Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 21 novembre 1979, n. 38 |
Titolo: | Erogazione al personale regionale di un assegno "una tantum". |
Pubblicazione: | (B.u.r. 24 novembre 1979, n. 64) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Ordinamento degli uffici e del personale |
Note: | Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20. |
Sommario
Al personale che fruisce del trattamento economico dei dipendenti regionali è corrisposto un assegno "una tantum" di L. 250.000 lorde con riferimento al periodo dal 1º febbraio al 31 dicembre 1979.
Per il personale che abbia iniziato il servizio e/o cessato lo stesso nel corso del periodo dal 1º febbraio al 31 dicembre 1979, l’assegno di cui al comma precedente è corrisposto nella misura di un undicesimo per ogni mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, del servizio prestato nello stesso periodo.
Il servizio prestato nel periodo dal 1º febbraio al 30 aprile 1979 dal personale degli enti disciolti messo a disposizione della Regione ai sensi del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 è considerato, ai soli effetti della presente legge, come prestato alle dipendenze della Regione Marche.
L’assegno "una tantum" di cui all’articolo precedente è soggetto alle sole ritenute erariali.
L’onere derivante dall’esecuzione della presente legge, ammontante a L. 400.000.000, è fronteggiato con lo stanziamento del capitolo 1100301 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1979.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.