Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1980, n. 8
Titolo:Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 marzo 1980, n. 22)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:SANZIONI AMMINISTRATIVE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 23, l.r. 5 luglio 1983, n. 16.

Sommario





La presente legge disciplina le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario e non, previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, ai sensi degli artt. 117 e 118, secondo comma della Costituzione, e l’esercizio della delega delle relative funzioni.
La Regione determina con legge le sanzioni amministrative di sua competenza ed i limiti minimi e massimi di esse.
Restano ferme le disposizioni di legge che disciplinano le sanzioni previste per le violazioni di norme tributarie regionali, nonché le sanzioni irrogate da organi regionali nell’esercizio dei poteri sostitutivi.


Le funzioni inerenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 1, primo comma, sono delegate ai comuni, a norma dell’art. 118 della Costituzione, o subdelegate a norma dell’art. 1 della legge 22.7.1975, n. 382.
In via eccezionale, la legge regionale può delegare o subdelegare ad altri enti locali le funzioni di cui al comma precedente relativamente alle materie ad essi attribuite, delegate o subdelegate con leggi regionali.
Ai medesimi enti sono delegate, o subdelegate, le funzioni di vigilanza, nell’ambito dei territori di rispettiva competenza, nelle materie contemplate dalle norme sanzionatrici.
La competenza territoriale dell’ente delegato o subdelegato ad applicare le sanzioni amministrative, è determinata dal luogo nel quale è stata commessa l’infrazione.
Ferme restando le disposizioni della presente legge, e tenuto conto delle direttive emanate dal presidente della giunta regionale, ai sensi dell’art. 59 dello Statuto, gli enti delegati possono stabilire, con propri regolamenti, specifiche competenze dei propri organi e quanto altro necessario per l’applicazione e per la definizione in via amministrativa delle sanzioni.
In mancanza di diversa regolamentazione, per le funzioni inerenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative è competente il sindaco o il presidente dell’ente delegato.


La legge regionale stabilisce i casi in cui, oltre alle sanzioni amministrative, il contravventore è tenuto alla ulteriore sanzione riparatoria secondo quanto previsto dal codice civile.


L’accertamento delle violazioni di cui all’art. 1 è di competenza degli organi di polizia urbana e rurale, forestale, e di ogni altro organo di polizia a cui la legge statale e le leggi regionali attribuiscono tale competenza.
Per l’accertamento delle violazioni di disposizioni contenute in singole leggi, gli organi di cui all’ultimo comma dell’art. 2 possono incaricare guardie giurate di cui agli artt. 133 e 134 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18.6.1931, n. 773, con provvedimenti recanti l’indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere di accertamento.
Gli enti pubblici e le associazioni riconosciute, che hanno come finalità la tutela del patrimonio culturale e ambientale, cooperano all’accertamento nei limiti dei rispettivi compiti istituzionali.
I soggetti di cui ai primi due commi debbono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione ad effettuare l’accertamento, rilasciato, salvo diversa indicazione di legge, dall’organo di cui all’ultimo comma dell’art. 2.


Le violazioni vengono accertate mediante processo verbale redatto su apposito modulo.
Il processo verbale di accertamento è redatto almeno in triplice copia di cui una è rilasciata al trasgressore, una inviata all’ufficio o comando da cui il verbalizzante dipende, una trasmessa all’ente delegato competente ai sensi dell’art. 2.
Nel processo verbale devono essere specificati:
a) il giorno, l’ora e il luogo dell’accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
c) le generalità del trasgressore, se identificato;
d) le generalità degli eventuali responsabili in solido, se identificati;
e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
f) le norme che si ritengono violate;
g) se la violazione sia stata contestata al trasgressore e all’eventuale responsabile in solido.

In calce al processo verbale è fatta menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore e sono indicate le generalità di persone in grado di testimoniare sul fatto costituente la violazione.
La Regione istituisce, per la compilazione del processo verbale di accertamento, moduli unificati.
Il processo verbale di accertamento sottoscritto dal verbalizzante, deve essere immediatamente inoltrato all’ufficio o al comando da cui il verbalizzante medesimo dipende, per i successivi adempimenti.
I processi verbali redatti dalle guardie giurate di cui all’art. 4, secondo comma, sono trasmessi direttamente all’organo, cui spetta, secondo le leggi regionali, irrogare la relativa sanzione.


Le violazioni, quando è possibile, sono contestate immediatamente sia al trasgressore che all’eventuale responsabile in solido, se presenti, mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.
Qualora non abbia avuto luogo la contestazione personale nei confronti di tutte o di alcune delle persone indicate nel comma precedente, l’ufficio o comando, indicati nel penultimo comma dell’articolo precedente, provvede, entro novanta giorni dalla data dell’accertamento dell’infrazione o della identificazione del trasgressore, a notificare agli interessati copia del processo verbale di accertamento in via amministrativa o a mezzo di ufficiale giudiziario secondo le disposizioni di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Sulla copia del processo verbale consegnata o notificata a norma dei commi precedenti, deve essere indicato l’ufficio o comando dal quale il verbalizzante dipende, deve essere fatta menzione della facoltà di far pervenire scritti difensivi, nonchè di pagare in misura ridotta, e devono essere altresì indicati i relativi termini e modalità .
Nelle ipotesi di accertamento operate dalle guardie giurate di cui all’art. 4, il processo verbale indica l’organo cui spetta irrogare la sanzione.
Il processo verbale a carico della persona non identificata deve essere trasmesso, senza indugio, all’organo cui spetta irrogare la sanzione.


Il proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione è responsabile in solido con il trasgressore, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà .
Qualora le violazioni siano commesse da persona soggetta alla altrui autorità , direzione o vigilanza, la persona fisica o giuridica investita dell’autorità , o incaricata della direzione o vigilanza, è responsabile in solido con il trasgressore, purchè si tratti di violazione di norme che essa era tenuta a far osservare.
Per le violazioni commesse da chi ha la rappresentanza o l’amministrazione di enti forniti di personalità giuridica, purchè si tratti di inosservanza di obblighi inerenti alla qualità rivestita dall’autore della violazione, l’ente risponde delle sanzioni amministrative in via sussidiaria rispetto al trasgressore ove questi risulti inadempiente.
Per le sanzioni previste da leggi statali riguardanti materie delegate alla Regione, la responsabilità solidale o sussidiaria è regolata dalle disposizioni contenute nelle leggi medesime.


Quando non sia diversamente stabilito dalle leggi penali vigenti o dalle leggi regionali, per le violazioni che importino la sola sanzione pecuniaria è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti coloro che a qualunque titolo sono tenuti a rispondere della sanzione, da effettuarsi entro 60 giorni dalla consegna o dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione, di una somma pari ad un terzo del massimo stabilito dalla legge, oltre le spese di notificazione.
Il pagamento viene effettuato con le modalità di cui all’art. 10.
Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà del pagamento in misura ridotta, l’organo competente che introita il relativo importo è tenuto a dare immediata notizia all’ufficio o comando da cui dipende il verbalizzante.


Entro trenta giorni dalla data della consegna o della notificazione della copia del processo verbale, il trasgressore e gli eventuali responsabili in solido possono far pervenire all’Ufficio o comando o organo cui è stato inoltrato il processo verbale di accertamento propri scritti difensivi.
Gli scritti difensivi devono essere redatti su carta legale e spediti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnati direttamente all’ufficio o comando o organo di cui al comma precedente che, in tale ultimo caso, ne rilascia ricevuta.


Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria e di riparazione del danno si effettua presso la tesoreria del comune o degli altri enti delegati.
L’obbligato è tenuto altresì a pagare l’importo delle spese di notificazione degli atti e del bollo di quietanza.
L’obbligazione di pagare le somme dovute per le sanzioni pecuniarie non riparatorie non si trasmette agli eredi.


Qualora non abbia avuto luogo o non sia prevista o consentita l’oblazione, l’ufficio o comando cui è stato inoltrato il processo verbale di accertamento, presenta rapporto all’organo competente per l’applicazione della sanzione.
Al rapporto sono allegati il verbale di accertamento della contravvenzione, la prova dell’avvenuta notificazione di esso, gli eventuali scritti difensivi del contravventore, e - quando l’infrazione abbia cagionato il danno di cui all’art. 3 - l’indicazione dell’entità di esso e dell’eventuale modalità di rimessa in pristino.


L’organo competente ad irrogare la sanzione, se ritiene fondato l’accertamento, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta entro 15 giorni della scadenza del termine utile per l’oblazione, determina, con ordinanza motivata, la sanzione pecuniaria entro il minimo ed il massimo stabiliti dalla legge, tenuto conto della gravità dell’infrazione desunta dalle modalità della azione, dell’entità del danno arrecato o del pericolo cagionato, nonchè dei precedenti del contravventore, e ne ingiunge il pagamento entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza.
Il medesimo organo, con gli stessi criteri e modalità di cui al primo comma, determina e commina, con ordinanza motivata, l’eventuale sanzione di natura amministrativa non pecuniaria e l’eventuale durata di essa e ne ingiunge la esecuzione, stabilendone modalità e tempi.
Con l’ordinanza è altresì ingiunto al contravventore e alla persona obbligata, ai sensi dell’art. 7, di pagare, nel termine di cui al primo comma, l’ammontare della sanzione riparatoria di cui all’art. 3, o di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, stabilendone modalità e tempi di esecuzione.
Con ordinanza motivata, l’organo competente dispone l’archiviazione della pratica, quando è provato che il fatto non sussiste, o che non è stato commesso dalla persona indicata nel rapporto o da altra persona identificata successivamente, o quando il fatto contestato non costituisce violazione di norme, o quando per esso non sia prevista nessuna sanzione, o quando sia provata l’involontarietà dell’azione o omissione.


Quando dall’accertamento della violazione risulti anche un fatto nel quale può ravvisarsi un reato perseguibile d’ufficio, l’organo competente inoltra rapporto al Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 3 codprocpen, trasmettendogli le informazioni e gli atti occorrenti.


Contro l’ingiunzione di cui all’art. 12 gli interessati possono proporre opposizione secondo le norme processuali statali.


Decorso il termine stabilito nell’ordinanza per il pagamento della sanzione pecuniaria e/ o della sanzione riparatoria, senza che sia stato provveduto, l’Ente delegato o subdelegato procede nei confronti del contravventore e della persona obbligata ai sensi dell’art. 7 alla riscossione delle somme dovute mediante esecuzione forzata con l’osservanza delle norme del T.U. approvato con R.D. 14.4.1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.


Salvo quanto stabilito da leggi statali per materie delegate alle Regioni, i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono integralmente devoluti ai comuni e agli altri enti delegati o subdelegati secondo la rispettiva competenza, a titolo di finanziamento per l’esercizio delle funzioni delegate.


La giunta regionale, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e con l’approvazione delle commissioni consiliari competenti, propone le direttive da emanare ai sensi dell’art. 59 dello Statuto, per l’esercizio della delega.
Le direttive devono ispirarsi alle esigenze di uniformità e semplicità delle procedure, e di massima garanzia di difesa.
Gli eventuali provvedimenti sostitutivi, per accertata inerzia nel compimento di atti obbligatori sottoposti a termini fissi o comunque provvisti di scadenze essenziali, da parte degli enti delegati, sono deliberati dal consiglio regionale, sentiti gli enti delegati interessati.


Per i fini di cui al penultimo comma, è istituito, nel territorio della Regione Marche, il registro nominativo delle contravvenzioni alle norme regionali sanzionate in via amministrativa.
La tenuta del registro è delegata ai comuni di residenza delle persone nei confronti delle quali si è proceduto alla contestazione delle contravvenzioni.
I comuni e gli altri enti delegati di cui all’art. 2 della presente legge, trasmettono ai comuni di residenza del responsabile dell’infrazione e della persona obbligata ai sensi dell’art. 7 i dati relativi alla natura dell’infrazione contestata, alla sanzione inflitta e all’esito dell’eventuale opposizione.
I nominativi delle persone residenti fuori dai confini della Regione Marche, nei confronti delle quali sia proceduto all’applicazione di sanzioni amministrative, sono iscritti in separato elenco la cui tenuta è delegata al comune nel territorio del quale l’infrazione è stata commessa.
Il registro di cui al primo comma e l’elenco di cui al quarto comma del presente articolo, sono sottoposti al segreto di ufficio. Ai soli fini della determinazione dell’entità della sanzione da applicare, i comuni sono tenuti a trasmettere agli organi competenti le informazioni relative ai precedenti delle persone nei confronti delle quali si procede.
Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il presidente della giunta regionale emana, ai sensi dell’art. 59 dello Statuto, le direttive per la tenuta del registro di cui al primo comma.


Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni e gli altri enti delegati trasmettono alla giunta regionale una relazione complessiva riguardante l’applicazione delle sanzioni amministrative nel corso dell’anno precedente.


Le disposizioni contenute in leggi regionali anteriori, che regolano le competenze ed il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative e la destinazione dei proventi delle sanzioni, fermo restando il vincolo di destinazione, in contrasto con la disciplina dettata dalla presente legge, sono abrogate.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative esercitate da organi regionali, sono trasferite ai comuni.
Restano in vigore le norme regionali anteriori concernenti l’attribuzione della delega agli enti locali per l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni delle leggi dello Stato 3.5.1967, n. 317, e 24.12.1975, n. 706, oltre che le norme di carattere generale, in quanto applicabili.


La presente legge entra in vigore al trentesimo giorno della pubblicazione.
Per le violazioni di cui sia in atto, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, il procedimento per l’applicazione delle relative sanzioni amministrative, continuano ad applicarsi le procedure in corso.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.