Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 novembre 1979, n. 41
Titolo:Ristrutturazione organica e funzionale dell'Ente di Sviluppo nelle Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 dicembre 1979, n. 66)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 27, l.r. 22 agosto 1988, n. 35.

Sommario


Art. 1 (Natura e finalità dell’ente)
Art. 2 (Funzioni di organismo fondiario e piani di riordino fondiario)
Art. 3 (Sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo produttivo in agricoltura)
Art. 4 (Interventi per lo sviluppo agricolo)
Art. 5 (Organi statutari)
Art. 6 (Composizione del consiglio di amministrazione)
Art. 7 (Compiti del consiglio di amministrazione)
Art. 8 (Funzionamento del consiglio di amministrazione)
Art. 9 (Il Presidente)
Art. 10 (Il comitato esecutivo)
Art. 11 (Il collegio dei revisori dei conti)
Art. 12 (Incompatibilità e decadenza)
Art. 13 (Il direttore generale)
Art. 14 (Indennità)
Art. 15 (Programma annuale di attività , bilancio e rendiconto generale)
Art. 16 (Approvazione delle delibere)
Art. 17 (Vigilanza)
Art. 18 (Patrimonio)
Art. 19 (Struttura operativa)
Art. 20 (Inquadramento del personale)
Art. 21 (Finanziamenti)
Art. 22
Art. 23 (Norme transitorie)
Allegati



In attuazione della legge 30.4.1976, n. 386, e in conformità all’art. 52 dello Statuto, l’Ente di Sviluppo delle Marche, istituito con D.P.R. 14.2.1966, n. 253, e trasferito alla Regione ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, assume la denominazione di Ente di Sviluppo nelle Marche ed è ente regionale di diritto pubblico.
L’ente è strumento operativo della Regione ed esercita le sue attribuzioni nel quadro della programmazione regionale e comprensoriale e nel rispetto delle funzioni affidate agli enti delegati. All’ente, in particolare, sono affidati le funzioni e i compiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge.
L’ente opera in tutta la Regione e ha sede in Ancona.


L’Ente di Sviluppo esercita le funzioni di organismo fondiario previste dalla legislazione statale e regionale.
L’ente, in coerenza con i principi dello Statuto regionale, favorisce la formazione, l’organizzazione e il consolidamento di imprese familiari coltivatrici, singole o associate anche mediante la prestazione di garanzie fidejussorie. In particolare l’ente promuove iniziative e strutture che favoriscano il recupero delle terre incolte o insufficientemente coltivate nonché l’inserimento dei giovani nell’attività agricola.
L’ente realizza, ai sensi del cap. II del D.P.R. 23 giugno 1968, n. 948, e in armonia con i piani zonali, piani di riordino fondiario approvati dalla Regione. A tal fine assiste le imprese nella progettazione ed esecuzione delle opere di trasformazione fondiaria e di organizzazione aziendale, mediante anche la prestazione di garanzie fidejussorie o primarie.
All’ente, inoltre, sono affidati i compiti spettanti alla Regione per gli interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina nel territorio delle Marche.


L’Ente di Sviluppo collabora con le organizzazioni cooperative, professionali, sindacali e dei produttori nella realizzazione dei programmi e iniziative intese a promuovere e sviluppare la cooperazione e le altre forme associative. Può pertanto:
- fornire alle cooperative e alle associazioni riconosciute dei produttori agricoli assistenza tecnica e amministrativa e favorire l’organizzazione e la gestione dei servizi di interesse comune;
- assistere e favorire le cooperative nella realizzazione, acquisto, miglioramento e ammodernamento degli impianti e delle attrezzature;
- fornire alle cooperative assistenza economica e finanziaria mediante prestazione di garanzie fidejussorie e/ o anticipazioni per la realizzazione degli impianti e attrezzature e per la concessione di prestiti agricoli di conduzione, dotazione e anticipazioni sui prodotti con fondi che allo scopo siano assegnati dalla Regione;
- assumere, previa autorizzazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, quote di partecipazione in società di interesse agricolo.

Qualora siano carenti o inadeguate le iniziative dei produttori rispetto ai piani e programmi regionali e comprensoriali, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può affidare all’Ente di Sviluppo la realizzazione degli impianti, attrezzature e servizi di interesse comune previsti nei piani e programmi e autorizzarne la gestione nella fase di avviamento.
La giunta, su proposta del consiglio di amministrazione dell’ente e con le procedure previste dal comma precedente, può autorizzare l’ente a gestire direttamente impianti e servizi di interesse comune per i produttori agricoli in caso di grave difficoltà o dissesto delle cooperative e di altri organismi che li gestiscono.
In ogni caso la gestione degli impianti o servizi deve essere affidata o riaffidata entro cinque anni a produttori associati.
Le gestioni dirette di impianti collettivi e di servizi da parte dell’ente sono considerate ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della legge 386/76 imprese agricole a tutti gli effetti.
L’Ente di Sviluppo può far ricorso al credito agrario ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge 30.4.1976, n. 386.


La Regione affida all’ente lo svolgimento di particolari attività e servizi di natura o dimensione regionale nel campo dell’assistenza tecnica e dell’informazione socio - economica.
In particolare, l’Ente di Sviluppo, ai fini dell’assistenza alla gestione aziendale e dello sviluppo dell’imprenditorialità nonchè ai fini della raccolta delle informazioni utili alla programmazione regionale, gestisce il centro di contabilità agraria di cui all’art. 10 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 5.
L’ente, inoltre, sentite le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali e sindacali, svolge attività dimostrativa e divulgativa in collaborazione con gli istituti di ricerca e di sperimentazione nel settore agricolo.
L’ente presta altresì , su richiesta, consulenza e assistenza in materia agricola alle comunità montane, agli enti locali e ad altri organismi pubblici operanti in agricoltura.


Gli organi dell’ente sono:
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il comitato esecutivo;
- il collegio dei revisori dei conti.



Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto oltre che dal presidente dell’ente da:
a) 10 consiglieri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi;
b) 3 consiglieri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi e designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) 12 consiglieri designati dalle organizzazioni professionali, sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e in proporzione alla effettiva rappresentatività di ciascuna di esse a livello regionale;
d) 1 consigliere in rappresentanza del personale in servizio designato mediante assemblea convocata dal presidente dell’ente.

Il consiglio di amministrazione scade con il consiglio regionale. Il consiglio di amministrazione scaduto si intende prorogato per l’esercizio dell’ordinaria amministrazione.
Le modalità relative alla identificazione delle organizzazioni regionali più rappresentative e alla ripartizione della rappresentanza fra le stesse sono definite dal consiglio regionale, su proposta della giunta, almeno tre mesi prima della scadenza del consiglio di amministrazione dell’ente; nella prima applicazione della legge, entro un mese dalla sua entrata in vigore.
In mancanza della designazione dei propri rappresentanti da parte degli organismi indicati alle lettere b) e c) del comma precedente, entro 40 giorni dalla richiesta dei competenti organi regionali, il consiglio di amministrazione può essere nominato e insediato con pienezza di poteri purchè siano stati designati almeno 2/3 dei membri assegnati.


Al consiglio di amministrazione spetta la gestione dell’ente. Sono comunque di sua esclusiva e indelegabile competenza le seguenti attribuzioni:
a) le deliberazioni, entro i termini stabiliti dalla presente legge, del bilancio preventivo e delle sue variazioni e del conto consuntivo previa relazione del collegio dei revisori;
b) le deliberazioni dei programmi annuali di attività dell’ente;
c) le deliberazioni per l’attuazione dei piani e dei programmi affidati dalla Regione;
d) le deliberazioni dei criteri, degli indirizzi e delle direttive per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell’ente, nonchè dei provvedimenti per l’organizzazione dei servizi, in conformità alle norme poste con la legge regionale previste dal successivo art. 19;
e) le deliberazioni per la proposta di struttura operativa;
f) la deliberazione del regolamento di amministrazione e di contabilità in conformità alla legge di contabilità regionale;
g) l’elezione nella sua prima riunione del comitato esecutivo previsto dal successivo art. 10.

Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti in particolare:
a) lo stare e resistere in giudizio;
b) l’accettazione di lasciti, eredità e donazioni;
c) l’accensione e la cancellazione di ipoteche.
d) ogni altra attività dell’ente non di competenza del comitato esecutivo.



Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità; in via straordinaria su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri o dei due componenti del comitato esecutivo o del presidente del collegio dei revisori dei conti, previa conforme deliberazione del collegio stesso.
Il consiglio di amministrazione può essere convocato, con motivata richiesta, dal presidente della giunta regionale.
Le riunioni del consiglio sono valide con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolta la maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.


Il presidente e il vice presidente sono eletti dal consiglio regionale e sono nominati con decreto del presidente della giunta. Per l’elezione occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri regionali; dopo due votazioni è sufficiente la maggioranza assoluta.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni, compie gli atti esecutivi necessari per l’attuazione dei compiti dell’ente e sovrintende alla gestione dell’ente stesso.
Il vice presidente esercita le suddette funzioni in caso di assenza o di impedimento del presidente.


Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque consiglieri eletti dal consiglio con voto limitato a tre.
Il comitato esecutivo esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione e in tale ambito:
- adotta i provvedimenti necessari per l’attuazione dei programmi di attività deliberati dal consiglio di amministrazione;
- delibera per contratti, rinunce e transazioni fino all’importo di L. 50 milioni.

Le deliberazioni adottate dal comitato esecutivo sono comunicate dal presidente al consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni del precedente articolo 8.


Il collegio dei revisori dei conti è composto da:
a) presidente e due membri effettivi eletti dal consiglio regionale con votazioni separate e, per ciò che concerne i membri effettivi, con voto limitato a uno;
b) 2 membri supplenti eletti con la procedura di cui sopra;
c) 2 membri effettivi designati rispettivamente dal ministro dell’agricoltura e foreste e dal ministro del tesoro.

Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.
Il collegio dei revisori dei conti:
- esamina i bilanci, il rendiconto generale e le relazioni che li accompagnano;
- controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell’ente;
- elabora una relazione semestrale sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell’ente, da trasmettere (con le eventuali controdeduzioni del presidente dell’ente e del consiglio di amministrazione) alla giunta regionale.

Il collegio dei revisori si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta ogni due mesi e i relativi verbali con le eventuali controdeduzioni del presidente dell’ente e del consiglio di amministrazione sono trasmessi anche alla giunta regionale.
I membri del collegio dei revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Il presidente del collegio può altresì partecipare, sempre senza diritto di voto, alle riunioni del comitato esecutivo.


I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti non possono avere parte in aziende e imprese che, anche operando al di fuori della Regione, forniscano beni o prestino servizi all’ente stesso.
Non possono far parte del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori: i consiglieri regionali, i presidenti e assessori provinciali, i componenti della giunta esecutiva e dei comitati esecutivi delle comunità montane, dei comprensori e delle USL, i sindaci ed assessori comunali, i componenti di consigli di amministrazione delle cooperative agricole nonché i componenti dei consigli di amministrazione di altri enti regionali e degli organi previsti dagli artt. 125 e 130 della Costituzione.
Non possono altresì far parte del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti i dipendenti regionali e comunque in servizio presso l’ente, a eccezione del rappresentante del personale di cui all’art. 6, lett. d).
I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell’ente che non partecipino, nel corso dell’anno, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del rispettivo organo, decadono dall’ufficio. Le cause sopravvenute di incompatibilità previste dal presente articolo comportano egualmente la decadenza a norma dei successivi commi.
La causa di decadenza è contestata dal presidente della giunta regionale all’interessato, previa comunicazione dell’organo di cui fa parte, con facoltà di controdeduzione nei dieci giorni successivi.
La decadenza dei componenti elettivi è pronunciata dal consiglio regionale, su proposta motivata del presidente della giunta, previa delibera della giunta medesima. La dichiarazione di decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione di cui all’art. 6, lett. c) e d) dei membri del collegio dei revisori dei conti di designazione ministeriale è pronunciata previa delibera della giunta regionale, dal presidente della giunta e comunicata agli organismi di designazione e ai ministeri competenti.
La sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti avviene con la stessa procedura prevista per la nomina e rispettando le proporzioni previste dalla presente legge.


Il direttore generale dell’ente è nominato dal presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Esso viene scelto tra il personale dell’ente o della Regione avente qualifica di dirigente e in possesso di comprovati requisiti tecnico professionali.
L’incarico di direttore può essere revocato con le stesse modalità previste per la nomina.
Al direttore dell’ente, per la durata dell’incarico, spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale a favore dei coordinatori.
L’incarico di direttore generale con le stesse modalità fissate al primo comma, può essere conferito, con contratto a termine di durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione, a esperti o professionisti.
In tal caso è attribuito all’incaricato il trattamento economico stabilito dalla legge regionale per i coordinatori nominati ai sensi dell’art. 53 - secondo comma - dello Statuto regionale.
Il direttore generale è segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e ne firma i relativi verbali. Firma altresì gli atti del Presidente e i contratti. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore generale e del direttore amministrativo.
Il direttore generale dirige il personale, coordina l’attività dei servizi anche mediante riunioni periodiche dei capi servizio; cura, sotto la vigilanza e l’indirizzo del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell’ente; coordina l’attività degli uffici per la predisposizione dei programmi dell’ente; esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell’ente.
Al dipendente incaricato di esercitare le funzioni di direttore amministrativo spetta, per la durata dell’incarico conferito con le modalità di cui al primo comma ad un dipendente dell’ente con qualifica di dirigente, l’indennità di funzione in misura pari al 50 per cento di quella prevista a favore dei coordinatori.


Al presidente, al vice presidente e ai componenti del comitato esecutivo compete una indennità mensile pari rispettivamente al sessantacinque per cento, quarantacinque per cento e venticinque per cento della indennità prevista dall’art. 1, lettera e) della legge regionale 23.7.1973, n. 18 e successive modificazioni. Ai medesimi residenti in comuni distanti più di 15 chilometri dalla sede dell’Ente è corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo della benzina super carburante vigente nel tempo, moltiplicato per la percorrenza media mensile calcolata in dieci volte il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede dell’Ente arrotondato per eccesso alla decina di chilometri.
Agli altri componenti del consiglio di amministrazione spetta una indennità di presenza per ogni giornata seduta di L. 25.000. Ai medesimi, residenti in comuni distanti più di 15 chilometri dalla sede dell’ente, è corrisposto per ogni giornata seduta una indennità di missione forfettaria di L. 15.000 oltre al rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo della benzina super carburante vigente nel tempo moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede dell’ente.
Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori dei conti, compete un emolumento mensile pari, rispettivamente, al 50 per cento e 35 per cento dell’indennità di carica attribuita al presidente dell’ente. Ai medesimi compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste dal secondo comma del presente articolo.
Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell’ente, per le missioni effettuate in relazione alla funzione esercitata, spetta il trattamento previsto a favore dei consiglieri regionali.


Il programma annuale di attività e il bilancio di previsione devono essere presentati alla giunta regionale entro il 15 settembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono.
Il programma annuale e il bilancio preventivo, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto regionale e dell’art. 6, terzo comma della legge regionale 10.8.1972, n. 5, sono esaminati e approvati dal consiglio regionale unitamente al bilancio della Regione sino all’entrata in vigore delle disposizioni contenute al riguardo nella legge regionale di contabilità .
Le entrate dovranno comunque essere ripartite in modo da consentire una specifica evidenziazione dei finanziamenti particolari per la realizzazione di opere e la gestione di attività previste da leggi regionali.
Il rendiconto generale dell’ente, comprendente il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio, viene presentato, unitamente a una relazione sull’andamento della gestione dell’ente, alla giunta regionale entro il 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio finanziario cui si riferisce e allegato al conto consuntivo della Regione, ai sensi dell’art. 41 dello Statuto.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Il bilancio preventivo e il rendiconto generale dell’ente sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione.


Le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti il regolamento di amministrazione e contabilità , il regolamento organico del personale, il bilancio di previsione e il rendiconto generale sono sottoposti all’approvazione del consiglio regionale.
Le altre deliberazioni del consiglio di amministrazione nonché quelle assunte dal comitato esecutivo debbono essere trasmesse entro cinque giorni dalla loro adozione alla giunta regionale per l’approvazione.
Le deliberazioni diventano esecutive se entro 20 giorni dal ricevimento la giunta non ne pronuncia l’annullamento o non sono richiesti ulteriori elementi di giudizio. In tal caso la deliberazione diventa esecutiva se la giunta non ne pronuncia l’annullamento entro 20 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’ente.
Non sono sottoposte all’approvazione della giunta le deliberazioni di esecuzione e quelle di liquidazione di spese nei limiti di impegno assunto con precedenti deliberazioni divenute esecutive, le deliberazioni di nomina e di revoca di rappresentanti dell’ente; le deliberazioni che non siano esercizio di amministrazione attiva.
Le deliberazioni che comportano investimenti superiori ai 100 milioni o la prestazione di garanzia fidejussoria su mutui di importo superiore ai 100 milioni sono preventivamente sottoposte al parere degli enti locali, delle comunità montane e dei comprensori eventualmente interessati alla effettuazione delle operazioni.
Se non espresso nei termini di 20 giorni dalla comunicazione, il parere si intende favorevole.


La giunta regionale esercita la vigilanza sulla amministrazione dell’ente di sviluppo, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto e ne coordina le attività affidate con quelle delegate agli enti locali.
Nell’esercizio dei poteri di vigilanza il presidente della giunta regionale, sentita la medesima, può:
- disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell’ente;
- provvedere, previa diffida agli organi dell’ente e sentita la commissione consiliare competente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l’adeguamento.

Può, inoltre, sciogliere il consiglio di amministrazione dell’ente, sulla base di conforme deliberazione del consiglio regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze per atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per altre attività tali da comprometere il buon funzionamento dell’Ente. Con la procedura di cui sopra può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi. Sempre su conforme deliberazione del consiglio regionale può revocare il presidente dell’ente per violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempimenti per atti dovuti e per accertate gravi irregolarità.


Il patrimonio dell’ente è costituito da:
- attività e passività finanziarie;
- beni mobili ed immobili, crediti, titoli di credito beni di natura;
- beni destinati al servizio dell’ente e altre attività non disponibili;
- passività consolidate e passività diverse;
- fondo di dotazione di cui all’art. 13 del D.P.R. 14.2.1966, n. 253.

I beni costituenti il patrimonio dell’ente sono descritti in appositi inventari indicanti gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore.


La struttura operativa dell’ente è approvata con legge regionale sulla base della proposta formulata dal consiglio di amministrazione entro 6 mesi dal suo insediamento, ai sensi dell’art. 7 della presente legge.
La struttura operativa, articolata per servizi dei quali devono essere previste opportune forme di coordinamento anche a mezzo di periodiche riunioni dei responsabili, svolge attribuzioni di consulenza ed assistenza agli organi dell’ente e provvede, in base alle competenze fissate, alla attività istruttoria, esecutiva ed operativa per i compiti attribuiti all’ente dalla presente legge.
L’organizzazione della struttura operativa è effettuata nel rispetto dei seguenti principi:
- la individuazione e la dimensione dei servizi nonché la loro organizzazione è disposta in modo da garantire all’ente l’esercizio delle funzioni previste dagli artt. 2, 3 e 4 della presente legge con esclusione della attribuzione ad essi o parte di essi della qualifica di servizio principale;
- l’assegnazione del personale ai servizi è effettuata in modo da assicurare la prevalenza a quello tecnico addetto alla produzione di beni e servizi e in modo tale che possa essere garantita la più ampia e necessaria mobilità ;
- la costituzione, all’interno dei servizi o tra più servizi, di gruppi di lavoro e di specializzazione per la redazione di piani e progetti necessari per il raggiungimento degli obiettivi dell’ente;
- la responsabilità dei servizi è affidata previa individuazione dei necessari requisiti di competenza e professionalità anche ai fini della determinazione delle responsabilità previste dall’art. 31 della legge 19.5.1976, n. 335.

La dotazione dell’ente è determinata dal consiglio regionale, nell’ambito del ruolo unico regionale, con deliberazione adottata su proposta della giunta regionale e sentito il consiglio di amministrazione dell’ente.
Fino a quando non sarà adottato il provvedimento di cui al comma precedente, la dotazione organica è costituita dal personale in servizio presso l’ente alla data di entrata in vigore della presente legge nel numero complessivo di 149 unità secondo l’allegata tabella A.


Il personale in servizio presso l’ente alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del ruolo unico del personale regionale ed è assegnato alle dipendenze funzionali dell’ente.
Allo stesso personale si applicano tutte le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.
L’inquadramento del personale dell’ente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è effettuato dalla giunta regionale in base alla tabella B di corrispondenza allegata alla presente legge.
Al personale inquadrato, agli effetti del trattamento economico, il servizio prestato presso l’ente è riconosciuto a norma dell’art. 37 della legge regionale 27.5.1974, n. 12 e successive modificazioni.
In sede di inquadramento non si applicano i benefici previsti dall’art. 32 della legge regionale 27.5.1974, n. 12 e quelli di cui all’art. 68 del D.P.R. 30.6.1972, n. 748.
Gli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 30.4.1976, n. 386.
Qualora all’atto dell’inquadramento il dipendente goda di un trattamento economico acquisito, ivi compresi assegni ed indennità previste da norme di legge o regolamento, più favorevole rispetto a quello spettantegli in base alle norme della presente legge, conserva la differenza tra i due trattamenti quale assegno personale riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio.
Con l’entrata in vigore della presente legge cessa ogni trattamento economico non previsto per il personale della Regione. A decorrere dalla stessa data è soppresso il fondo di previdenza che è liquidato a favore degli interessati con deliberazione del consiglio di amministrazione dell’ente da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L’eventuale assegno una tantum previsto dall’art. 35 della legge regionale 27.5.1974, n. 12 è corrisposto al dipendente a seguito dell’inquadramento è soggetto alle trattenute previdenziali ed assistenziali.
Il dipendente di ruolo comandato e in servizio presso l’ente alla data di entrata in vigore della legge 30.4.1976, n. 386 può chiedere di essere inquadrato nel ruolo unico del personale con domanda da presentarsi, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. In sede di inquadramento al dipendente è riconosciuto per intero il servizio prestato presso l’ente e per funzioni corrispondenti alla qualifica di inquadramento e al 50 per cento negli altri casi per servizi resi presso amministrazioni pubbliche.
Il personale proveniente dalla associazione interregionale organismi cooperativi e dalla associazione provinciale allevatori in servizio presso l’ente da almeno tre anni, per un numero massimo di 6 unità può chiedere, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nel ruolo unico dei dipendenti regionali. L’inquadramento è effettuato previa valutazione dei titoli e il superamento di un esame colloquio su materie previste da apposita deliberazione della giunta regionale, contenente anche le modalità e le condizioni di svolgimento dei concorsi.
Della commissione di concorso fa parte un dipendente regionale con qualifica di dirigente designato dal presidente della Regione.
Al personale inquadrato e in servizio presso l’ente si applicano le disposizioni contenute nell’art. 23 della legge regionale 27.5.1974, n. 12. I provvedimenti relativi sono adottati dalla giunta regionale sentito il presidente dell’ente, l’interessato e le organizzazioni sindacali regionali più rappresentative.
Fino all’entrata in vigore dei provvedimenti previsti nell’art. 19 è fatto divieto di assumere personale a qualsiasi titolo. Gli eventuali atti adottati in contrasto con il divieto di assunzione sono nulli a tutti gli effetti.
I posti, previsti dal primo comma dell’art. 19, che nella prima applicazione della legge risulteranno vacanti, sono coperti mediante pubblico concorso riservato esclusivamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.


Alle spese per il funzionamento e le attività dell’ente si provvede:
a) con le rendite patrimoniali;
b) con i contributi stanziati nel bilancio della Regione per il funzionamento e per l’attuazione dei programmi annuali di attività ;
c) con le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attività e di opere previste dalle leggi regionali, statali e comunitarie;
d) con proventi riscossi per servizi e attività ;
e) con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da enti pubblici e da privati.


Art. 22

E’ abrogata la legge regionale 26.3.1975, n. 20.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 30.4.1976, n. 386.


Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge i rappresentanti dell’ente di sviluppo presenti nei consigli di amministrazione delle varie cooperative agricole decadono dal loro incarico.
Nella prima applicazione della presente legge il consiglio di amministrazione previsto dall’art. 6 cessa le proprie funzioni con la scadenza della terza legislatura regionale.

Allegati

TABELLA A - Contingente numerico















Qualifiche funzionali Numero
Qualifica di dirigente

Qualifiche di funzionario direttivo

Qualifica di istruttore

Qualifica di collaboratore

Qualifica di operatore specializzato

Qualifica di operatore qualificato

Qualifica di ausiliario
11

18

87

25

2

6

-
Totale 149

 







TABELLA B TABELLA DI CORRISPONDENZA


































Qualifiche regionali Qualifiche dell’ESA
Dirigente
Direttore generale, direttore amministrativo. Direttore di servizio del ruolo amministrativo, tecnico agricolo e ingegneri. Direttore di ufficio, ispettore capo e ingegnere capo che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente il trattamento economico corrispondente al parametro 426.
Funzionario direttivo
Direttore di ufficio, ispettore capo e ingegnere capo non aventi i requisiti di cui sopra. Direttore di sezione, consigliere di prima, seconda e terza classe; ispettore superiore, ispettore principale, ispettore aggiunto; ingegnere superiore, ingegnere principale, ingegnere.
Istruttore
Segretario capo e principale, primo segretario, segretario di prima, seconda e terza classe; perito agrario capo, perito agrario principale, primo perito agrario, perito agrario di prima, seconda e terza classe; geometra capo, geometra principale, primo geometra, geometra di prima, seconda e terza classe; perito industriale principale e perito industriale.
Collaboratore
Archivista superiore e capo, primo archivista, applicato e applicato aggiunto; stenodattilografo e dattilografo capo, stenodattilografo e dattilografo principale, stenodattilografo e dattilografo di prima, seconda e terza classe; assistente tecnico capo, primo assistente, assistente tecnico di prima, seconda e terza classe.
Operatore specializzato
Commesso capo, autista e capo autorimessa, commesso che svolge mansioni di autista risultanti da deliberazione del consiglio di amministrazione regolarmente approvata.
Operatore qualificato
Commesso, usciere capo, usciere, inserviente, fattorino, agente tecnico capo, agente tecnico.
Ausiliario
Addetto alle pulizie.