Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 novembre 1979, n. 38
Titolo:Erogazione al personale regionale di un assegno "una tantum".
Pubblicazione:(B.u.r. 24 novembre 1979, n. 64)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

Al personale che fruisce del trattamento economico dei dipendenti regionali è corrisposto un assegno "una tantum" di L. 250.000 lorde con riferimento al periodo dal 1º febbraio al 31 dicembre 1979.
Per il personale che abbia iniziato il servizio e/o cessato lo stesso nel corso del periodo dal 1º febbraio al 31 dicembre 1979, l’assegno di cui al comma precedente è corrisposto nella misura di un undicesimo per ogni mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, del servizio prestato nello stesso periodo.
Il servizio prestato nel periodo dal 1º febbraio al 30 aprile 1979 dal personale degli enti disciolti messo a disposizione della Regione ai sensi del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 è considerato, ai soli effetti della presente legge, come prestato alle dipendenze della Regione Marche.

Art. 2

L’assegno "una tantum" di cui all’articolo precedente è soggetto alle sole ritenute erariali.

Art. 3

L’onere derivante dall’esecuzione della presente legge, ammontante a L. 400.000.000, è fronteggiato con lo stanziamento del capitolo 1100301 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1979.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.