spostamento con autovettura propria;
b) una diaria, per ogni giornata intera o frazione non inferiore alle 12 ore, di L. 20.000, aumentata a L. 40.000 per i viaggi all'estero.

Lo stesso trattamento spetta al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale e agli assessori per le missioni effettuate fuori del territorio della regione.
L'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale disciplinano, rispettivamente, l'uso delle autovetture di servizio.

Art. 4

La corresponsione delle competenze previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge decorre per i consiglieri dalla data di elezione ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, per i presidenti del consiglio e della giunta, per il vice presidente e gli altri componenti della giunta, per i componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio, per i presidenti delle commissioni dalla data delle rispettive elezioni.
L'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale provvedono a effettuare i conguagli rispetto agli acconti corrisposti.

Art. 5

Ai consiglieri regionali che hanno fatto parte della commissione per la elaborazione dello Statuto sono corrisposte:
- L. 15.000 per rimborso spese per ogni giornata di presenza;
- L. 5.000 di gettone di presenza per ogni seduta della commissione;
- L. 50 il km. di percorrenza dal luogo di residenza alla sede regionale e ritorno.


Art. 6

Le indennità di cui all'art. 1 della presente legge, a partire dal mese successivo alla sua entrata in vigore, non possono cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela dalla stessa.
Ogni consigliere è tenuto a dichiarare ogni sei mesi le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma precedente. L'ufficio di presidenza del consiglio provvede alle conseguenti ritenute sull'indennità .
Ai consiglieri regionali si applicano le norme della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
TITOLO II


Art. 7

E' istituito presso il consiglio regionale il "Fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Marche" per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o ad altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.

Art. 8

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed è alimentato:
a) dai contributi obbligatori dei consiglieri regionali in misura pari al 14 per cento dell'indennità mensile lorda loro spettante ai sensi del precedente art. 1 lettera e);
b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa ai sensi del successivo art. 15, in misura pari al 14 per cento dell'indennità mensile spettante ai consiglieri regionali in carica;
c) dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo, dai frutti degli investimenti e dalle somme comunque introitate.


Art. 9

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati di ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.
I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dalla amministrazione del consiglio regionale. Le trattenute vengono contemporaneamente versate al fondo di cui all'art. 7.

Art. 10

Il rendiconto della gestione del fondo è allegato, come gestione speciale, al conto consuntivo del consiglio regionale.

Art. 11

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 55 anni di età e abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel consiglio regionale marchigiano.

Art. 12

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purché abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.
L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.
Sull'applicabilità dei precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'ufficio di presidenza del consiglio integrato ai sensi dell'art. 8.

Art. 13

L'accertamento di inabilità, di cui al precedente art. 12, è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'ufficio di presidenza del consiglio e uno nominato dall'interessato.
Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 8 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

Art. 14

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 12 l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 12, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo art. 18. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente.

Art. 15

Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il cinquantacinquesimo anno di età.
Analoga facoltà compete agli aventi diritto, di cui al successivo art. 20, del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l'assegno vitalizio.

Art. 16

Il consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.
Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

Art. 17

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale marchigiano, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale.

Art. 18

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda di cui al precedente art. 1, lettera e), pagata ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

TABELLA RISTRUTTURATA

Per ciascuno degli anni di contribuzione sotto elencati è fissata la seguente percentuale sull'indennità mensile lorda:
anni 5, percentuale 40;
anni 6, percentuale 42;
anni 7, percentuale 44;
anni 8, percentuale 46;
anni 9, percentuale 48;
anni 10, percentuale 50;
anni 11, percentuale 52;
anni 12, percentuale 54;
anni 13, percentuale 56;
anni 14, percentuale 58;
anni 15 ed oltre, percentuale 60.


Art. 19

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
Nel caso in cui il consigliere, al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.
Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

Art. 20

In caso di morte del titolare di assegno diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:
a) del coniuge finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria;
b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;
c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finché minorenni;
d) dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico del consigliere deceduto o che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 8.

Qualora non sopravvivono né il coniuge né figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di riversibilità spetta ai genitori o al genitore superstite che siano in età superiore a sessanta anni o inabili a proficuo lavoro.
Mancando anche i genitori aventi diritto, l'assegno di riversibilità spetta ai fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro che vivevano a carico del consigliere deceduto.

Art. 21

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.
L'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 8, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 22

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di riversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.
L'ufficio di presidenza del consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Art. 23

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'ufficio di presidenza del consiglio corredata dai seguenti documenti:
1) certificato di morte del coniuge;
2) certificato di matrimonio;
3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;
2) certificato di nascita dei figli;
3) stato di famiglia;
4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
5) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.

La concessione dell'assegno nei casi di inabilità previsti dall'art. 20 è sempre condizionata all'accertamento dell'inabilità dell'avente diritto ai sensi del precedente art. 13.
Le domande per la liquidazione dell'assegno di riversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 24

L'ammontare dell'assegno di riversibilità al coniuge, ai figli e agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio o che sarebbe spettato al consigliere nella misura seguente:
a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;
b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del cento per cento;
c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino a un massimo del cento per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;
d) negli altri casi: 50 per cento.

L'assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 25

I ratei di assegni diretti o di riversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 26

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 27

Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde agli aventi diritto una mensilità dell'indennità consiliare di cui al precedente art. 1 lettera e).

Art. 28

Tutti i consiglieri in carica sono tenuti a versare al fondo di previdenza i contributi di cui all'art. 8 arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dell'entrata in vigore della presente legge.
L'ufficio di presidenza del consiglio stabilisce l'entità della quota che ogni consigliere deve versare al fondo di previdenza sino alla totale copertura dei contributi arretrati e la trattiene, versandola sul fondo, dal conguaglio dell'indennità di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della presente legge.
Gli aventi diritto di cui al precedente art. 20, dei consiglieri deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno la facoltà di versare al fondo di previdenza i contributi arretrati e di continuare i versamenti stessi a norma dell'art. 15 secondo comma per conseguire il diritto all'assegno di riversibilità.
L'ufficio di presidenza del consiglio fissa le modalità per il versamento di tali contributi.
TITOLO III


Art. 29

L'ufficio di presidenza del consiglio provvede a stipulare convenzioni con idoneo istituto assicurativo per garantire ai consiglieri regionali, nell'espletamento del loro mandato, l'assicurazione contro gli infortuni.
Ciascun consigliere è assicurato contro gli infortuni per una somma di L. 50 milioni in caso di morte e fino a 50 milioni in caso di invalidità permanente.
Il costo della polizza assicurativa contro gli infortuni è coperto mediante una trattenuta obbligatoria dello 0,40 per cento sull'indennità mensile spettante ai consiglieri regionali di cui al precedente art. 1 lettera e). La quota restante del costo della polizza è a carico del consiglio regionale.
Le disposizioni del comma precedente si applicano ai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data delle elezioni per il rinnovo del consiglio o del suo anticipato scioglimento. Per i consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione antecedentemente, valgono fino alla data di cessazione.
L'ufficio di presidenza del consiglio provvede a effettuare le trattenute di cui al primo comma e a regolarizzare la posizione di ogni singolo consigliere.

Art. 30

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1970, 1971, 1972, 1973, calcolato presuntivamente in L. 1.510.000.000 farà carico al capitolo 1001 dello stato di previsione della spesa dell'anno 1972 e ai capitoli 11101, 11111 e 11112 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 che presentano la necessaria disponibilità e, per gli anni successivi, calcolato presuntivamente in L. 480.000.000 ad appositi capitoli da istituire nei relativi stati di previsione della spesa.