Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 6 |
Titolo: | Interventi per favorire la ripresa economica di aziende artigianali, commerciali e turistiche danneggiate dalle alluvioni. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 2 febbraio 1980, n. 13) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | PROTEZIONE CIVILE |
Materia: | Eventi calamitosi |
Note: | Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10. Ai sensi dl citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. |
Sommario
La presente legge ha lo scopo di favorire la ripresa economica delle aziende artigiane, commerciali e turistiche singole o associate, operanti nella Regione, che hanno subito danni in seguito alle alluvioni verificatesi nel mese di novembre 1979.
Per poter usufruire delle provvidenze previste dalla presente legge i titolari delle aziende indicate dal precedente articolo uno debbono presentare alla Regione domanda entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione rilasciata dal sindaco del comune in cui è ubicata l’azienda che attesti l’entità dei danni subiti;
b) certificato attestante l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane o certificato attestante l’iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio, competente per territorio, rilasciato in data non anteriore al 30 ottobre 1979.
Alle aziende dichiarate danneggiate dalla alluvione secondo le modalità previste dal precedente art. 2 la Regione concede un contributo in capitale "una tantum" per il ripristino di immobili destinati all’attività aziendale, macchinari e/ o attrezzature, per la ricostituzione di scorte di materie prime, semilavorati o prodotti finiti distrutti o danneggiati.
Il contributo regionale viene concesso nella misura massima del 30 per cento in relazione alla entità del danno complessivo subito il cui limite di ammissibilità è stabilito in L. 120 milioni.
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa di L. 500 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al precedente comma sono iscritte a carico di apposito capitolo che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1980 con la denominazione " Contributi in capitale " una - tantum" alle aziende colpite dall’alluvione del novembre 1979" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 500 milioni.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.