Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1980, n. 3 |
Titolo: | Rifinanziamento della legge regionale n. 1 del 14.1.1974 per il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coldiretti. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 10 gennaio 1980, n. 3) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | EDILIZIA |
Materia: | Edilizia abitativa |
Note: | Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10. Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. |
Sommario
Al fine di completare gli interventi per il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coltivatori diretti di cui alla LR n. 1 del 14 gennaio 1974 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di L. 2.100 milioni nel biennio 1980 - 1981 per concorrere nel pagamento degli interessi di preammortamento ed ammortamento sui mutui quindicennali concessi ai sensi della legge 5.7.1928 n. 1760 e dell’art. 26 della legge 5.8.1978, n. 457.
Gli Istituti di Credito praticano a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento e sia nel periodo di ammortamento i tassi agevolati fissati dall’art. 26 della legge 5.8.1978, n. 457.
I limiti di impegno, per ciascun esercizio saranno autorizzati con le rispettive leggi di bilancio in relazione alle effettive occorrenze e comunque per un importo non superiore a lire 1.400 milioni per l’esercizio 1980, da iscriversi nel corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa già istituito ai sensi della legge regionale n. 6 del 28.2.1977.
Il primo limite di impegno di ciascun anno è impiegato per il pagamento del concorso regionale sugli interessi di preammortamento.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2 della legge 19.5.1976, n. 335 sono autorizzate l’assunzione delle obbligazioni e la stipulazione dei contratti nel limite di spesa complessivo indicato al precedente art. 1.
I mutui agevolati di cui alla presente legge sono concessi ai richiedenti che soddisfino alle seguenti condizioni:
1) possesso dei requisiti previsti dalla LR 14.1.74, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni;
2) produzione lorda vendibile di almeno L. 1.500.000;
3) presenza nel nucleo familiare di almeno un componente addetto in agricoltura a tempo pieno;
4) che nessun membro convivente del nucleo familiare abbia altra abitazione rurale in proprietà nel territorio comunale o nei comuni contermini.
I mutui predetti sono concessi con preferenza a favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda entro il 30.9.1976, ed elencati nella delibera 4205 del 23.12.1977, purchè in possesso dei requisiti sopraelencati.
Le eventuali economie realizzate sui capitoli di spesa istituiti ai sensi delle leggi regionali 14.1.1974, n. 1, e 21.3.1975, n. 19, sono iscritte in aumento alla dotazione del capitolo istituito ai sensi della legge regionale 28.2.1977, n. 6 alla quale fanno carico gli eventuali relativi maggiori oneri di concorso regionale imputabili ai suddetti capitoli di spesa.
La copertura finanziaria dell’onere previsto al precedente articolo 1 in L. 1.400 milioni per l’anno 1980, in L. 2.100 milioni per gli anni dal 1981 al 1995 e in L. 700 milioni per l’anno 1996 è assicurata mediante impiego di quota parte dell’incremento del fondo ex articolo 9 della L. 16.5.1970, n. 281 indicizzato per effetto dell’articolo 2, lett.
B, della legge 10.5.1976, n. 335.