Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 marzo 1980, n. 11
Titolo:Concessione di mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 marzo 1980, n. 28)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 17, l.r. 29 dicembre 1984, n. 42.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche, allo scopo di favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice può concedere un concorso negli interessi sui mutui fino a 20 anni contratti ai sensi dell’art. 3 della legge 5.7.1928, n. 1760, per l’acquisto di terreni idonei alla costituzione ed ampliamento di aziende valide sotto il profilo tecnico ed economico.

Art. 2

Il tasso d’interesse sui mutui di cui all’art. 1 da porsi a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 4 per cento.
Il concorso della Regione per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto dall’art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Gli aiuti di cui all’art. 1 sono concessi ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, ai coltivatori diretti nonchè agli altri lavoratori agricoli singoli o associati in cooperative agricole, di cui facciano parte giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni.
La preferenza nella concessione del mutuo è stabilita per i richiedenti che esercitano il diritto di prelazione o di riscatto, per i compartecipanti a comunioni indivise che acquistano quote di altri compartecipanti e per coloro che acquistano terreni per la presentazione del piano di sviluppo aziendale o interaziendale.

Art. 4

Per la presentazione delle domande, istruttoria, approvazione, concessione e liquidazione del concorso regionale agli istituti di credito, si applicano le procedure stabilite dall’art. 31 della legge regionale n. 42 del 28.10.1977.
Per le operazioni di credito agrario si applicano le modalità della legge 5.7.1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 5

Rientrano nel finanziamento della presente legge le domande presentate agli ispettorati provinciali dell’agricoltura fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.
Alla approvazione e finanziamento di dette domande, previa istruttoria degli ispettorati provinciali dell’agricoltura, provvede la giunta regionale.

Art. 6

Per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui di cui all’articolo 1 della presente legge, sono autorizzati, per il biennio 1980 e 1981, due limiti di impegno ventennali pari, complessivamente, a lire 1.000 milioni.
L’importo di ciascuno dei limiti di impegno di cui al primo comma del presente articolo sarà stabilito, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio dei detti anni, in relazione alle effettive esigenze e comunque per un importo non superiore a L. 500.000.000 per l’esercizio 1980.
Le somme occorrenti per il pagamento del concorso regionale previsto dalla presente legge saranno stanziate in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa recanti la denominazione " Concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti per la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice".
In conformità al disposto dell’articolo 2 - quarto comma - della legge 19.5.1976, n. 335, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa complessiva autorizzata per effetto del primo comma del presente articolo, sempre che l’importo delle obbligazioni che vengono a scadere in ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981 non superi l’importo degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nei bilanci di ciascuno degli anni medesimi.

Art. 7

Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con l’impiego delle assegnazioni che saranno disposte a favore della Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità rivenienti dalle somme che affluiranno al fondo di sviluppo di cui all’art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 per effetto dei rientri del fondo di rotazione per la formazione della proprietà contadina soppresso con l’art. 110 del D.P.R. 14.7.1977, n. 616 e, per l’eventuale differenza, mediante impiego delle maggiori entrate relative al naturale incremento della quota variabile dello stesso fondo di sviluppo, di cui all’art. 2, lett. b) della legge 10.5.1976, n. 356.

Art. 8

Gli enti delegati, sino a quando non sono in condizione di organizzare i propri uffici agricoli per l’esercizio delle loro funzioni, si avvalgono degli uffici periferici della Regione.
Per quanto non previsto dalla presente legge regionale si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alle citate leggi 26.5.1965, n. 590 e 14.8.1971, n. 817.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.