Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 14
Titolo:Celebrazione del V centenario della nascita di Lorenzo Lotto.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 marzo 1980, n. 28)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche, nella ricorrenza del V centenario della nascita, promuove un programma di iniziative rivolte ad approfondire e divulgare nella regione la conoscenza dell’opera di Lorenzo Lotto.

Art. 2

E’ costituito il "Comitato regionale per le celebrazioni del V centenario della nascita di Lorenzo Lotto" avente per proprie finalità l’attuazione del programma di cui alla presente legge.
Il comitato, che ha sede presso la giunta regionale, è così composto:
- dal presidente della giunta regionale, o da un assessore da lui delegato, che lo presiede;
- da n. 3 consiglieri regionali eletti dal consiglio;
- dai sindaci dei comuni di Ancona, Cingoli, Jesi, Loreto, Mogliano, M. S. Giusto e Recanati, o da persone dagli stessi delegate;
- dal soprintendente alle gallerie e belle arti di Urbino;
- dal direttore della pinacoteca della Basilica della S. Casa di Loreto;
- dai direttori degli istituti di storia dell’arte delle università di Macerata e Urbino.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici della giunta regionale.
Il presidente della giunta regionale, entro 20 giorni dall’entrata in vigore della presente legge provvede, con proprio decreto, alla costituzione del comitato.

Art. 3

Il comitato promuove:
a) ricerche, pubblicazioni, convegni sulla vita e sull’opera di Lorenzo Lotto con particolare riferimento al suo periodo marchigiano;
b) l’organizzazione di una mostra delle opere dipinte dal Lotto nelle Marche e dai suoi allievi marchigiani;
c) mostre didattiche itineranti per le scuole della regione;
d) ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.


Art. 4

Al finanziamento delle iniziative promosse dal comitato provvede la giunta regionale sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge.

Art. 5

Per le finalità di cui agli articoli precedenti è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa di L. 80 milioni.
Alla spesa si provvede con i fondi iscritti a carico del capitolo 1101505 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l’anno 1980, con la denominazione "Celebrazione del V centenario della nascita di Lorenzo Lotto" con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 80 milioni.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1700201 dello stato di previsione della spesa "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine" sono ridotti di L. 80 milioni.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.