Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979, n. 42
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12.5.1975, n. 30 disciplina dell'assistenza ospedaliera e istituzione del ruolo regionale di assistenza.
Pubblicazione:(B.u.r. 19 dicembre 1979, n. 69)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 10, l.r. 27 dicembre 1994, n. 50.

Sommario




Art. 1

Il primo comma dell’art. 5 della legge regionale 12.5.1975, n. 30 è così sostituito:
"La giunta regionale eroga l’assistenza in forma diretta ai cittadini con residenza nella Marche che si ricoverano in istituti di cura ubicati nei paesi della CEE ed in altri paesi con i quali vigono convenzioni internazionali.
I ricoveri di cui al comma precedente debbono essere preventivamente autorizzati dal medico provinciale competente per territorio e si effettuano mediante il rilascio di appositi formulati internazionali della Regione Marche".


Art. 2

I soggetti che, assistiti dalla Regione, si ricoverano in strutture pubbliche o private di ricovero e cura non convenzionate nel territorio nazionale per prestazioni di alta specializzazione o per situazioni eccezionali che non possono essere effettuate nell’ambito della Regione hanno diritto al rimborso di una quota della spesa sostenuta durante il periodo di degenza.
I ricoveri, ai fini del rimborso, tranne i casi di emergenza debitamente documentati, debbono essere preventivamente autorizzati dal medico provinciale e per sua delega da un ufficiale sanitario.
Per quanto riguarda i ricoveri di cui al presente articolo non preventivamente autorizzati per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del soggetto, l’interessato, allo scopo di richiedere il rimborso, è tenuto a sottoporre il caso clinico al medico provinciale ai fini della eventuale sanatoria per mancata autorizzazione di cui al comma precedente.

Art. 3

La quota di rimborso delle spese previste dalla presente legge e l’ammontare dei contributi previsti dalla legge regionale 12.5.1975, n. 30 non possono essere inferiori complessivamente al 60 per cento della spesa sostenuta e documentata e comunque non possono superare la somma di L. 12.000.000.
La giunta regionale provvede alla liquidazione dell’importo, sentita la commissione consiliare competente.
Nei casi di cui al presente articolo la giunta regionale può anticipare, a richiesta, una somma fino al limite massimo di L. 2.000.000.
Con legge di bilancio si provvede, annualmente, a modificare l’entità dell’importo previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 4

La giunta regionale può erogare, previo parere favorevole della competente commissione consiliare, contributi sulla spesa sostenuta e documentata per l’acquisto di Pace - Maker o di strumenti similari.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Marche.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.