Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 6
Titolo:Interventi per favorire la ripresa economica di aziende artigianali, commerciali e turistiche danneggiate dalle alluvioni.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 febbraio 1980, n. 13)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi dl citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La presente legge ha lo scopo di favorire la ripresa economica delle aziende artigiane, commerciali e turistiche singole o associate, operanti nella Regione, che hanno subito danni in seguito alle alluvioni verificatesi nel mese di novembre 1979.

Art. 2

Per poter usufruire delle provvidenze previste dalla presente legge i titolari delle aziende indicate dal precedente articolo uno debbono presentare alla Regione domanda entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione rilasciata dal sindaco del comune in cui è ubicata l’azienda che attesti l’entità dei danni subiti;
b) certificato attestante l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane o certificato attestante l’iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio, competente per territorio, rilasciato in data non anteriore al 30 ottobre 1979.


Art. 3

Alle aziende dichiarate danneggiate dalla alluvione secondo le modalità previste dal precedente art. 2 la Regione concede un contributo in capitale "una tantum" per il ripristino di immobili destinati all’attività aziendale, macchinari e/ o attrezzature, per la ricostituzione di scorte di materie prime, semilavorati o prodotti finiti distrutti o danneggiati.
Il contributo regionale viene concesso nella misura massima del 30 per cento in relazione alla entità del danno complessivo subito il cui limite di ammissibilità è stabilito in L. 120 milioni.

Art. 4

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa di L. 500 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al precedente comma sono iscritte a carico di apposito capitolo che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1980 con la denominazione " Contributi in capitale " una - tantum" alle aziende colpite dall’alluvione del novembre 1979" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 500 milioni.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.