Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 01 settembre 1979, n. 28
Titolo:Rifinanziamento della legge regionale 30.12.1974, n. 53 e successive modificazioni concernente tutela e valorizzazione dei beni culturali.
Pubblicazione:( B.U. 08 settembre 1979, n. 49 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Beni culturali
Note:Abrogata dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
Ai sensi dell'art. 25, l.r. 4/2010, fino alla data di esecutività del piano di cui all'art. 7 della medesima l.r. 4/2010, continuano ad applicarsi la presente legge e i relativi provvedimenti attuativi.

Sommario





Per le finalità di cui alla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, concernente la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, modificata con legge regionale 22 maggio 1975, n. 44, è autorizzata, per l’anno 1979, la spesa complessiva di lire 880 milioni così distinta:
a) per la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese ai componenti della consulta regionale dei beni culturali estranei alla amministrazione regionale, prevista dall’art. 7 - ultimo comma - della surrichiamata legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, lire 10 milioni;
b) per il funzionamento del centro regionale dei beni culturali, di cui all’art. 3 della stessa legge, per la corresponsione dei compensi al direttore del detto centro e per gli oneri relativi al conferimento di incarichi di ricerca previsti dall’art. 9 della legge medesima nonchè per la corresponsione dei compensi ai giovani laureati, previsti dal successivo art. 10, lire 120 milioni;
c) per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 12 e 13 della anzidetta legge, lire 750 milioni.

Per l’anno 1980 e per ciascuno degli anni successivi l’entità della spesa per le finalità di cui al comma precedente sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui ai precedenti commi sono iscritte:
1) per l’anno 1979, a carico dei capitoli nn. 1313101, 1313102 e 1313103 dello stato di previsione della spesa per il detto anno, i cui stanziamenti di competenza sono stabiliti rispettivamente, in lire 10 milioni, lire 120 milioni e lire 750 milioni ed i cui stanziamenti di cassa sono stabiliti, tenuto conto delle somme da pagare per residui passivi provenienti dagli anni precedenti, rispettivamente in lire 10 milioni, lire 146.250.050 e lire 1.522.943.264;
2) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte:
a) per l’anno 1979, mediante riduzione, per l’importo di lire 880 milioni, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio, recanti oneri, di parte corrente concernenti le funzioni normali" - elenco n. 2, parte n. 7 -, e riduzione, per l’importo di lire 190.318.279, dello stanziamento di cassa del capitolo 1700203 " Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficenze degli stanziamenti di cassa;
b) per gli anni successivi, con una quota della somma assegnata alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.