Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 novembre 1979, n. 39
Titolo:Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 novembre 1979, n. 64)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.
Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Nell’anno 1979 la Regione eroga:
1) alle aziende pubbliche che esercitano pubblici autoservizi di linea di concessione regionale un contributo di L. 360 per ogni chilometro di percorrenza previsto dai disciplinari di concessione per l’anno 1978, elevato a L. 400 per le percorrenze delle autolinee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zona montana;
2) alle aziende private esercenti pubblici autoservizi di linea di concessione regionale un contributo chilometrico in relazione alle corse previste dai disciplinari di concessione per l’anno 1978, sulla base dei seguenti criteri:
a) quota contributo in relazione alle caratteristiche delle aziende e dei servizi svolti:
- L. 120 per ogni chilometro di percorrenza di tutte le autolinee delle aziende che abbiano complessivamente svolto nel 1978 meno di 100.000 Km., nonché delle autolinee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zona montana;
- L. 80 per ogni chilometro di percorrenza di tutte le altre autolinee;
b) quota contributo in relazione all’introito chilometrico inerente i servizi di concessione regionale desunto dai rendiconti presentati dalle aziende in occasione della richiesta dei contributi di esercizio per l’anno 1977:
- L. 120 Km. per le aziende con un introito inferiore a L. 300/Km;
- L. 80/Km. per le aziende con un introito compreso tra L. 300 e L. 360/Km;
- L. 40/Km. per le aziende con un introito superiore a L. 360/Km.

Nel caso di assorbimento di autolinee private da parte di aziende pubbliche, il riconoscimento del contributo chilometrico deve in ogni caso decorrere dalla data di effettivo inizio dell’esercizio da parte delle aziende pubbliche stesse per i programmi di esercizio autorizzati dalla Regione.

Art. 2

I contributi sono contenuti nei limiti del disavanzo del conto economico delle aziende indicate nel precedente art. 1, relativo all’anno 1978.

Art. 3

Sono escluse dal contributo le imprese private che non applichino integralmente il contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, internavigatori e dei lavoratori delle autolinee private, in vigore dall’1.1.1976.
Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio secondo le norme di esercizio stabilite dalle leggi regionali e dal disciplinare di concessione o che abbiano esposto, nella domanda intesa ad ottenere il contributo stesso, dati di fatto non rispondenti a verità.
I contributi non sono concessi alle imprese che non possiedono una contabilità idonea alla rilevazione e all’accertamento di tutti i prodotti e di tutte le spese.
Sono altresì escluse le imprese che non abbiano garantito la continuità del servizio sulle linee gestite in concessione e che non abbiano presentato la domanda di proroga delle concessioni nei termini stabiliti.

Art. 4

La domanda di contributo deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla Regione Marche - Assessorato ai Trasporti - Servizio Trasporti.
Detta domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- conto economico della gestione 1978 relativo a tutte le attività aziendali inerenti i pubblici servizi di trasporto;
- elenco di tutte le autolinee esercitate su concessione statale, regionale e comunale, con l’indicazione delle singole risultanze di esercizio (percorrenza annua in autobus/Km, ricavi dalla vendita dei biglietti a tariffa normale e di tessere o abbonamenti a tariffa preferenziale);
- copia delle denunce presentate agli uffici fiscali, relative agli introiti dell’anno 1978:
- elenco dei canoni postali e di ogni altro eventuale canone o sussidio percepito nel 1978 da province, comuni o altri enti;
- indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per il 1978;
- eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell’istruttoria.


Art. 5

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale ed erogati con provvedimento del presidente della Regione.

Art. 6

Per le finalità di cui all’art. 1 della LR 24.5.1977, n. 18, e per consentire interventi straordinari di sostegno nei confronti dei servizi di trasporto viaggiatori di pubblico interesse, la Regione concede contributi entro il limite di spesa di L. 800 milioni.

Art. 7

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi con deliberazione della giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.
I contributi sono erogati con provvedimento del presidente della Regione.

Art. 8

Per consentire, nell’applicazione della legge 16.10.1975, n. 493, l’erogazione di contributi per l’acquisto di autobus da parte di aziende pubbliche e private concessionarie di pubblici autoservizi di linea nelle Marche in misura superiore al 50 per cento del prezzo di acquisto, la giunta regionale è autorizzata, previo parere favorevole della commissione consiliare competente, ad erogare, nei limiti dei fondi di cui al successivo art. 10 un contributo integrativo oltre il 50 per cento e non oltre il 70 per cento del prezzo di acquisto del materiale rotabile che verrà assegnato con apposito atto amministrativo.

Art. 9

La giunta regionale è autorizzata a concedere acconti sui contributi previsti dall’art. 1 della presente legge per l’anno 1979 nella misura indicata nella legge di bilancio per il 1980.

Art. 10

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzate, per l’anno 1979, le seguenti spese:
a) per i contributi di cui al precedente articolo 1 L. 5.500.000.000
b) per i contributi di cui al precedente articolo 6 L. 800.000.000
c) per i contributi di cui al precedente articolo 8 L. 250.000.000

Al pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede nel modo che segue:
1) per i contributi di cui alle lettere a), con le disponibilità dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1979 con le controindicate dotazioni di competenza e di cassa:
- capitolo n. 1222213 "Contributi alle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto comunali, regionali e interregionali commisurati alle percorrenze previste dai disciplinari di concessione ed effettuate nell’anno 1978" L. 4.488.000.000;
- capitolo n. 1222214 "Contributi alle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto comunali, regionali e interregionali commisurati alle percorrenze previste dai disciplinari di concessione ed effettivamente effettuate nell’anno 1978, finanziati con quota parte del fondo di cui all’art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281" L. 1.012.000.000;
2) per i contributi di cui alla lettera b), con i fondi che con la presente legge sono iscritti, per l’importo di L. 800.000.000 a carico del capitolo numero 2222203 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1979, ed i cui stanziamenti di competenza e di cassa si stabiliscono, quindi, rispettivamente in L. 800.000.000 e in L. 905.080.400;
3) per i contributi di cui alla lettera c), con le disponibilità del capitolo numero 2222206 che con la presente legge si istituisce nello stesso stato di previsione della spesa con la denominazione "Integrazione, fino al 70 per cento dei contributi alle aziende concessionarie dei pubblici servizi di trasporto per viaggiatori per l’acquisto di autobus nuovi di fabbrica" con la dotazione di competenza e di cassa di L. 250.000.000.

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, pari complessivamente a L. 6.550.000.000 si fa fronte nel modo che segue:
a) quanto a L. 5.538.000.000 con parte dei fondi accantonati sul capitolo numero 1700101 - elenco n. 2 partita n. 5 - dello stato di previsione della spesa per l’anno 1979;
b) quanto a L. 1.012.000.000, con i fondi accantonati sul capitolo numero 1700102 dello stesso stato di previsione della spesa - elenco n. 3 partita n. 2.

Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli numero 1700101 e 1700102 di cui al comma precedente sono ridotti rispettivamente, di L. 5.538.000.000 e di L. 1.012.000.000.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.