Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 9 aprile 1980, n. 19
Titolo:Modificazioni e riordino della disciplina relativa alla determinazione dell’indennità di presenza, rimborso spese e trattamento di missione spettanti ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni autonome, del comitato urbanistico regionale, della consulta regionale per i beni culturali, del comitato tecnico regionale, della cassa per il credito alle imprese artigiane, della commissione tecnica per l’artigianato e del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
Pubblicazione:(B.u.r. 16 aprile 1980, n. 36)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 11, l.r. 2 agosto 1984, n. 20.

Sommario




Art. 1

Ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni autonome, del comitato urbanistico regionale, della consulta regionale per i beni culturali, del comitato tecnico regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane e della commissione tecnica per l’artigianato è corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza di L. 20.000.
Ai presidenti elettivi degli organi di cui al precedente comma e ai componenti estranei alla amministrazione regionale del comitato urbanistico regionale il gettone di presenza è aumentato del 50 per cento.
Per seduta agli effetti della presente legge, si intende il complesso dei lavori e delle operazioni svolte nell’arco di una giornata anche se in tempi frazionati, regolarmente e validamente verbalizzati, ai fini per i quali l’organo è costituito.
Per il comitato regionale di controllo e delle sue sezioni autonome il numero massimo delle sedute annue non può essere superiore a 180.

Art. 2

Ai componenti degli organi collegiali di cui all’articolo precedente che risiedano in comuni diversi da quelli ove ha sede l’organo di cui fanno parte, è corrisposta per ogni giornata seduta una indennità di missione forfettaria di L. 10.000 oltre al rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede dell’organo.
Il rimborso delle spese nella misura di cui al primo comma, spetta, altresì , ai componenti che risiedano in località diverse da quelle del capoluogo di regione, per la partecipazione alle riunioni dei presidenti o dei componenti degli organi stessi ovvero agli incontri con il consiglio e con la giunta regionale.
A tutti i componenti che, per l’esercizio delle loro attribuzioni, si rechino fuori del comune di abituale dimora o del comune ove ha sede l’organo collegiale di cui fanno parte, spetta l’indennità di missione e di trasferta nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica funzionale di dirigente. Agli stessi si applicano le norme della LR 9.3.1978, n. 7.
I viaggi di cui al precedente comma debbono essere autorizzati dal presidente dell’organo collegiale.

Art. 3

A decorrere dal 1 febbraio 1979 ai componenti del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo - il cui mandato è gratuito ai sensi dell’art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sono corrisposti, nei casi previsti dal successivo comma, un rimborso delle spese e l’indennità di trasferta nella misura indicata nell’art. 2 della LR 9.3.1978, n. 7, per la qualifica funzionale di dirigente.
Il rimborso delle spese di viaggio e l’indennità di missione spettano per:
a) la partecipazione a sedute del comitato regionale che si tengono in luogo diverso dal comune di residenza del componente;
b) la partecipazione a sedute di altri organi collegiali e, in genere, per l’espletamento di missioni da parte del componente, in luogo diverso dal suo comune di residenza, in nome e per conto del comitato regionale, previa deliberazione del comitato stesso ed autorizzazione da parte dell’ufficio di presidenza del consiglio.


Art. 4

Le indennità di cui agli articoli precedenti si intendono al lordo delle ritenute fiscali.
Alla liquidazione delle indennità provvede mensilmente la giunta regionale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze sottoscritto dal segretario dei rispettivi collegi.
Per la corresponsione dell’indennità prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50 del D.P.R. 30.6.1972, n. 748, ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 5

Le indennità di cui agli articoli precedenti non spettano ai dipendenti regionali nominati nell’interesse della Regione come componenti o segretari dei collegi previsti dalla presente legge anche se assunti con contratto a termine ai sensi dell’art. 53 dello Statuto o prestino servizio presso gli uffici regionali in posizione di comando.

Art. 6

Le indennità previste dai precedenti articoli della presente legge vengono corrisposte con decorrenza 1 febbraio 1979.

Art. 7

Tutte le disposizioni normative regionali in materia di compensi e rimborsi spese corrisposti ai componenti dei comitati e commissioni di cui all’art. 1 della presente legge sono abrogate.

Art. 8

Per l’applicazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
a) L. 70.000.000 per la corresponsione della integrazione delle indennità relative ai gettoni di presenza e alle indennità di missione per l’anno 1979;
b) L. 188.500.000 per la corresponsione delle indennità relative ai gettoni di presenza e alle indennità di missione per l’anno 1980 ripartite nel modo che segue:
1) L. 155.000.000 per gli organi regionali di controllo per gli enti locali;
2) L. 6.000.000 per il comitato urbanistico regionale;
3) L. 10.000.000 per la consulta regionale per i beni culturali;
4) L. 3.000.000 per il comitato tecnico regionale per la cassa per il credito alle imprese artigiane;
5) L. 4.500.000 per la commissione tecnica di cui all’art. 12 della LR 17.3.1975, n. 13;
6) L. 10.000.000 per il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

Agli oneri di cui al comma precedente si fa fronte nel modo seguente:
a) quanto a L. 70.000.000 con gli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 1101717 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1980;
b) quanto a L. 188.500.000 di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) con gli stanziamenti iscritti a carico rispettivamente dei capitoli 1101201, 1101704, 1313101, 1101707, 1101713 e 1101716 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1980.

Alle spese relative agli anni 1981 e successivi, si provvederà con i fondi da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.
Le spese per la corresponsione delle competenze spettanti ai membri dei comitati e commissioni indicati nei precedenti articoli sono dichiarate obbligatorie.