Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 novembre 1979, n. 40
Titolo:Modificazioni e integrazioni della legge regionale 30.5.1977, n. 21 - Credito di esercizio -
Pubblicazione:(B.u.r. 24 novembre 1979, n. 64)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

L’art. 2 della legge regionale 30.5.1977, n. 21 è così sostituito:
"Il prestito è concesso per un importo riferito alla produzione lorda vendibile e stabilito nel 30 per cento per le imprese singole con il limite di 10 milioni; per le imprese zootecniche singole tale limite è elevato a 20 milioni.
Per imprese zootecniche si intendono quelle la cui produzione zootecnica rappresenta almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile".


Art. 2

L’art. 8 della legge regionale 30.5.1977, n. 21 è così sostituito:
"L’onere per la concessione del concorso negli interessi per il credito agrario di conduzione è stabilito annualmente con legge di bilancio nel corrispondente capitolo.
La ripartizione della somma disponibile in bilancio è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima nelle seguenti misure:
- 50 per cento per il finanziamento delle domande presentate agli istituti di credito da parte dei richiedenti previsti dall’art. 3 della legge regionale 21/77;
- 50 per cento in proporzione alle richieste di prestito trasmesse dagli uffici agricoli di zona agli istituti di credito al termine della istruttoria prevista negli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 21/77".


Art. 3

Per integrare il concorso regionale nel pagamento degli interessi di preammortamento su mutui contratti ai sensi dell’art. 2 della LR 14.1.1974, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per l’anno 1979, la spesa di L. 100 milioni per il pagamento delle somme di cui al precedente comma.
Per il pagamento delle somme di cui al precedente comma è istituito, nello stato di previsione della spesa, per l’anno 1979, il capitolo 2232102 "Concorso regionale sui mutui contratti da coltivatori diretti per riattamento ammodernamento e costruzione delle loro abitazioni - preammortamento LR 14.1.1974, n. 1", con la dotazione di competenza e di cassa di L. 100 milioni.
Alla copertura dell’onere si fa fronte con le disponibilità del capitolo 2700101, dello stato di previsione della spesa per l’anno 1979 " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali" elenco n. 4 - partite n. 7 e n. 14.
Per le finalità previste dall’art. 2 della LR 12.5.1975, n. 31 è autorizzato, per l’anno 1979, un limite di impegno quinquennale di L. 400 milioni annui.
Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 2522209 dello stato di previsione della spesa, per l’anno 1979, "Concorso su prestiti per l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole (art. 2 LR 12.5.1975, n. 31 e art. 1 punto d) legge 1.7.1977, n. 403)" con la dotazione di competenza di L. 400 milioni e di cassa di L. 2.400.000.000; per le annualità 1980- 1981- 1982- 1983 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio.
Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma si fa fronte con le disponibilità del capitolo 2700101, dello stato di previsione della spesa per l’anno 1979 " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali" elenco n. 4 - partita n. 1, e per gli anni successivi con parte dei fondi di cui all’art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281.
La Giunta regionale, d’intesa con la competente commissione consiliare, delibera criteri per il rilascio dei nulla - osta al finanziamento per l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole di cui alla sopracitata LR 12.5.1975, n. 31, art. 2.