Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 marzo 1980, n. 10
Titolo:Istituzione delle associazioni dei comuni ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e della legge 23.12.1978, n. 833.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 marzo 1980, n. 28)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Ai sensi dell'art. 37, l.r. 17 luglio 1996, n. 26, le disposizioni contenute nella presente legge riguardanti l'organizzazione delle USL avevano, comunque, già cessato di essere applicate alla data di approvazione del regolamento di organizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della predetta l.r. 26/1996.

Sommario



TITOLO I
Associazione dei comuni


Art. 1

In ciascuno degli ambiti territoriali determinati con legge regionale 3.11.1978, n. 21, la Regione promuove la costituzione di un’associazione tra i comuni in essi compresi ai sensi e per i fini di cui all’art. 25, II comma e dell’art. 32 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, nonchè per gli effetti di cui all’art. 15 della legge 23.12.1978, n. 833.
I comuni possono affidare all’associazione funzioni amministrative a essi delegate dalla Regione per la organizzazione e la gestione coordinata dei servizi e degli interventi.

Art. 2

L’associazione dei comuni ha uno statuto che ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento.
La proposta di statuto è deliberata dall’assemblea generale dell’associazione entro 6 mesi dalla sua prima convocazione ed è sottoposta all’approvazione dei singoli consigli comunali, che vi provvedono entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione.
Decorso il termine di cui al comma precedente, l’assemblea generale dell’associazione approva lo statuto in via definitiva e a maggioranza assoluta, anche in difetto di approvazione da parte di uno o più consigli comunali.
Con le stesse modalità si provvede alle modifiche dello statuto.
Lo statuto, nel rispetto delle norme della presente legge, prevede in particolare:
1) la denominazione e la sede dell’associazione;
2) gli organi dell’associazione, la loro composizione, i loro compiti e il loro funzionamento;
3) le forme di coordinamento e i rapporti tra i comuni titolari delle funzioni e l’associazione, nonchè le modalità dell’eventuale affidamento all’associazione di funzioni amministrative, i casi e le modalità di esercizio da parte dei comuni della facoltà di chiedere il riesame degli atti dell’associazione;
4) i casi e le modalità di preventiva consultazione dei singoli comuni sui bilanci, su piani e programmi, sulle altre decisioni di particolare rilievo dell’associazione;
5) le forme rivolte ad assicurare la pubblicità delle sedute dell’assemblea;
6) i modi di finanziamento;
7) le modalità per l’insediamento dell’assemblea in occasione dei rinnovi successivi alla prima costituzione.

Fino all’approvazione dello statuto la sede dell’associazione è quella stabilita dall’allegato A) della presente legge.

Art. 3

Salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, l’affidamento all’associazione da parte dei comuni di funzioni amministrative è deliberato dai comuni stessi su proposta dell’assemblea dell’associazione.
All’atto di ciascuna deliberazione in ordine alla proposta di affidamento di cui al comma precedente, l’assemblea può altresì deliberare che la gestione associata delle funzioni affidate s’intenda costituita fra i soli comuni che approvano l’affidamento.
Nel caso che l’assemblea non adotti preliminarmente la procedura speciale prevista nel comma precedente, l’affidamento di cui al primo comma avviene soltanto in presenza dell’unanimità dei consensi dei comuni.
Alla deliberazione di cui ai commi precedenti è allegato un apposito regolamento che prevede:
1) le funzioni attribuite all’associazione e i poteri di indirizzo e vigilanza che, nell’ambito delle materie affidate, permangono in capo agli organi dei singoli comuni;
2) le forme della gestione associata;
3) la disciplina dei rapporti finanziari e in particolare le quote a carico dei singoli comuni per l’esercizio delle funzioni;
4) le modalità e le forme di impiego del personale dipendente dai singoli comuni da parte dell’associazione;
5) le modalità e le forme di utilizzazione dei beni di proprietà dei singoli comuni da parte dell’associazione;
6) il sistema di contabilità e di bilancio;
7) gli atti che devono essere sottoposti preventivamente, per parere, all’esame dei singoli consigli comunali, in conformità a quanto disposto dallo statuto.


Art. 4

Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea generale;
b) il presidente;
c) l’ufficio di presidenza.


Art. 5

L’assemblea generale è composta da consiglieri comunali dei comuni associati.
I rappresentanti dei comuni sono rinnovati secondo le modalità previste dallo statuto, a seguito del rinnovo dei rispettivi consigli comunali, salva la sostituzione dei singoli membri per dimissioni, perdita dei requisiti, revoca e altri casi stabiliti dallo statuto.
I consigli comunali eleggono i propri rappresentanti nell’assemblea generale, dopo le elezioni comunali, nella prima seduta successiva alla nomina del sindaco e della giunta municipale.
Ove ciò non avvenga l’assemblea dell’associazione è validamente costituita, purchè siano legittimamente in carica i due terzi dei suoi componenti.

Art. 6

L’assemblea dell’associazione dei comuni è costituita secondo i seguenti criteri:
- comuni fino a 1.000 abitanti: 1 rappresentante;
- da 1.001 a 3.000 abitanti: 3 rappresentanti;
- da 3.001 a 5.000 abitanti: 5 rappresentanti;
- da 5.001 a 10.000 abitanti: 7 rappresentanti;
- oltre i 10.000 abitanti: 7 rappresentanti fino a 10.000 abitanti, più 1 ogni 3.000 abitanti o frazione superiore a 1.500 abitanti.

Il numero degli abitanti s’intende quello risultante dai dati annuali ISTAT, riferiti alla popolazione residente, di più recente pubblicazione.
L’elezione da parte dei consigli comunali dei rappresentanti nell’assemblea dell’associazione avviene secondo le seguenti modalità:
- ove si elegge un solo rappresentante, l’elezione avviene a maggioranza dei votanti;
- ove i rappresentanti da eleggere sono tre o cinque, l’elezione avviene con voto limitato rispettivamente a due e a quattro, garantendo comunque che almeno un rappresentante sia eletto dal gruppo espresso dalla lista di minoranza;
- negli altri casi l’elezione dei rappresentanti avviene con votazione su liste concorrenti e la ripartizione dei seggi tra le liste avviene secondo il sistema proporzionale, con il metodo del quoziente e dell’attribuzione dei seggi residui alle liste che ottengono più alti resti.

La sostituzione per qualunque causa di un rappresentante eletto in seno all’assemblea avviene su designazione del gruppo consiliare cui il rappresentante da sostituire appartiene.

Art. 7

L’assemblea delibera su tutti i provvedimenti di competenza dell’associazione e non attribuiti ad altri organi dalle leggi e dallo statuto.
E’in ogni caso di competenza dell’assemblea l’approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei regolamenti e delle convenzioni, dei piani e programmi e di tutti gli altri atti stabiliti dallo statuto.

Art. 8

Il presidente e l’ufficio di presidenza, composto oltre che dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, sono eletti dall’assemblea generale tra i propri componenti secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 9

Il presidente rappresenta l’associazione dei comuni, convoca e presiede l’ufficio di presidenza e l’assemblea, ne dirige i lavori, tutela le prerogative dei suoi componenti e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni.
Il presidente stabilisce l’ordine del giorno delle sedute dell’ufficio di presidenza ed esercita tutte le altre funzioni affidategli dallo statuto.

Art. 10

Fatte salve le competenze del comitato di gestione di cui al successivo art. 13, l’ufficio di presidenza ha compiti di proposte all’assemblea, di coordinamento delle attività della stessa e di esecuzione dei suoi deliberati. L’ufficio di presidenza stabilisce inoltre l’ordine del giorno delle sedute dell’assemblea.
L’ufficio di presidenza, in riferimento a deliberati dell’assemblea, può richiedere che vengano iscritti all’ordine del giorno del comitato di gestione specifici argomenti indicandone le motivazioni.
TITOLO II
Unità sanitarie locali


Art. 11

Le associazioni dei comuni esercitano le funzioni attribuite ai comuni dalla L. 23.12.1978, n. 833 in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, mediante strutture operative denominate Unità Sanitarie Locali ( USL).
A tal fine è istituito in ogni associazione dei comuni un comitato di gestione dei servizi sanitari ai sensi dell’art. 15 della legge 23.12.1978, n. 833 e l’assemblea generale dell’associazione costituisce l’assemblea generale dell’USL.
In attesa della legge di riforma sull’assistenza pubblica, le associazioni dei comuni esercitano, attraverso gli organi dell’USL, le funzioni amministrative di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, in materia di assistenza e beneficenza pubblica ove i comuni ne decidano l’affidamento alle stesse.

Art. 12

Il comitato di gestione è composto:
a) se la popolazione dell’associazione è pari o inferiore a 50.000 abitanti, da 11 membri di cui 6 eletti tra i componenti dell’assemblea;
b) se la popolazione dell’associazione è superiore a 50.000 abitanti, da 13 membri di cui 7 tra i componenti dell’assemblea.

I membri del comitato di gestione sono eletti dall’assemblea generale con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, con voto limitato a due terzi e con votazioni separate di cui la prima per l’elezione dei componenti dell’assemblea.
Il comitato di gestione dura in carica cinque anni e i suoi componenti restano in carica fino alla loro sostituzione.
I singoli componenti del comitato di gestione eletti in seno all’assemblea generale sono sostituiti qualora non facciano più parte dell’assemblea medesima.
Si procede comunque al rinnovo del comitato di gestione quando il numero dei membri da sostituire è superiore alla metà dei suoi componenti, ovvero quando l’assemblea generale, con le procedure previste dallo statuto, abbia espresso sfiducia al comitato di gestione.
I membri del comitato di gestione non componenti dell’assemblea partecipano alle sedute di questa senza diritto di voto.

Art. 13

Il comitato di gestione:
a) predispone i provvedimenti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale e li trasmette all’ufficio di presidenza per la conseguente iscrizione all’ordine del giorno dell’assemblea stessa;
b) adotta ed esegue tutti i provvedimenti a esso attribuiti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e ogni altro provvedimento non espressamente attribuito alla competenza dell’assemblea;
c) adotta, nei casi di urgenza tali da non consentire la tempestiva convocazione dell’assemblea generale e nei limiti previsti dallo statuto, i provvedimenti di competenza dell’assemblea. In tale caso i provvedimenti adottati devono essere ratificati dall’assemblea, a pena di decadenza, nella prima successiva riunione.

Il comitato presenta ogni anno all’assemblea una relazione sull’andamento e sull’efficacia dei servizi nonchè sullo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione.
Il comitato di gestione nell'esercizio delle proprie funzioni provvede al coordinamento e integrazione dei servizi dell’Unità Sanitaria Locale con i servizi sociali esistenti sul territorio, secondo gli indirizzi dell’assemblea generale e le disposizioni dello statuto.
Il comitato di gestione comunica al presidente dell’assemblea l’ordine del giorno delle proprie sedute almeno 5 giorni prima della trattazione.
Su iniziativa dell’ufficio di presidenza, o di almeno un quarto dei componenti dell’assemblea, il comitato di gestione riferisce a essa su argomenti determinati.

Art. 14

Il comitato di gestione elegge nel proprio seno, nella prima seduta, il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Quando dopo due votazioni non si raggiunga la maggioranza di cui al primo comma, si procede a ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età .
Fino alla elezione del presidente, la presidenza spetta al componente più anziano di età il quale provvede anche alla prima convocazione del comitato di gestione, entro 15 giorni dalla nomina del comitato stesso.
Con le stesse modalità il comitato di gestione procede alla elezione di un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il presidente predispone l’ordine del giorno, convoca e presiede il comitato di gestione, ne coordina l’attività , ha la rappresentanza legale e processuale per gli atti di competenza dell’USL, esercita le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo statuto.
Il presidente adotta altresì , in caso di assoluta urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato di gestione necessari per garantire il funzionamento dell’USL, e li sottopone a ratifica nella prima seduta del comitato.

Art. 15

Nel settore dei servizi sanitari spetta all’assemblea generale:
a) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
b) nominare i rappresentanti dell’USL presso enti, organizzazioni e commissioni;
c) approvare piani e programmi e le eventuali modifiche; i criteri per la loro attuazione e gli atti che comportano impegni di spesa pluriennale;
d) approvare la pianta organica e il regolamento del personale;
e) approvare le convenzioni e i regolamenti dell’USL;
f) esprimere pareri, nei limiti e con le modalità previste dallo statuto, sugli atti di disposizione o relativi al godimento di beni mobili e immobili affidati alla gestione dell’USL, nonchè alle rinunce e alle transazioni riguardanti il patrimonio, posti in essere dai comuni proprietari o dal comitato di gestione;
g) regolamentare e disciplinare le forme di partecipazione;
h) emanare direttive vincolanti il comitato di gestione;
i) approvare l’articolazione territoriale in distretti sanitari di base dell’USL. Nei casi di cui ai punti a), c), d), i), si procede alla preventiva consultazione dei comuni dell’associazione con le modalità stabilite dallo statuto.

Il parere dei comuni deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso tale termine il parere s’intende favorevole.

Art. 16

Le USL sono articolate in distretti sanitari di base quali strutture tecnico - funzionali per l’erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.
A tal fine il comitato di gestione entro 30 giorni dalla sua costituzione trasmette all’assemblea la proposta di articolazione del territorio in distretti sanitari in modo che essi comprendano, di norma, una popolazione di 10.000 abitanti tenendo conto delle caratteristiche demografiche, sociali e ambientali del territorio e in modo di assicurare in via normale la corrispondenza tra il territorio del distretto con quello di uno o più comuni o con quello di una o più circoscrizioni.
La proposta di articolazione di cui al comma precedente è trasmessa dal presidente dell’assemblea ai comuni compresi nell’associazione.
I comuni devono far pervenire le proprie osservazioni sulla proposta entro 45 giorni dal ricevimento.
Scaduto il termine di cui al comma precedente l’assemblea approva la delimitazione.
TITOLO III
Norme comuni


Art. 17

Le comunità montane "zona A", "zona B", "zona E", "zona F", "zona I", "zona L", "zona M", i cui territori coincidono con gli ambiti territoriali determinati con legge regionale 3.11.1978, n. 21, assumono le funzioni delle associazioni dei comuni.
Per i servizi sanitari le competenze dell’assemblea dell’associazione, del comitato di gestione e del presidente del comitato di gestione sono attribuite al consiglio comunitario, alla giunta esecutiva e al presidente della giunta esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 della legge 23.12.1978, n. 833.

Art. 18

Per le finalità di cui alla presente legge il consiglio comunitario della comunità montana "zona C" è integrato dai rappresentanti dei comuni di Petriano e di Montecalvo in Foglia; il consiglio comunitario della comunità montana " zona D" dai rappresentanti del comune di S. Lorenzo in Campo. I rappresentanti sono eletti secondo le modalità di cui all’art. 12 della LR 6.6.1973, n. 12.
Il consiglio comunitario integrato con le procedure previste dal comma precedente assume le funzioni dell’assemblea dell’associazione dei comuni.
In tali casi le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite alla giunta esecutiva e al presidente della comunità montana.
Nell’ambito territoriale n. 18 di cui alla LR 3.11.1978, n. 21, l’assemblea generale della associazione dei comuni e il comitato di gestione dei servizi sanitari sono rispettivamente costituiti dal consiglio comunitario e dalla giunta della comunità montana " zona H", di cui alla LR 6.6.1973, n. 12, con l’esclusione dei rappresentanti del comune di Treia.

Art. 19

Per le cause di ineleggibilità , di incompatibilità e decadenza dalla carica di componente dell’assemblea o dei comitati di gestione, si applicano, per quanto non previsti dalla presente legge, le disposizioni previste per i consiglieri comunali.

Art. 20

Ai componenti dell’assemblea è corrisposta un’indennità di presenza, per ogni seduta cui hanno effettivamente partecipato, nella misura pari a quella massima prevista dalla legge 18.12.1979, n. 632, per i consiglieri dei comuni aventi una popolazione pari a quella residente nell’ambito territoriale dell’associazione e comunque non inferiore a 50.000 abitanti.
Al presidente del comitato di gestione è corrisposta un’indennità mensile di carica nella misura pari a quella massima prevista dalla legge 18.12.1979, n. 632 per i sindaci dei comuni aventi una popolazione pari a quella residente nell’ambito territoriale dell’associazione e comunque non inferiore a 50.000 abitanti.
Al vice presidente del comitato di gestione è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 75 per cento di quella spettante al presidente del comitato stesso.
Ai componenti del comitato di gestione è corrisposta un’indennità di carica pari al 50 per cento di quella spettante al presidente del comitato di gestione.
Ai componenti dell’assemblea, ai componenti del comitato di gestione e al suo presidente sono dovuti il rimborso spese di viaggio e l’indennità di missione nella misura e alle condizioni previste dall’art. 7 della legge 26.4.1974, n. 169 e successive modificazioni.
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì in tutti i casi in cui la comunità montana esercita le funzioni di cui alla presente legge.
Lo statuto determina la misura della indennità spettanti al presidente e agli altri componenti l’ufficio di presidenza.
Le indennità di carica di cui ai commi precedenti sono ridotte del 50 per cento ove si cumulino con quelle derivanti da altre cariche elettive.

Art. 21

Salvo quanto previsto dalla legge 23.12.1978, n. 833, per l’attuazione di propri compiti la associazione dei comuni si avvale del personale e delle strutture poste a disposizione dai comuni, dalla provincia e dalla Regione.
Il personale di cui al precedente comma è alla dipendenza funzionale dell’associazione dei comuni.

Art. 22

Il controllo sugli atti delle associazioni dei comuni è esercitato dalla sezione speciale del comitato regionale di controllo competente in relazione alla sede dell’associazione.
Per il controllo sugli atti relativi alla gestione associata dei servizi sanitari, la sezione speciale è integrata da un esperto in materia, designato dal consiglio regionale.

Art. 23

I comuni singoli e associati assicurano, anche attraverso gli organi di cui alla legge 8.4.1976, n. 278, la più ampia partecipazione delle formazioni economiche e sociali e dei cittadini a tutte le fasi della programmazione e della gestione degli interventi delle associazioni intercomunali.
In particolare in base all’art. 13 della legge 23.12.1978, n. 833 i comuni assicurano la più ampia partecipazione degli operatori della sanità , delle formazionali sociali ed economiche, dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12.2.1968, n. 132, e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell’attività delle USL e garantiscono, anche ai sensi della legge 8.4.1976, n. 278, la gestione sociale dei servizi sanitari, nonchè il controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio sanitario nazionale e agli obiettivi del piano sanitario triennale della Regione.
Alla regolamentazione delle forme e delle modalità di partecipazione dei soggetti di cui ai commi precedenti e degli utenti dei singoli servizi provvede, secondo le rispettive competenze, l’assemblea dell’associazione o il consiglio della comunità montana.
TITOLO IV
Norme transitorie e finali


Art. 24

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i consigli comunali provvedono alla elezione dei propri rappresentanti nell’assemblea generale di cui al precedente art. 5, e, nei casi previsti dal precedente art. 18, alla integrazione dei consigli comunitari.
I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono trasmessi al presidente della giunta regionale.
Le associazioni dei comuni sono costituite con singoli decreti del presidente della giunta regionale, una volta eletti almeno i 3/ 4 dei membri delle rispettive assemblee.
La eventuale integrazione dell’assemblea con gli altri membri è disposta con successivo decreto.
Il presidente della giunta regionale nei singoli decreti di costituzione, convoca altresì le rispettive assemblee generali.

Art. 25

Fino all’approvazione dello statuto, l’assemblea generale nella prima seduta e come primo atto elegge con tre votazioni separate e a scrutinio segreto il presidente, i due vice presidenti e i due segretari.
L’elezione del presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati all’assemblea.
Nella seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.
Per l’elezione del vice presidente e dei segretari ciascun membro dell’assemblea vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
Nella stessa seduta l’assemblea procede alla nomina del comitato di gestione per i servizi sanitari, con le modalità di cui all’art. 12.

Art. 26

Fino all’approvazione dello statuto dell’associazione, per il funzionamento dell’assemblea dell’associazione e dei comitati di gestione, si osservano le norme vigenti per il consiglio e la giunta comunale in quanto applicabili.

Art. 27

Fino alla nomina del comitato di gestione restano in carica i consigli d’amministrazione degli enti ospedalieri.
La legge regionale sull’organizzazione delle Unità Sanitarie Locali stabilisce i termini e le modalità per l’attuazione dell’art. 66 della legge 23.12.1978, n. 833.

Art. 28

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Allegati

Sedi delle Unità sanitarie locali.



















































































































































USL 1   Novafeltria
USL 2   Macerata Feltria
USL 3   Pesaro
USL 4   Fano
USL 5   Urbino
USL 6   Fossombrone
USL 7   Cagli
USL 8   Senigallia
USL 9   Falconara
USL 10   Jesi
USL 11   Fabriano
USL 12   Ancona
USL 13   Osimo
USL 14   Recanati
USL 15   Macerata
USL 16   Civitanova Marche
USL 17   Porto S. Elpidio
USL 18   S. Severino
USL 19   Tolentino
USL 20   Camerino
USL 21   Fermo
USL 22   S. Benedetto del Tronto
USL 23   Amandola
USL 24   Ascoli Piceno