Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 luglio 1973, n. 21
Titolo:Erogazione di provvidenze turistico-alberghiere.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 luglio 1973, n. 37)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Strutture ricettive
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

Allo scopo di incentivare la costruzione di impianti ricettivi alberghieri e extra-alberghieri e di migliorare quelli esistenti onde qualificare maggiormente l'offerta turistica delle Marche, possono essere concessi contributi sui mutui previsti dall' art. 3 della legge 12.3.1968 n. 326 nonchè il contributo previsto dallo stesso articolo alla lettera d) primo capoverso relativamente alle opere e alle attrezzature di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 2 della citata legge, e per le aziende della ristorazione.
Le opere e le attrezzature di cui alla lettera c) del citato articolo 2 possono usufruire dei benefici previsti ancorchè gestite con criteri di remunerazione dei capitali investiti.
Le provvidenze di cui ai commi precedenti sono concesse con le stesse modalità contemplate nella legge 12.3.1968 n. 326, riservando almeno il 40 per cento delle disponibilità, secondo la seguente scala di priorità:
a) alle nuove costruzioni, agli ammodernamenti e ampliamenti delle opere e attrezzature di cui al presente articolo ubicate nei territori classificati montani di cui alla legge 27.7.1952 n. 991 e successive modificazioni e integrazioni;
b) agli ammodernamenti delle stesse opere e delle attrezzature ovunque ubicate;
c) alle nuove costruzioni, ammodernamenti o ampliamenti delle attrezzature ricettive complementari di cui alla legge 21.3.1958 n. 326.


Art. 2

Le provvidenze di cui all'articolo precedente sono concesse agli stessi beneficiari di cui all' art. 2 comma primo della legge 12- 3- 1968 n. 326, con provvedimento del presidente della Regione sentita la commissione consiliare competente.
Nel provvedimento di concessione saranno stabiliti i termini di inizio e di ultimazione delle opere, l'ammontare e le modalità di pagamento delle provvidenza accordate.

Art. 3

Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate dagli istituti di credito autorizzati all' esercizio del credito alberghiero che abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione.

Art. 4

Gli interessati dovranno produrre apposita domanda tramite l'ente provinciale per il turismo competente per territorio, con le stesse modalità e la stessa documentazione previste dalla legge 12.3.1968 n. 326.
Coloro che abbiano già inoltrato domanda ai sensi della citata legge, dovranno produrre nuova istanza volta a ottenere le provvidenze di cui al precedente articolo 1 utilizzando la documentazione eventualmente già prodotta, purchè ancora efficace all'atto della nuova presentazione.

Art. 5

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati:
1) per i contributi di cui all' art. 3 lettera a) della legge 12.3.1968 n. 326, i seguenti limiti di impegno venticinquennali:
- per l' anno finanziario 1972 L. 30.000.000;
- per l' anno finanziario 1973 L. 40.000.000.
Alla copertura della spesa si fa fronte, per l'anno 1972 con lo stanziamento del capitolo 3581; per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti da iscriversi a carico del capitolo corrispondente al capitolo 26601 del bilancio 1973.
Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono così determinate:
- per l' anno 1972 L. 30.000.000;
- per ciascuno degli anni dal 1973 al 1996 L. 70.000.000;
- per l' anno 1997 L. 40.000.000;
2) per i contributi di cui all'art. 3 lettera b) e c) della legge 12.3.1968 n. 326, i seguenti limiti di impegno decennale:
- per l' anno finanziario 1972 L. 30.000.000;
- per l' anno finanziario 1973 L. 40.000.000.
Alla copertura della spesa si fa fronte per l' anno 1972 con lo stanziamento del capitolo 3582, per l' anno 1973 con lo stanziamento del capitolo 26602; per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti al capitolo 26602 del bilancio 1973.
Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono così determinate:
- per l' anno 1972 L. 30.000.000;
- per ciascuno degli anni dal 1973 al 1981 L. 70.000.000;
- per l' anno 1982 L. 40.000.000;
3) per i contributi in conto capitale di cui all' art. 3 lettera b) primo capoverso della legge 12.3.1968 n. 326 la spesa di L. 150.000.000 da ripartirsi in ragione di:
- L. 90.000.000 per l' anno 1972;
- L. 60.000.000 per l' anno 1973.
Alla copertura degli oneri si fa fronte, per l' anno 1972, con lo stanziamento del capitolo 3583; per l' anno 1973 con lo stanziamento del capitolo 26603.

Le somme stanziate in ciascun esercizio non utilizzate nell' esercizio medesimo possono essere impegnate nell' esercizio successivo.