Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 novembre 1979, n. 36
Titolo:Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito alle imprese artigiane modifica e rifinanziamento della legge regionale 24.10.1978, n. 19.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 novembre 1979, n. 64)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Cooperazione extragricola
Note:Abrogata dall'art. 8, l.r. 17 marzo 1982, n. 10.

Sommario




Art. 1

Per la concessione dei contributi di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 24.10.1978, n. 19 è autorizzata, per l’anno 1979, la spesa di L. 500.000.000.
Per gli anni 1980 e 1981 l’entità della spesa da autorizzare per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della LR 24.10.1978, n. 19 sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci in conformità al disposto dell’art. 2 - primo comma - della legge 19.5.1976, n. 335.

Art. 2

Il terzo comma dell’art. 2 della L. R. 24.10.1978, n. 19 è sostituito dal seguente:
"A partire dall’1.1.1979 e fino al termine dell’anno 1981 le condizioni alle quali la Regione Marche concorre al pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio assistiti dalla fidejussione delle cooperative artigiane di garanzia sono così modificati:
- ammontare del prestito: non superiore a L. 5.000.000 per ogni singola operazione;
- contributo regionale in conto interessi: 4 per cento annuo;
- durata del prestito: non superiore a 18 mesi.


Art. 3

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui all’art. 1 della presente legge sono iscritte, per l’anno 1979, a carico del capitolo 1612301 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio 1979, il cui stanziamento di competenza è stabilito in L. 500.000.000 e lo stanziamento di cassa in L. 1.273.210.678, tenuto conto delle somme da pagare in conto residui e per gli anni successivi a carico di capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si provvede:
- per l’anno 1979, mediante riduzione per pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2700101 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali", partita 13, elenco 4, del bilancio per l’anno 1979;
- per gli anni 1980 e 1981 mediante impiego delle entrate assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all’art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.