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Atto:LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1980, n. 1
Titolo:Sospensione temporanea dei concorsi nel settore ospedaliero.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 gennaio 1980, n. 1)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e in attesa delle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la costituzione e la organizzazione delle unità sanitarie locali, sono sospesi tutti i concorsi concernenti la copertura di posti di pianta organica degli enti che svolgono attività ospedaliera nella Regione Marche, per i quali alla medesima data non sia stata costituita la commissione d’esame.
La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, per esigenze obbiettive di funzionamento dell’ente, può autorizzare l’espletamento del concorso.
La sospensione di cui al primo comma non opera invece nei casi in cui sia stata o venga concessa deroga ai sensi della legge regionale 19.5.1975, n. 38.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.